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DECRETO 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999).

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uff́ciale n. 91 del 18 aprile 1996;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996;

Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva 83/189/CE;

decreta:

 

Art. 1

1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto a bordo di navi o unità equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.

Art. 2

1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in base a criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2.

Art. 3

1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in 'allegato 3.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 agosto 1999

Il Ministro della sanità: Bindi

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999

Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77

 

ALLEGATI: Omissis

Allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate.

Allegato 2: Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto.

Allegato 3: Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie.