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DECRETO 20 agosto 1999 - Ampliamento delle normative e delle
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f),
della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del
22 ottobre 1999).
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed
in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera f), e 6, comma
3;
Visto il decreto del Ministro della sanità
6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro della sanità
26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Uff́ciale n. 91 del 18 aprile 1996;
Visto il decreto del Ministro della sanità
14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 25 ottobre 1996;
Visti i disciplinari tecnici predisposti
dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257
del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
Esperita la procedura di informazione
prevista dalla direttiva comunitaria 98/84/CE che modifica la procedura
istituita dalla direttiva 83/189/CE;
decreta:
Art. 1
1. Gli interventi di rimozione di
materiali contenenti amianto a bordo di navi o unità equiparate, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle
normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.
Art. 2
1. Il ricorso all'utilizzazione di
rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve
essere attuato in base a criteri ed alle caratteristiche minime riportate in
allegato 2.
Art. 3
1. La scelta dei dispositivi di protezione
individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri
riportati in 'allegato 3.
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 20 agosto 1999
Il Ministro della sanità: Bindi
Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 16
settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77
ALLEGATI: Omissis
Allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la
rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità
equiparate.
Allegato 2: Rivestimenti incapsulanti per la
bonifica di manufatti in cemento-amianto.
Allegato 3: Criteri di scelta dei dispositivi di
protezione individuale per le vie respiratorie.