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Legge 19 gennaio 2001, n. 3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
(G.U. n. 16 del 20 gennaio 2001)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n.
335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001
Art. 1.
1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie
infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema
zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità
intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di
controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale
contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di
diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e
bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli
animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo
compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per
gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione
frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella
movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di
identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del
materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini
macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza
dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi
dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior
cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di
informazione.
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi
specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di
coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e
alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanità e il
Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle
competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di
applicazione delle misure di cui al comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte
corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.