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(in Gazz. Uff., 21 giugno 1988, n. 144).
Avvertenze: Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni. A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni
tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11
dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla
normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980,
concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e
prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie
degli animali nel territorio degli Stati membri.
Articolo 2
1. Nei casi
di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità
sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli
animali infetti e di quelli sospetti di infezione. 2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della
malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area
interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali
sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi,
secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto
ministeriale. 3. Nei casi di altre
malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di
polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della
sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le
modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale. 4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e
di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di
contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa
al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato,
calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e
categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a
seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente
disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non
adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti
zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80
per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.
L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo
comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato
disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato
l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di
abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati
vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in
esse previsti (1). 5. Qualora venga
consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto
l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo
ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle
carni. 6. L'indennità non viene
corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia
era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore,
del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione
delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la
distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie. 7. In caso di abbattimento nei posti di
confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a
seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a
carico dello Stato. 8. L'indennità non
è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo
264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto
a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione
amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme
di attuazione. 9. Il Ministro della
sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali
normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano
sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di
renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie
stesse. 10. Per i trattamenti di cui
al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti
contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri
determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai
valori di mercato dei prodotti distrutti.
(1) Vedi il d.m. 20 luglio 1989, n. 298.
Articolo 3
1. Le
indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata
del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in deroga alle procedure previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del
Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento
in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni
interessate. 3. Le regioni provvedono
direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli
allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del
predetto termine sono dovuti gli interessi legali.
Articolo 4
1. Ai fini
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione
stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto
della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e
della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal
Ministro della sanità. 2. Il sindaco
adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali
nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il
Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce
l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario
interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura
dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo
della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità
all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono
trasmessi alla regione.
Articolo 5
(Omissis)
(1). (1) Aggiunge due commi dopo il
quinto all'art. 2, l. 9 giugno 1964, n. 615.
Articolo 6
1. Le
violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni. 2. Chiunque contravvenga
all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti
articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di
ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i
contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono
soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire
duemilionicinquecentomila.
Articolo 7
1. Le
disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590,
relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva
delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli
allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al
precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è
subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni
sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di
produttori e relative unioni. 2. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto,
agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione
del precedente comma 1.
Articolo 8
(Omissis)
(1). (1) Modifica l'ultimo comma
dell'art. 34, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 9
1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli. 2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento. 3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.