Legislazione

Salute

 

 

ORD. 13 novembre 2000.

 

Misure sanitarie urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e

allo smaltimento del materiale specifico a rischio.

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000)

 

Art. 1.

1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 29

settembre 2000, attività di stoccaggio, trasporto e pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a detto decreto, operano in

deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.

 

Art. 2.

1. Il materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 può essere oggetto di attività di recupero energetico ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti e negli stabilimenti indicati in allegato alla presente ordinanza e secondo le modalità nello stesso riportate.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio di attività secondo le disposizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Art. 3.

I. Gli impianti industriali di incenerimento e co-incenerimento possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione che i locali di stoccaggio del materiale, in attesa dell'incenerimento o co-incenerimento siano autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 marzo 1994.

2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la manipolazione di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

ALLEGATO

NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO DI CUI AL

DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE 2000 (Gazzetta Ufficiale 1° novembre 2000, n. 263).

                                                

a) Tipologia: Materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato 1 alla decisione del Consiglio 1999/534/CE o trasformato conformemente ai sistemi descritti nei capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1993, relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità.

1.1 Provenienza: impianti di trasformazione del materiale specifico a rischio di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000.

1.2 Caratteristiche: farina proteica animale con le seguenti caratteristiche:

P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg;

umidità in massa, max 5%;

ceneri sul secco in massa, max 30%.

Per ciascuna partita di farina proteica animale devono essere certificati i parametri di cui sopra.

1.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico della farina proteica animale può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

deve essere evitata la manipolazione diretta della farina proteica animale, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale della stessa;

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); alimentazione automatica della farina proteica animale;

regolazione automatica del rapporto aria/farina anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

controllo in continuo del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti di cui all'allegato 2, suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nell'allegato 2, suballegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'I1% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . . . . . 200 mg/Nm3

NOx (come valore medio orario) . . . . . . . . . . . 400 mg/Nm3

PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) . . . 0,1 ng/Nm3

IPA ................................. 0,01 mg/Nm3

Il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valore medio giornaliero.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dalla farina proteica animale non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato nell'allegato 2, sub-allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare