Legislazione
ORD. 13 novembre 2000.
Misure sanitarie urgenti in materia
di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione e
allo smaltimento del materiale
specifico a rischio.
(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20
novembre 2000)
Art. 1.
1. Coloro che esercitano, nel rispetto delle prescrizioni e
dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto del Ministro della sanità
29
settembre 2000, attività di stoccaggio, trasporto e
pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui a detto decreto,
operano in
deroga agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n 22.
Art. 2.
1. Il materiale specifico a rischio di cui al decreto del
Ministro della sanità 29 settembre 2000 può essere oggetto di attività di recupero
energetico ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, negli impianti e negli stabilimenti indicati in allegato alla
presente ordinanza e secondo le modalità nello stesso riportate.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i
soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia
territorialmente competente comunicazione di inizio di attività secondo le
disposizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
Art. 3.
I. Gli impianti industriali di incenerimento e
co-incenerimento possono trattare il materiale specifico a rischio a condizione
che i locali di stoccaggio del materiale, in attesa dell'incenerimento o
co-incenerimento siano autorizzati dall'autorità sanitaria competente per
territorio, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 26 marzo
1994.
2. Negli impianti di cui al comma 1, ove si effettua la
manipolazione di materiale specifico a rischio si osservano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
ALLEGATO
NORME TECNICHE PER IL RECUPERO
ENERGETICO DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO DI CUI AL
DECRETO MINISTERIALE 29 SETTEMBRE
2000 (Gazzetta Ufficiale 1° novembre 2000, n. 263).
a) Tipologia: Materiale specifico a rischio di cui all'art.
1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000
che sia stato sottoposto al trattamento di cui all'allegato 1 alla decisione
del Consiglio 1999/534/CE o trasformato conformemente ai sistemi descritti nei
capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato al decreto del Ministro della sanità
15 maggio 1993, relativo ai sistemi di trattamento alternativi o ad altri
sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità.
1.1 Provenienza: impianti di trasformazione del materiale
specifico a rischio di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del decreto del Ministro
della sanità 29 settembre 2000.
1.2 Caratteristiche: farina proteica animale con le seguenti
caratteristiche:
P.C.S. minimo sul tal quale, 16.000 kJ/kg;
umidità in massa, max 5%;
ceneri sul secco in massa, max 30%.
Per ciascuna partita di farina proteica animale devono
essere certificati i parametri di cui sopra.
1.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico
della farina proteica animale può essere effettuato attraverso la combustione
alle seguenti condizioni:
deve essere evitata la manipolazione diretta della farina
proteica animale, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale della stessa;
impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o
impianti industriali di potenza nominale non inferiore i 20 mw.
Detti impianti dovranno essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non
richiesto nei forni industriali); alimentazione automatica della farina
proteica animale;
regolazione automatica del rapporto aria/farina anche nelle
fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
controllo in continuo del monossido di carbonio, degli
ossidi di azoto dell'ossigeno e della temperatura e degli altri inquinanti di
cui all'allegato 2, suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998, ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le
emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati
nell'allegato 2, suballegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e i
seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'I1% in volume:
NOx (come valore medio giornaliero) . . . . . . . . 200
mg/Nm3
NOx (come valore medio orario) . . . . . . . . . . . 400
mg/Nm3
PCDD+ PCDF (come diossina equivalente) . . . 0,1 ng/Nm3
IPA ................................. 0,01 mg/Nm3
Il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valore
medio giornaliero.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con
combustibili autorizzati, il calore prodotto dalla farina proteica animale non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono
essere calcolati come indicato nell'allegato 2, sub-allegato 3 del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998.
La co-combustione non è consentita nei forni per la
produzione di calce alimentare