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giuridico ambientale
Legislazione
ORD. (Min. San.) 17 novembre
2000.
(Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2000)
Art. 1.
1. L'art.
1, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, č sostituito dal
seguente:
«1.
Č vietata la somministrazione agli erbivori di mangimi contenenti proteine
derivanti da tessuti animali».
Art. 2.
1. Č vietata la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti dai rifiuti di origine animale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.