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Circolare 1 marzo 2002, n. 4
Ministero dell'Interno - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
(GU n. 131 del 6-6-2002)
www.AmbienteDiritto.it
Ai
sigg. prefetti della Repubblica
Al
sig. commissario del Governo per la
provincia
di Trento
Al
sig. commissario del governo per la
provincia
di Bolzano
Al
sig. presidente della giunta
regionale
della Valle d'Aosta
Al
sig. comandante delle scuole
centrali
antincendi
Al
sig. direttore del Centro studi ed
esperienze
antincendi
Ai
signori ispettori aeroportuali e
portuali
dei servizi antincendi
Ai
signori ispettori interregionali e
regionali
dei vigili del fuoco
Ai
signori comandanti provinciali dei
vigili
del fuoco
Come
noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche ed
integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il decreto
ministeriale 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo n. 626/1994, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico
rischio qual e' appunto il rischio di incendio.
Le
disposizioni citate richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le persone
possono essere esposte a rischi particolari a causa della loro disabilita'.
Cio' premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa amministrazione in collaborazione con la Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare.
In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta.
Stante
la rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si
invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell'ambito del territorio di
competenza, significando che questa amministrazione provvedera', altresi', alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile
Morcone
Allegato
MINISTERO
DELL'INTERNO
Dipartimento
dei Vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile Consulta nazionale delle persone disabili
e delle loro famiglie
LINEE
GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI
LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI.
1.
Introduzione.
1.1.
Scopo.
Queste
linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal
decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai
responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio
della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di lavoro, di
persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacita' fisiche, mentali,
sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in relazione alla
valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate
ai seguenti principi generali:
prevedere
ove possibile (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori disabili), il
coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo;
considerare
le difficolta' specifiche presenti per le persone estranee al luogo di lavoro;
conseguire
adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare alcuna forma di
discriminazione tra i lavoratori;
progettare
la sicurezza per i lavoratori con disabilita' in un piano organico, che
incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da
quelli degli altri lavoratori.
1.2.
Articolazione delle linee guida.
Secondo
lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto
ministeriale 10 marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie
per svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro
titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che
possono essere adottate per compensare i rischi individuati. In tale ambito sono
esposte alcune misure di carattere gestionale che, integrando e sostituendo
quelle edilizie ed impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi
di sicurezza imposti dalla legge.
Con
un successivo documento redatto con le associazioni aderenti alla Consulta
nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie saranno descritti con
maggiore dettaglio, tra le altre cose, i principi da tenere presente nella
valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed
alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione
riscontrata.
2.
La valutazione del rischio.
2.1.
L'identificazione delle caratteristiche ambientali.
Lo
scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si
intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso
i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o
impossibile alle persone con limitazioni alle capacita' fisiche, cognitive,
sensoriali o motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di
allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una
condizione di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale
obiettivo e' quello di individuare le difficolta' di carattere motorio,
sensoriale o cognitivo che l'ambiente puo' determinare, verso le quali dovra'
essere prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure
di contenimento e abbattimento del rischio.
Per
quanto riguarda i criteri da seguire e' possibile elaborare una classificazione
che riguarda le caratteristiche relative:
alla
mobilita';
all'orientamento;
alla
percezione del pericolo e/o dell'allarme;
all'individuazione
delle azioni da compiere in caso di emergenza.
Di
seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, impiantistico o
gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di tali caratteristiche:
la relativa elencazione deve essere considerata puramente indicativa e non
esaustiva dei problemi individuabili nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1.
La mobilita' in caso di emergenza.
Gli
elementi che rendono difficile la mobilita' in caso di emergenza possono essere
individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell'ambiente. In
particolare, una prima sommaria elencazione puo' comprendere:
la
presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
la
non linearita' dei percorsi;
la
presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che
possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
la
lunghezza eccessiva dei percorsi;
la
presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di
ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
Insieme
agli elementi puramente architettonici, possono esserne considerati altri di
tipo impiantistico o gestionale:
presenza
di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate
di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo,
senza che cio' determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di
tempi piu' lunghi per l'attraversamento;
organizzazione/disposizione
degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti
ad un agevole movimento degli utenti;
mancanza
di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all'esodo autonomo
lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello
dell'uscita.
2.1.2.
L'Orientamento in caso di emergenza.
Al
verificarsi di una situazione di emergenza la capacita' di orientamento puo'
essere resa difficile dall'inadeguatezza della segnaletica presente in rapporto
all'ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle persone. La relativa
valutazione deve essere svolta anche tenendo conto della capacita' individuale
di identificare i percorsi (e le porte) che conducono verso luoghi sicuri e del
fatto che questi devono essere ficilmente fruibili anche da parte di persone
estranee al luogo.
In
tale ambito e' necessario valutare anche la mancanza di misure alternative
(edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla cartellonistica, che e'
basata esclusivamente sui segnali visivi.
Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, ma
costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, cosi' come definita
nell'art. 1.2.a del decreto legislativo n. 493/1996, che considera la necessita'
di elaborare modalita' di segnalazione che utilizzino piu' canali sensoriali.
Infine,
i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno l'esigenza di orientamento dei
soggetti (es.: quelli non udenti) che possono avvalersi solo di questo canale
sensoriale.
2.1.3.
La percezione dell'allarme e del pericolo.
La
percezione dell'allarme o del pericolo puo' essere resa difficile
dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In particolare, e'
frequente il caso in cui deve rientrare nella valutazione la mancanza di misure
alternative ai segnali acustici.
Inoltre,
anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere valutato il segnale in
rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione all'ambiente, ai rischi e
alla conoscenza degli ambienti da parte delle persone, anche il messaggio
trasmesso con dispositivi sonori deve essere percettibile e comprensibile da
tutti ivi comprese le persone estranee al luogo.
E'
necessario, altresi', che l'allarme e il pericolo siano segnalati anche con
segnali visivi, per permettere la loro percezione ai soggetti che utilizzano
solo tale modalita' percettiva.
2.1.4.
L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.
L'individuazione
delle azioni da compiere in caso di emergenza puo' essere resa difficile
dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.
Tale
condizione puo' spesso essere ricondotta all'eccessiva complessita' del
messaggio o all'uso di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o
solo visivo).
Anche
in questo caso deve essere tenuta in considerazione la necessita' che la
segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la cartellonistica, quindi
deve essere oggetto di valutazione da parte del responsabile alla sicurezza
anche l'eventuale mancanza di sistemi alternativi, che permettano la
comunicazione in simultanea del messaggio anche attraverso canali sensoriali
diversi da quello visivo.
Oltretutto,
il messaggio visivo deve essere completo e semplificato, in modo da non
vanificare il suo obiettivo, tenuto conto delle limitate capacita' di
comprensione del linguaggio scritto da parte di taluni soggetti (ad es., se
sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo il canale sensoriale visivo.
3.
Misure edilizie ed impiantistiche.
Le
misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere necessariamente coordinate
con quelle di carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in
caso di necessita', integrare o sostituire le altre.
Le
indicazioni fornite nella successiva descrizione sono puramente indicative e non
esaustive delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia
dalle specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate
al superamento delle barriere architettoniche.
3.1
Le misure per facilitare la mobilita'.
Le
misure finalizzate a rendere piu' agevole l'esodo in caso di emergenza possono
riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo,
i seguenti punti: adeguamento dei
percorsi ai requisiti di complanarita' della pavimentazione;
adeguamento
delle scale ai requisiti di comodita' d'uso;
eliminazione
di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la realizzazione
di rampe;
riduzione
della lunghezza dei percorsi di esodo;
ampliamento
dei passaggi di larghezza inadeguata;
installazione
di corrimano anche nei percorsi orizzontali;
realizzazione
di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli ambienti, con
l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in caso di esodo
attraverso scale;
realizzazione
di ascensori di evacuazione quando l'esodo e' possibile solo attraverso le
scale;
adeguamento
degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di complanarita'
della/e pavimentazione/i;
verifica
della complessita' nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di
sicurezza sia in relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia
dello sforzo da applicare (ovvero della capacita' fisica degli utenti) per
aprirle.
3.2
Le misure per facilitare l'orientamento.
Tale
obiettivo si puo' essenzialmente raggiungere integrando la cartellonistica di
sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi,
secondo il criterio stabilito anche dal decreto legislativo n. 493 del 1996.
In
particolare, dovra' essere verificato che la condizione elaborata sia adeguata
alle necessita' di lettura ed alle capacita' di comprensione da parte di tutti i
possibili fruitori, ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.
Per
quanto i sistemi di comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla
cartellonistica, le misure possono essere individuate, ad esempio, tra le
seguenti:
realizzazione
di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione
di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
verifica
della presenza di altri particolari indicatori;
verifica
che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e,
possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La
percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse condizioni di
illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e bagnate;
segnaletica
luminosa e/o lampeggiante.
Ove
possibile (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori disabili), i piani
di emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e
propositivo degli interessati.
3.2.1.
Le misure per facilitare la percezione dell'allarme e del pericolo.
La
percezione dell'allarme puo' avvenire attraverso segnali acustici, segnali
luminosi o vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme e'
trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni relative
all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da adottare. Pertanto,
tra le misure atte a facilitare la percezione dell'allarme si possono includere:
adozione
di segnali acustici contenenti informazioni complete sull'oggetto della
comunicazione;
installazione
di impianti di segnalazione di allarme ottici;
installazione
di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel caso di persone che
dormono o che possono non percepire i segnali ottici o acustici).
3.2.2.
Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da compiere in caso di
emergenza.
L'individuazione
delle misure per facilitare le azioni da intraprendere quando si verifica una
situazione di emergenza richiede una valutazione sulla capacita' di comprendere
i messaggi da parte delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al
luogo stesso.
Risulta
difficile, in questo caso, fornire indicazioni generali, poiche' i comportamenti
da adottare dipendono dalle singole situazioni ambientali e individuali, che
possono richiedere gradi diversi di complessita' della risposta umana.
A
questo proposito, quindi, nella valutazione del rischio deve essere evidenziata
la congruenza tra il livello di complessita' del comportamento richiesto alle
persone e la capacita' delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza
dei luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla sicurezza.
Ove
possibile (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori disabili), ogni
intervento deve essere concordato con il coinvolgimento diretto e propositivo
degli interessati.
Infine,
come richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in
maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata
conoscenza del linguaggio scritto.
4.
Misure organizzative e gestionali.
Il
decreto 10 marzo 1998 prevede che, all'esito della valutazione dei rischi
d'incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il
datore di lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio,
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformita' ai criteri di cui
all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere considerate
le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale appositamente formato
a tale scopo, per assistere le persone disabili o temporaneamente incapaci a
mettersi in salvo seguendo quanto indicato al punto 8.3 del predetto allegato.
La scelta delle misure di tipo organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla
valutazione compiuta e dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per
questo motivo, fermo restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di
trattazione nel documento indicato nel punto 1.2., e' possibile fornire solo
alcune indicazioni di carattere generale:
ai
fini dell'adozione di procedure gestionali e di emergenza che siano praticabili
ed idonee agli scopi, e' opportuna che la loro definizione avvenga, ove
possibile (ad esempio, quando sono gia' presenti lavoratori disabili), a seguito
di una consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti;
la
persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente
addestrate ad accompagnare una persona con difficolta' sensorali ed a
trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le informazioni utili su
cio' che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga;
la
persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere adeguatamente
addestrate per agevolare i soccorritori e per dare a questi i riferimenti per
meglio trarre in salvo la persona.
5.
Appendice informativa.
5.1.
Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche.
Legge
9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici pivati).
Decreto
ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
"Art.
4.6 (Raccordi con la normativa antincendio). – Qualsiasi soluzione progettuale
finalizzata a garantire l'accessibilita' o la visitabilita' deve prevedere una
adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o
impedita capacita' motoria o sensoriale. A tal fine dovro' essere preferita, ove
tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione
dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che
l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza non
utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria. La
suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico" cosi come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983,
recante "termini definizioni generalie simboli grafici di prevenzione
incendi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983,
deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i
soccorsi".
Decreto
del Presidete della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art.
18 (Raccordi con la normativa antincendio). - Per i raccordi con la normativa
antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via
d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236".
5.2.
Termini e definizioni di prevenzione incendi.
I
contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con
specifiche definizioni successivameme introdotte da altrettanto specifiche norme
di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la definizione di "spazio
calmo" fornita dal decreto ministeriale 9 aprile 1994 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attivita' ricettive turistico-alberghiere) nel decreto ministeriale 18 marzo
1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi) e nel decreto ministeriale 19 agosto 1996 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).
"Spazio
calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo
verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilita' delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa di
soccorsi".
5.3
Decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Ai
fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto 8.3 del decreto,
rimandondolo ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri aspetti qui
considerati.
"8.3.
Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.
8.3.1.
Generalita'.
Il
datore di lavoro deve individuare le necessita' particolari dei lavoratori
disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e
delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre
altresi' considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel
luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane,
le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora
siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere
predisposto tenendo conto delle loro invalidita'.
8.3.2.
Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilita'
ridotta.
Nel
predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a
quelle con mobilita' limitata.
Gli
ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate idonee
misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti
oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso
di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati
al trasporto delle persone disabili.
8.3.3.
Assistenza alle persone con visibilita' o udito menomato o limitato.
Il
datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilita' limitata,
siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo
di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente
incaricati, guidino le persone con viasibilita' menomata o limitata.
Durante
tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilita' menomata o limitata.
Nel
caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilita' che non sia
percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona
appositamente incaricata allerti l'individuo menomato.
8.3.4
Utilizzo di ascensori.
Persone
disabili possono utilizare un ascensore solo se e' un ascensore predisposto per
l'evacuazione o e' un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve
avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle
procedure di evacuazione".