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Decreto 16 luglio 2002, n. 641

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. (Testo aggiornato coordinato al D.M. 30 giugno 2003 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - pubblicato su G.U. n. 167 del 21.07.2003)

(GU n. 191 del 16-8-2002)

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IL COMANDANTE GENERALE

 Corpo delle capitanerie di porto

 

 Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 con la quale e' stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998;

 Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

 Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili";

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";

 Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

 Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata, ed in conformita' ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18);

 Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

 Campo di applicazione e definizioni

 

 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici:

 a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;

oppure

 b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

oppure

 c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

oppure

 d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393.

 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il significato dei termini utilizzati e' quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende:

 a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

 b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici;

 c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad un mezzo di salvataggio galleggiante;

 d) per IMO: International Marittime Organization;

 e) per MSC: Maritime Safety Committee;

 f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero galleggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;

 g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

 h) per organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformita' dei dispositivi di cui al presente decreto;

 i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

 j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione nonche' le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente decreto, necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di validita' della revisione.

 

Art. 2.

 Revisioni periodiche ed occasionali

 

 1. Tutte le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, tutte le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile e tutti i dispositivi di evacuazione marini sono sottoposte a visita di revisione periodica ad intervalli non superiori a dodici mesi.

 2. Tutti gli sganci idrostatici che non siano del tipo a perdere sono sottoposti a revisione ad intervalli non superiori a dodici mesi.

 3. La periodicita' delle revisioni di cui ai commi 1, e 2, per comprovate ragioni, puo' essere posticipata dall'amministrazione, a richiesta degli interessati con domanda in carta legale debitamente motivata, fino ad un massimo di cinque mesi.

 4. Ferma restando la periodicita' indicata ai commi 1, 2, e 3, la revisione deve essere comunque effettuata quando i dispositivi sono stati volontariamente o accidentalmente attivati ovvero quando sussistono dubbi circa il loro stato di conservazione.

 

Art. 3.

 Rapporto di revisione

 

 1. In occasione di ogni revisione la stazione che vi provvede dovra' rilasciare un "rapporto di revisione" contenente, almeno, le seguenti indicazioni:

 a) per i dispositivi di evacuazione marini:

 1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;

 2. tipo di dispositivo;

 3. numero di identificazione del dispositivo;

 4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato la dichiarazione di conformita';

 5. numero di persone per il quale il dispositivo e' dichiarato conforme;

 6. data di revisione;

 7. prove effettuate;

 8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;

 9. identificazione delle persone responsabili della revisione;

 10. data di restituzione alla nave;

 11. nome della nave;

 b) per le zattere gonfiabili:

 1. nome o sigla del fabbricante;

 2. tipo di zattera;

 3. numero di identificazione della zattera;

 4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la dichiarazione di conformita';

 5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera;

 6. tipo di equipaggiamento;

 7. lunghezza della barbetta;

 8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave;

 9. data di revisione;

 10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;

 11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera;

 12. prove effettuate;

 13. identificazione delle persone responsabili della revisione;

 14. data di restituzione alla nave;

 15. nome della nave;

 c) per gli sganci idrostatici:

 1. nome o sigla del fabbricante;

 2. tipo di sgancio;

 3. identificazione delle persone responsabili della revisione;

 4. data di revisione dello sgancio;

 5. data di restituzione alla nave;

 6. nome della nave;

 d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:

 1. nome o sigla del fabbricante;

 2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o bambini;

 3. eventuale numero di lotto;

 4. numero delle cinture revisionate;

 5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la dichiarazione di conformita';

 6. prove eseguite;

 7. identificazione delle persone responsabili della revisione;

 8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;

 9. data di revisione della cintura;

 10. data di restituzione alla nave;

 11. nome della nave.

 2. Una copia del "rapporto di revisione" di cui al comma 1 deve essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione e' sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.

 3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.

 4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura: "stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in conformita' alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993, come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio 1996", riportando inoltre gli estremi del presente decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, e' riportata in allegato 1 al presente decreto, con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in allegato 2.

 5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.

 

Art. 5.

 Modalita' di revisione delle cinture di salvataggio gonfiabili

 

 1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della cintura e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

 2. In ogni caso devono essere eseguite le seguenti operazioni:

 a) pesature della bombola; se e' riscontrata una diminuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, detta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva esterna;

 b) sostituzione delle pastiglie per il gonfiamento automatico in immersione;

 c) gonfiamento con aria di ciascuna cintura con relativo successivo controllo di tenuta;

 d) gonfiamento coti bombola di una percentuale pari ad almeno il 5% del numero di cinture sottoposte a revisione.

 3. Su ogni singola cintura di salvataggio deve essere marcata in modo indelebile la data di revisione, preceduta dalla dicitura "data di revisione" in italiano ed in inglese.

 

Art. 6.

 Modalita' di revisione dei dispositivi di evacuazione marini

 

 1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

 2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della risoluzione IMO A.761(18), come modificata.

 3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se e' riscontrata una dininuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, le predette bombole devono essere ricaricate dopo essere state sottoposte, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.

 

Art. 7.

 Modalita' di revisione degli sganci idrostatici

 

 1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore degli sganci e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

 2. In ogni caso, oltre all'esame visivo dello sgancio, devono essere eseguite le seguenti operazioni:

 a) verifica dell'apertura del gancio con l'apposito dispositivo di sgancio manuale;

 b) verifica dell'apertura automatica del gancio sottoposto a pressione idrostatica dovuta ad un battente d'acqua compreso tra 1,5\div3,5m.

 

Art. 8.

 Stazioni di revisione

 

 1. Le revisioni di cui all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione secondo le modalita' indicate nell'art. 10.

 2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, nonche' quelli aggiuntivi indicati nel presente decreto, in relazione al tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

 3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare.

 4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate procedure tese a:

 a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che puo' essere revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da utilizzare;

 b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le persone responsabili delle varie fasi della revisione;

 c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei tecnici addetti alla revisione.

 5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate procedure operative dirette ad assicurare che:

 a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli, manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale di revisione nonche' dalle norme vigenti in materia;

 b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato;

 c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonche' delle disposizioni vigenti in materia;

 d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma 5.c);

 e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione installati nella stazione;

 f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti installati nella stazione;

 g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione;

 h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non e' stata autorizzata.

 

Art. 9.

 Revisioni all'estero

 

 1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni a cio' appositamente riconosciute da quello Stato, in conformita' alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione.

 2. Nei casi in cui non e' possibile procedere secondo le modalita' indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, da detto organismo.

 

Art. 10.

 Approvazione delle stazioni di revisione

 

 1. La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di revisione e' inviata, tramite la direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione – comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto "Sicurezza della Navigazione" di Genova, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria elencata nell'allegato 3 al presente decreto.

 2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma.

 3. Presso ogni direzione marittima e' istituita una commissione presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un funzionario designato da un organismo notificato nonche' da un sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario.

 4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori della commissione e di un suo sostituto.

 5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario dello stesso organismo.

 6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la conformita' dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del personale della stazione, in conformita' alle norme contenute nella risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto conto anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi per i quali e' richiesta l'approvazione.

 7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione e' redatto apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le eventuali irregolarita' riscontrate nonche' il giudizio finale motivato della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte dell'amministrazione.

 8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima, corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma, provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, il decreto di approvazione della stazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del richiedente.

 

Art. 11.

 Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione

 

 1. Le stazioni di revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con periodicita' massima biennale, secondo le stesse modalita' indicate all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza.

 2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le medesime modalita' di cui all'art. 10.

 3. L'amministrazione ha comunque facolta', in ogni tempo ed a propria discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo notificato.

 Le eventuali spese, se la stazione e' riscontrata non conforme, sono a carico della stessa.

 4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3, ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Art. 12.

 Obblighi dei costruttori

 

 1. I costruttori dei dispositivi devono:

 a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO A. 761(18) e del presente decreto;

 b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti in funzione delle esigenze dei traffici;

 c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonche' sia stato messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di revisione o di riparazione e nelle tecniche;

 d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento della stessa lista;

 e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate:

 1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione;

 2. i materiali e le parti di rispetto;

 3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione.

 

Art. 13.

 Esenzioni e norme transitorie

 

 1. Nonostante quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

 a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di revisione appropriate istruzioni;

 b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per territorio; non possono essere rilasciate piu' di due autorizzazioni all'anno per una stessa marca di dispositivi;

 c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di stazioni non accreditate dal costruttore;

 d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato della nave;

 e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla stazione di revisione con il costruttore.  

1-bis. La revisione degli sganci idrostatici fabbricati da ditte che hanno cessato la propria attivita', e' effettuata dalle stazioni di revisione approvate dall'amministrazione anche senza il prescritto accreditamento (comma aggiunto dal D.M. 30 giugno 2003)

 2. Le stazioni di revisione gia' in possesso dell'accreditamento da parte di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del presente decreto, possono continuare la propria attivita' per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo affidato della nave.

 

 Roma, 16 luglio 2002

 

 Il comandante generale: Sicurezza

 

Allegati omessi