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Decreto 3 dicembre 2002

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2002/78/CE della Commissione del 1 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. 

(GU n. 64 del 18-3-2003) 

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della
direttiva 71/320/CEE concernente la frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 71/320/CEE in materia di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Vista la direttiva 2002/78/CE della Commissione del 1 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 267 del 4 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Adotta
il seguente decreto:


Art. 1.
1. Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.

Art. 3.
1. A decorrere dal 1 giugno 2003 non e' consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, per i pezzi di ricambio, e' consentita la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio
sui tipi di veicoli per i quali l'omologazione e' stata concessa prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva
71/320/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli.
In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

Art. 4.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 56


Allegato

Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati nel modo seguente.
1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono seguenti punti 2.3-2.3.4:
"2.3. Guarnizioni, dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni;
2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1
dello stesso.
2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.
2.3.2.1. Marcatura: sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione:
2.3.2.1.1. Nome o marca del costruttore del veicolo e/o del componente.
2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.
2.3.2.2. Imballaggio: I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti:
2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.
2.3.2.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni.
2.3.2.2.2.1. Quantita' di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione.
2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti.
2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.
2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.
2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione e' omologato.
2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengano un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse.
2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.
2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra.
2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorita' di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.
Tali informazioni devono includere:
marche e tipi di veicoli;
marche e tipi di guarnizioni dei freni;
numeri dei pezzi e quantita' di gruppi di guarnizioni dei freni;
numeri dei pezzi del set per asse;
numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione".
2. L'appendice 1 dell'allegato IX e' modificata nel modo seguente:
a) La prima riga della scheda d'omologazione CE e' sostituita da quanto segue:
Comunicazione (*) concernente.

(*) Su richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE, le informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato IX della direttiva
71/320/CEE saranno fornisce dall'autorita' che rilascia l'omologazione. Tali informazioni non saranno tuttavia fornite per scopi diversi dalle omologazioni ai sensi dell'allegato XV della
direttiva 71/320/CEE".

b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue:
"1.2. Guarnizioni dei freni.
1.2.1. Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II.
1.2.1.1. Marche e tipi di guarnizioni dei freni.
1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII.
1.2.2.1. Marche e tipo di guarnizioni dei freni".
3. L'allegato XV e' modificato nel modo seguente:
a) Il punto 6.1 e' sostituito da quanto segue:
"I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse".
b) Il punto 6.3.4 e' sostituito da quanto segue:
"un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati".