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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 7 maggio 2002
Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.
(GU n. 155 del 4-7-2002)
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto
l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597;
Visto
il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo,
degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto
concludersi entro il 25 giugno 2000;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha
prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;
Considerato
che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che,
pertanto, e' necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per
poter completare le prescritte operazioni di collaudo;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 agosto 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Ritenuto
opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in
merito all'opportunita' di prevedere un termine piu' congruo entro cui
comunicare l'esito positivo del collaudo degli
ascensori;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
14 febbraio e del 3 maggio 2002;
Sulla
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Modifiche
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162
1.
Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369,
e' sostituito dal seguente:
"3.
Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di
esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche'
gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro
il 30 settembre 2002,
il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio
comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b)
da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c)
dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi
del presente regolamento;
d)
con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un
ingegnere iscritto all'albo.".
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Frattini,
Ministro per la funzione pubblica
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Sirchia,
Ministro della salute
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ufficio
di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1
Attivita' produttive, foglio n. 344
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note
alle premesse:
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
-
Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
-
La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di
ascensori e di montacarichi in servizio
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in
servizio privato".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca:
"Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in
servizio privato".
-
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina
delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art.
2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali
dagli articoli 19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a
decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei
prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dall'art. 24,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti
industriali di serie al tipo omologato.
Per
omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza
del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul
mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici
prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti.
(Comma
abrogato).
Le
procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le
forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con
decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere dell'ISPESL. (Comma abrogato).".
-
Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca:
"Riordino
dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art.
1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca:
"Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina
delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca:
"Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, reca:
"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, reca:
"Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori". Note
all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio", gia' modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, recante "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori", come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CEE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 16 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il
proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art.9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 16 dicembre 1942.