Ordinanza 21 marzo 2003 n. 2
Commissario delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari. Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari.
(GU n. 77 del 2-4-2003)
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento del rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato;
Ritenuto necessario adeguare gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a predisposti standard di sicurezza rispondenti alla aggiornata situazione internazionale in materia;
Considerato che tali standard possono riferirsi unicamente a minacce provenienti da terra e che, pur realizzando un ragionevole livello di sicurezza, non possono eliminare ogni rischio in quanto
cio' potra' avvenire solo con lo smantellamento completo degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo;
Dispone:
1. L'immediato adeguamento ai criteri riportati nel documento allegato sotto la lettera A, delle misure di protezione fisica delle centrali nucleari di SO.G.I.N. S.p.a. e degli impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di Nucleco S.p.a., limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive dell'impianto Avogadro di Fiat - Avio S.p.a. di Saluggia (Vercelli), degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria) nonche' dei seguenti impianti di ENEA: Eurex di Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde di Casaccia (Roma) e Itrec di Trisaia (Matera).
2. La predisposizione di piani che, per ciascuna centrale ed impianto, individuino gli interventi ritenuti necessari all'adeguamento di cui al precedente punto 1 nonche' l'immediata
attuazione, nell'ambito di ciascuna centrale o impianto, delle misure piu' urgenti su autorizzazione del commissario delegato.
3. Il responsabile del "Settore sicurezza" della struttura del commissario delegato, d'intesa con i responsabili delle centrali e degli impianti e' autorizzato ad effettuare, nel piu' breve tempo possibile, gli adeguamenti delle misure di protezione fisica risultanti dai relativi piani di cui al precedente punto 1 ed a stipulare i necessari contratti, mediante affidamento diretto delle attivita' a soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, con preferenza tra quelli che sono risultati gia' aggiudicatari in SO.G.I.N. S.p.a. di attivita' analoghe, previa approvazione del commissario delegato.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, gli oneri della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.
5. La comunicazione della presente ordinanza all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
6. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 21 marzo 2003
Il commissario delegato: Jean