AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza                                                                            Copyright © AmbienteDiritto


 

Decreto 15 aprile 2003, n.130

Ministero delle Comunicazioni. Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS. 

(GU n. 130 del 7-6-2003)




IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 1967, riguardante l'approvazione delle norme tecniche relative ai
requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie;
Visti gli articoli 354 e 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive
modificazioni;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983, in vigore dal 1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1986;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di cui al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42 e Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 con il quale e' stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le norme tecniche relative alla costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note GM/131347/4532/DL/Pon del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del 18 settembre 2002);

Adotta
il seguente regolamento:


Capo I

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 354 e 360 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' recitano:
"Art. 354 (Norme tecniche radionavali). - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.".
"Art. 360 (Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo). - Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche.
Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovra' essere richiesto il preventivo di esame dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, affinche' sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione.
La dichiarazione di equivalenza puo' essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un Paese straniero aderente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni, purche' l'Amministrazione competente di tale Paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilita' per gli apparecchi approvati in Italia.
- La legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977, n. 298.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] - Lettera abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n. 286, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo". E' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181.

Art. 2.
Scopo
1. La regola tecnica definisce sia la costituzione degli impianti radioelettrici di cui all'articolo 1, sia le modalita' di installazione a bordo, nel rispetto dei requisiti previsti dal GMDSS.

Art. 3.
Apparati radioelettrici di bordo
1. Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette a quanto previsto dal GMDSS sono quelli richiesti ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS).

Art. 4.
Valutazione della conformita' tecnica
1. La valutazione della conformita' tecnica degli apparati deve essere effettuata secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, in base alle norme tecniche indicate nell'allegato A a detto regolamento.
2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilita' elettromagnetica, si applica il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilita' elettromagnetica.

Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedasi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedasi le note alle premesse.

Art. 5.
Impianti facoltativi
1. Per gli impianti non dedicati alla sicurezza ed installati a bordo delle navi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal GMDSS, puo' essere consentita l'applicazione parziale della presente regola tecnica riguardo l'installazione delle antenne, qualora non sia tecnicamente possibile soddisfare quanto previsto per gli impianti preposti alla sicurezza, fermo restando l'obbligo di non creare interferenze agli impianti facenti parte della dotazione obbligatoria.
2. Gli impianti facoltativi possono anche essere esentati dagli obblighi previsti dalla regola tecnica per la sorgente di energia elettrica principale, la sorgente di energia elettrica di emergenza e la sorgente di energia elettrica di riserva.


Capo II


Art. 6.
Aree di navigazione
1. Ai fini del presente regolamento, in conformita' delle definizioni di cui agli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/83 Regola 2, in vigore dal 1° febbraio 1992, citati nelle premesse, si intende: 
a) per "zona oceanica A1" una zona situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica di almeno una stazione costiera che opera su onde metriche e nella quale la funzione di allarme DSC e' disponibile in permanenza;
b) per "zona oceanica A2" una zona, ad esclusione della zona oceanica A1, situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica avente almeno una stazione costiera operante su onde ettometriche ed in cui la funzione di allarme CSN e' disponibile in permanenza;
c) per "zona oceanica A3" una zona, ad esclusione delle zone oceaniche A1 ed A2, situata all'interno della zona di copertura di un satellite geostazionario d'INMARSAT ed in cui la funzione di allarme e' disponibile in permanenza;
d) per "zona oceanica A4" una zona situata all'esterno delle zone oceaniche A1, A2 ed A3.

Art. 7.
Impianto di radiocomunicazioni: dotazione obbligatoria
1. L'impianto di radiocomunicazioni a bordo delle navi che ne hanno l'obbligo in base alla normativa vigente, deve essere costituito, per le diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3, A1+A2+A3+A4 e salvo diverse prescrizioni previste dalla normativa stessa per particolari categorie di navi, secondo quanto previsto dal Capitolo III / Regola 6 e dal Capitolo IV / Regole 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)", pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 8.
Impianto di radiocomunicazioni: precisazioni
1. Il trasponditore radar di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)", puo' essere quello o uno di quelli in dotazione alle lance di salvataggio.
2. Inoltre devono essere previste delle facilitazioni per consentire le comunicazioni in VHF dalle ali di plancia; il VHF portatile della dotazione delle lance di salvataggio puo' soddisfare tale obbligo purche' autorizzato per le comunicazioni di bordo. 
3. L'apparato per la generazione, la trasmissione e la ricezione delle "chiamate selettive di tipo digitale" (DSC) deve operare in accordo almeno alle seguenti classi di apparato:
a) classe A o classe B per le onde metriche;
b) classe A o classe B per le onde ettometriche;
c) classe A per le onde ettometriche/decametriche.
4. La classe A contiene tutti i requisiti previsti dalla Raccomandazione ITU-R 493.
5. La classe B contiene i requisiti minimi che l'apparato deve soddisfare per poter:
a) ricevere segnali di allarme, dare la "conferma di ricezione della chiamata" e ritrasmettere detti segnali di allarme;
b) effettuare chiamate e dare la "conferma di ricezione della chiamata" per radiocomunicazioni di carattere generale;
c) effettuare chiamate in connessione con servizi automatici o semiautomatici, come definito dalla Raccomandazione ITU-R M493, annesso 2, sottoparagrafo 3.

Art. 9.
Impianto di radiocomunicazioni: garanzia di efficienza
1. L'efficienza degli apparati installati a bordo di navi che effettuano viaggi nelle diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3 e A1+A2+A3+A4 deve essere garantita secondo quanto previsto dalla Regola 15 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)".
2. Nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono elencati gli apparati da sistemare a bordo delle navi nel caso in cui i requisiti di manutenzione prevedano la duplicazione degli apparati a seconda dell'area di navigazione, con lo scopo di rendere sempre disponibili le funzioni di trasmissione e ricezione degli allarmi.
3. Tutti gli impianti di duplicazione devono essere connessi ad antenne dedicate ed installati in modo da consentirne un rapido utilizzo. Il terminale INMARSAT-C, installato come duplicazione, puo' soddisfare l'obbligo della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) diffuse nell'ambito INMARSAT con il sistema EGC purche' omologato dall'INMARSAT per tale scopo (CLASSE 2 o CLASSE 3).
4. Indipendentemente dall'area di navigazione, ogni nave deve essere dotata di un impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) abilitato alla ricetrasmissione sulla frequenza 156,525 MHz (canale 70) con tecnica DSC e sulle frequenze 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16) in radiotelefonia.
5. Le navi che operano nell'area di navigazione A1+A2 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al precedente comma 4, degli impianti di seguito indicati:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere sulle frequenze 2187,5 kHz con tecnica DSC e 2182 kHz in radiotelefonia o un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta o un terminale INMARSAT.
6. Le navi invece che operano nell'area di navigazione A1+A2+A3 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1606,5-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;
b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz piu' almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning); 
l'impianto puo' essere combinato con l'impianto di cui alla lettera a);
c) in alternativa agli impianti a) e b) un terminale INMARSAT. 
7. Le navi invece che operano senza alcuna limitazione (aree di navigazione A1+A2+A3+A4) devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti:
a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta;
b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz piu' almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning). L'impianto puo' essere combinato con l'impianto di cui alla lettera a).

Art. 10.
Impianto di radionavigazione
1. Al fine della sicurezza della navigazione l'impianto radiogoniometrico a bordo delle navi che ne sono provviste deve soddisfare quanto previsto dai paragrafi "p" e "q" del Capitolo V-Regola 12 degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)", pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 11.
Sorgente di energia elettrica principale
1. L'energia elettrica occorrente al funzionamento dell'impianto di radiocomunicazioni delle navi deve essere fornita dall'impianto elettrico principale di bordo, il quale deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e, per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.
2. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata dal quadro principale di distribuzione della stazione generatrice di bordo mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione.
3. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione del quadro di distribuzione dell'impianto radio di cui al successivo comma 4 per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.
4. Deve essere previsto un quadro di distribuzione dell'impianto radio che, oltre ad un proprio interruttore generale, deve contenere un amperometro ed un voltmetro per dar modo all'operatore di accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di bordo.
5. Il quadro di distribuzione deve essere installato in prossimita' dell'impianto radio e deve essere provvisto di interruttori magnetotermici di protezione, almeno uno per ciascun impianto espletante le funzioni di cui al successivo articolo 14.
6. Della mancanza della sorgente di energia elettrica principale deve essere data segnalazione, mediante dispositivi ottici e acustici, in plancia e ripetuti nel locale dove e' installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

Art. 12.
Sorgente di energia elettrica di emergenza
1. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.
2. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve soddisfare quanto previsto dagli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)" - Capitolo II-1- Regola 42 per le navi passeggeri e Regola 43 per le navi da carico.
3. L'impianto di radiocomunicazioni, per le navi costruite a partire dal 1° febbraio 1995, deve essere alimentato anche dalla sorgente di energia elettrica di emergenza.
4. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata, mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione, dal quadro di emergenza.
5. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione di emergenza del quadro di distribuzione dell'impianto radio per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.
6. Le linee di cui all'articolo 11, comma 3 e di cui al comma 5 devono poter essere sezionate da dispositivi azionati da un unico comando.
7. Deve essere previsto un dispositivo automatico di commutazione che deve consentire l'alimentazione, per mezzo di linea dedicata, dell'impianto radio dal quadro principale di distribuzione e dal quadro di emergenza. Esso deve essere realizzato in modo che, in caso di mancanza dell'energia elettrica principale, si commuti automaticamente sull'alimentazione di emergenza con ripristino automatico della precedente condizione. Il dispositivo automatico di commutazione deve essere installato nel locale dove e' ubicato l'impianto radio. Sia la commutazione linea principale - linea di emergenza, sia la mancanza di entrambe le alimentazioni devono essere rispettivamente segnalate mediante dispositivi ottici e acustici in plancia e ripetuti nel locale dove e' installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

Art. 13.
Sorgente di energia elettrica di riserva
1. La sorgente di energia elettrica di riserva dell'impianto di radiocomunicazioni (dotazione obbligatoria e duplicazione, qualora prevista) deve essere:
a) indipendente da quella richiesta per la propulsione della nave e della rete elettrica di bordo;
b) preferibilmente costituita da batterie di accumulatori ricaricabili;
c) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza ed almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare;
d) di agevole e rapida inserzione.
2. Le batterie di accumulatori costituenti la sorgente di energia di riserva devono essere posizionate ed installate in modo da:
a) assicurare il miglior servizio possibile;
b) assicurare una ragionevole durata;
c) assicurare un ragionevole grado di sicurezza;
d) fornire, quando sono in piena carica, almeno il minimo di ore di funzionamento prescritto indipendentemente dalle condizioni ambientali;
e) assicurare che la temperatura di esercizio nelle differenti condizioni di funzionamento e di carica rimanga entro le specifiche del costruttore.
3. Deve essere previsto un sistema di carica automatica delle stesse con un tempo di ricarica alla minima capacita' richiesta, massimo di 10 ore. La capacita' delle batterie deve essere verificata, se la nave non e' in mare, ad intervalli non superiori a 12 mesi.
4. La sorgente di energia elettrica di riserva deve prevedere un voltmetro, un amperometro ed un quadro di distribuzione con protezioni per ciascun impianto alimentato, da installarsi nel locale dove sono installati gli impianti radio.
5. La sorgente di energia elettrica di riserva deve poter assicurare, con commutazione automatica, il funzionamento dei seguenti impianti:
a) impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) di cui alla Regola 7.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
b) impianto di illuminazione di riserva degli apparati;
c) qualsiasi dispositivo di commutazione automatica;
d) apparati remoti per la trasmissione automatica e monitoraggio dei segnali d'allarme e, a secondo delle aree operative della nave, dei seguenti impianti:
1) impianto radioelettrico ad onde ettometriche di cui alla Regola 9.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
2) terminale INMARSAT di cui alla Regola 10.1.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
3) impianto ad onde ettometriche e decametriche di cui alla Regola 10.2.1 o 11.1 del Capitolo IV citato al precedente articolo 7;
4) gli impianti di duplicazione, qualora prevista, di cui al precedente articolo 9, commi 4, 5, 6, 7;
5) gli impianti, integrati e non, necessari all'espletamento delle funzioni DSC e di telegrafia a stampa diretta.
6. Gli impianti di duplicazione, qualora prevista, dovranno essere alimentati con linea indipendente provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione.
7. Qualora un impianto radioelettrico, per poter espletare pienamente la sua funzione, necessiti di ricevere costantemente dei dati relativi alla navigazione, la sorgente di energia elettrica di riserva deve alimentare anche tali impianti per garantire che i dati vengano forniti in permanenza in caso di malfunzionamento sia della sorgente di energia elettrica principale, sia di quella di emergenza.
8. La sorgente di energia elettrica di riserva puo' essere adibita, in via facoltativa e limitatamente agli impianti riportati all'articolo 5 del presente regolamento, all'alimentazione di altri apparati di radiocomunicazione purche' le batterie siano di capacita' sufficiente ad assicurare la prescritta autonomia. La linea di alimentazione relativa dovra' pero' essere indipendente, provvista di interruttore e protezioni sul quadro di distribuzione.
9. La batteria di accumulatori deve avere capacita' sufficiente ad assicurare il funzionamento degli impianti di cui al precedenti commi 5 e 8 per:
a) un periodo di almeno 1 ora se gli impianti di radiocomunicazione sono anche alimentati mediante il dispositivo di commutazione automatica di cui al comma 7 dell'articolo 12 dalla sorgente di energia elettrica di emergenza;
b) un periodo di almeno 6 ore se la sorgente di energia elettrica di emergenza non e' disponibile. Per gli apparati aventi consumo diverso nelle condizioni di piena trasmissione e ricezione esso si calcola come il consumo in ricezione piu' 1/2 del consumo in piena trasmissione.
10. Il locale degli accumulatori costituenti la sorgente di energia elettrica di riserva deve essere provvisto di sfogatoi nella parte piu' elevata per l'uscita dei gas che si producono durante la carica. 
E' ammesso che gli accumulatori vengano sistemati nell'area in cui e' allocato l'impianto radioelettrico, purche' posti in uno scompartimento perfettamente stagno e munito di sfogatoi di gas verso l'esterno. Gli accumulatori possono essere anche sistemati in cassoni esterni appositamente protetti.

Art. 14.
Alimentazione degli impianti
1. Gli impianti espletanti le seguenti funzioni:
a) VHF - DSC - DSC WATCH;
b) MF - DSC - DSC WATCH;
c) MF/HF - DSC - DSC WATCH - NBDP;
d) terminale INMARSAT;
e) ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz;
f) radiogoniometro;
g) ricevitore NAVTEX;
h) VHF aeronautico;
devono essere alimentati separatamente ovvero uno o piu' alimentatori non potranno alimentare piu' di uno dei sopracitati gruppi.
2. Il ricevitore NAVTEX, il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, il radiogoniometro ed il VHF aeronautico possono essere alimentati, in alternativa, dal quadro di distribuzione che alimenta gli impianti di ausilio alla navigazione.

Art. 15.
Impianto di illuminazione di riserva
1. Il locale dove e' ubicato l'impianto radio deve essere ben illuminato e dotato di un conveniente impianto di illuminazione di riserva di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo.
2. Sono necessarie due lampade installate in parallelo al fine di garantire il regolare svolgimento delle normali operazioni di controllo e comando degli apparati.
3. Le lampade di ricambio devono essere nelle immediate vicinanze in modo da favorire la sostituzione.
4. Deve essere previsto un interruttore per l'illuminazione di riserva. Qualora l'impianto radio sia installato in un locale differente dalla plancia, deve essere previsto un deviatore sul posto operatore ed un deviatore all'interno del locale in prossimita' della porta d'accesso.


Sezione II
SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 16.
Impianto di radiocomunicazioni: generalita'
1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) puo' essere situato nell'area coperta di plancia o in un locale differente dalla plancia.
2. L'impianto, indipendentemente dalla sua ubicazione, deve essere situato in maniera tale che nessuna interferenza di origine meccanica, elettrica o di altra natura possa inficiarne il corretto funzionamento. Occorre, inoltre, assicurare la compatibilita' elettromagnetica con gli altri sistemi ed evitare ogni possibile interazione negativa.
3. L'impianto radioelettrico deve essere situato in maniera tale da assicurare un grado elevato di sicurezza e di disponibilita' delle funzioni operative, nel rispetto delle condizioni ambientali previste dalle norme tecniche degli apparati.
4. E' fatto divieto di porre nei locali dove e' ubicato l'impianto radio materiali facilmente infiammabili.
5. L'impianto radioelettrico deve essere anche munito di un'illuminazione elettrica affidabile e continua, indipendente dalle fonti di energia elettrica principale e di emergenza, che consente di illuminare in modo soddisfacente i comandi necessari all'uso dell'impianto.
6. Il locale dell'impianto radioelettrico deve essere fornito di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa facilmente essere osservato dal posto di lavoro radiotelefonico. Tale orologio deve essere provvisto di lancetta centrale per i secondi e comportare un quadrante non inferiore a 12,5 cm portante in periferia, nettamente distinte, le divisioni in secondi ed il settore del quadrante indicante il periodo di silenzio radiotelefonico.
7. Il nominativo internazionale MMSI e gli altri dati relativi all'uso dell'installazione radio devono essere chiaramente visibili nel locale dove viene installato l'impianto radioelettrico.
8. Nelle immediate vicinanze degli apparati preposti al soccorso, devono essere indicate le procedure da seguire per le chiamate di soccorso.
9. Nel caso in cui l'impianto radioelettrico venga sistemato in un locale differente dalla plancia, detto locale deve essere situato nella parte piu' alta possibile della nave; esso deve essere facilmente accessibile sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per la manutenzione e riparazione degli apparati.
10. Il locale dove e' situato l'impianto radioelettrico deve essere saldamente fissato alla struttura della nave e risultare a perfetta tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un rivestimento protettivo contro l'umidita'.
11. Inoltre il locale stesso deve essere esposto il meno possibile alle infiltrazioni di agenti esterni dannosi alla buona conservazione delle apparecchiature e deve disporre di un sistema di riscaldamento non a vapore, al fine di evitare il depositarsi di umidita' sulle apparecchiature stesse.
12. Il locale dove viene installato l'impianto radioelettrico deve essere ben areato e munito di sportelli stagni nelle varie pareti, disposti in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando una parte di essi debba essere chiusa a causa delle cattive condizioni del mare. Qualora cio' non sia possibile, deve essere sistemato, nel punto piu' adatto, un aspiratore che pero' non deve creare disturbi acustici ed elettrici.
13. Qualora il locale dove e' situata la stazione radioelettrica non sia ubicato al livello immediatamente al di sotto rispetto a quello su cui sono installate le antenne, gli apparati ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche devono essere muniti di "accordatore automatico d'antenna".

Art. 17.
Sistemazione in plancia
1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) puo' essere situato nell'area coperta di plancia. In tal caso gli apparati devono essere sistemati possibilmente in maniera compatta ed ergonomica e misure efficaci devono essere prese per evitare disturbi (rumori, luci) ed interferenze tra l'operato dell'ufficiale di guardia e dell'operatore radio.

Art. 18.
Sistemazione in un locale adiacente alla plancia
1. L'impianto radioelettrico puo' essere situato in un locale adiacente alla plancia e con accesso diretto dalla stessa. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto piu' possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) comunicazioni radiotelefoniche ad onde metriche (VHF) da assicurarsi con apparato sul quale e' possibile eseguire la selezione dei canali ed il controllo dei parametri operativi. L'impianto puo' essere quello della dotazione base;
b) trasmissione automatica con priorita' assoluta (per gli apparati della dotazione base, per aree operative e della duplicazione) delle chiamate di soccorso con tecnica DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF), nonche' attraverso i terminali INMARSAT se la nave e' dotata di tali impianti;
c) monitoraggio, per gli apparati della dotazione base, per aree operative e di quelli della duplicazione, degli allarmi di soccorso DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF) e di quelli INMARSAT se la nave e' dotata di tali impianti; il monitoraggio potra' avvenire mediante segnalazioni acustiche e visive degli allarmi ricevuti a bordo;
d) ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso il sistema NAVTEX, il cui apparato ricevente deve essere disposto in maniera da poter consentire un sicuro monitoraggio della ricezione delle informazioni stesse;
e) monitoraggio, mediante indicazione acustica e visiva, della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema delle chiamate di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche/decametriche;
f) allarme ottico e acustico di fine autonomia della batteria di accumulatori costituenti la sorgente elettrica di riserva.

Art. 19.
Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia
1. L'impianto radioelettrico puo' essere situato in un locale differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto piu' possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) le funzioni di cui ai punti a), b), c), d), f) del comma 1 dell'articolo 18;
b) la ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema della chiamata di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche e decametriche. L'obbligo puo' essere soddisfatto installando la sola stampante in plancia;
c) comunicazioni di sicurezza nella gamma delle onde metriche e delle onde ettometriche o ettometriche/decametriche, se la nave e' dotata di tali impianti;
d) comunicazione bilaterale con il locale dove sono sistemati gli apparati radioelettrici da assicurarsi a mezzo tubo portavoce con fischietto o telefono magnetofonico con linea dedicata.
2. I cavi di collegamento tra il locale radio e la plancia devono essere del tipo non propaganti la fiamma se i due locali non sono situati nella stessa area resistente al fuoco.

Art. 20.
Disposizioni aggiuntive per navi passeggeri
1. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un "pannello allarmi" per l'invio dei segnali di allarme. 
Tale pannello deve contenere o un singolo pulsante che, quando premuto, faccia partire un segnale di allarme impiegando tutti i sistemi di radiocomunicazione prescritti a tal fine, oppure un pulsante per ciascuna singola installazione. Il pannello deve indicare in modo chiaro e ben visibile ogniqualvolta un qualsiasi pulsante sia stato premuto. Devono essere previsti mezzi per impedire un'involontaria attivazione dei pulsanti. Se la radioboa satellitare usata come dispositivo secondario per l'invio di segnali di allarme non e' attivabile a distanza, ne deve essere installata un'altra aggiuntiva in plancia, vicino alla posizione di comando.
2. Sulle navi passeggeri l'informazione sulla posizione della nave deve essere continuamente ed automaticamente fornita a tutti i sistemi di radiocomunicazione utilizzati per la trasmissione di segnali di allarme, in modo da essere inclusa in detti segnali di allarme quando vengono premuti i pulsanti sul pannello allarmi.
3. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un pannello per la ricezione dei segnali di allarme. Detto pannello deve fornire un indicazione visiva ed acustica di qualsiasi segnale di allarme ricevuto a bordo e deve anche indicare attraverso quale sistema di radiocomunicazione siano stati ricevuti detti segnali di allarme.
4. Tutte le navi passeggeri devono essere provviste di apparecchiatura ricetrasmittente di radiocomunicazione per le operazioni di ricerca e salvataggio, operante sulle frequenze aeronautiche 121,500 MHz e 123,100 MHz ed installata in plancia.
5. Sulle navi passeggeri almeno una persona qualificata deve essere assegnata esclusivamente all'esecuzione di compiti di radiocomunicazione in situazioni di soccorso.

Art. 21.
Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz
1. La radioboa satellitare operante nella banda 406 MHz del servizio mobile COSPAS-SARSAT deve essere installata nelle immediate vicinanze della plancia in un punto di facile accesso e libero da sovrastrutture che ne ostacolino, lo sgancio automatico, in modo da poter essere facilmente disimpegnata a mano, per poter essere portata a bordo di una lancia di salvataggio. Lo sgancio idrostatico della radioboa satellitare deve essere sostituito ad intervalli non superiori a due anni. La batteria della radioboa deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e, comunque, entro la data di scadenza della batteria.

Art. 22.
Sistemazione radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz
1. La radioboa satellitare operante nella banda 1,6 GHz del sistema INMARSAT deve essere installata in un punto di facile accesso, nelle immediate vicinanze della plancia.
2. L'alimentazione della radioboa e dell'eventuale sistema di radiolocalizzazione esterno deve essere la stessa e derivata dal quadro di distribuzione della sorgente di alimentazione di riserva dell'impianto radio.

Art. 23.
Sistemazione risponditori radar
1. I risponditori radar devono essere installati in punti di facile accesso in modo da poter essere facilmente disimpegnati a mano ed essere portati nelle lance di salvataggio. L'installazione, all'interno della plancia in prossimita' delle porte di sfuggita, dei risponditori radar, dotazione delle lance di salvataggio, soddisfa anche l'obbligo di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)". I risponditori radar possono essere installati all'interno delle imbarcazioni di salvataggio; in tal caso essi devono essere installati in tutte le imbarcazioni di salvataggio. Nelle navi dotate di almeno due risponditori radar ed equipaggiate con imbarcazioni di salvataggio a caduta libera, uno dei due risponditori radar deve essere sistemato nella imbarcazione di salvataggio, l'altro deve essere sistemato nelle immediate vicinanze della plancia in modo che possa essere utilizzato a bordo e pronto per essere trasferito su uno qualsiasi degli altri mezzi collettivi di salvataggio. La batteria dei risponditori radar deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.

Art. 24.
Sistemazione radiotelefoni portatili ad onde metriche
1. I radiotelefoni portatili ad onde metriche, dotazione delle lance di salvataggio, devono essere allocati in plancia in una posizione ben evidenziata. In tale posizione devono essere conservate le batterie primarie necessarie per l'utilizzo a bordo delle lance di salvataggio. Essi devono essere dedicati esclusivamente alle comunicazioni di sicurezza. Qualora detti apparati siano autorizzati anche per le comunicazioni di bordo e siano quindi dotati anche di batterie ricaricabili, essi possono soddisfare l'obbligo delle comunicazioni di sicurezza della navigazione dalle ali di plancia di cui alla Regola 6.3 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla "convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)". Per detti radiotelefoni portatili ad onde metriche deve essere previsto a bordo, qualora non autorizzati per le comunicazioni di bordo, un idoneo sistema per la verifica di efficienza. La batteria primaria del radiotelefono deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.

Art. 25.
Sistemazione del ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz
1. Il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, ove presente, deve essere installato in plancia e dotato di una antenna propria.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo che silenzi il ricevitore quando il trasmettitore radiotelefonico ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche della nave e' in funzione, ad eccezione del caso in cui il ricevitore sia dotato di dispositivo automatico di silenziamento.

Art. 26.
Impianto di radionavigazione
1. Il radiogoniometro deve essere sistemato in maniera tale che la corretta determinazione dei rilevamenti sia influenzata il meno possibile da rumori di origine meccanica od altra.
2. Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale sia per la chiamata, sia per la conversazione deve essere disponibile tra il locale dove e' posto il radiogoniometro ed il ponte di comando; si puo' prescindere da detto collegamento nel caso in cui il radiogoniometro si trovi in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante.
3. L'impianto radiogoniometrico deve essere tarato con nave in assetto di navigazione e corredato del grafico relativo alla "curva delle deviazioni residue" ricavata dai rilevamenti effettuati su almeno una delle frequenze di servizio dei radiofari o delle stazioni costiere radiotelegrafiche ad onde medie.
4. L'esistenza di dispositivi di compensazione e di correzione automatiche delle deviazioni residue non esime dal suddetto obbligo. 
5. Le deviazioni residue non devono di massima superare i due gradi.
6. In particolari condizioni di ubicazione dell'antenna del radiogoniometro rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani longitudinale e trasversale della nave, la taratura puo' essere ritenuta accettabile con valori anche maggiori di deviazione, purche' questi siano uguali e di segno opposto per valori reciproci del rilevamento e l'andamento della relativa curva risulti prossimo ad una sinusoide.
7. La taratura deve essere verificata ad intervalli non superiori ad un anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte; dette verifiche devono essere eseguite almeno per due punti della curva delle deviazioni residue in ogni quadrante, effettuando rilevamenti di radiofari o di stazioni costiere a portata ottica.
8. Inoltre l'impianto radiogoniometrico deve essere provvisto di un dispositivo atto ad impedire il funzionamento del radiogoniometro quando l'antenna del ricetrasmettitore ad onde medio-corte e corte non sia nella configurazione (isolata o messa a terra) in cui era all'atto della taratura.

Art. 27.
Precauzioni speciali contro gli incendi
1. Il locale all'interno del quale e' sistemato l'impianto radioelettrico deve essere dotato di almeno due estintori portatili per apparecchiature elettriche ubicati in un luogo facilmente accessibile e conforme alle norme vigenti.

Art. 28.
Antenne
1. L'intera sistemazione d'antenna deve risultare solida, robusta e resistente alle intemperie. L'installazione, l'isolamento, le dimensioni e le caratteristiche elettriche delle antenne devono essere tali da poter garantire l'emissione e la ricezione di tutte le frequenze prescritte con il miglior rendimento possibile.
2. Deve essere previsto un sistema di protezione per salvaguardare le antenne da eventuali scariche atmosferiche.
3. Le antenne filari, se installate, devono essere di semplice costituzione e manovra, in modo che sia possibile eseguire l'ammainata, la riparazione ed il ricambio in brevissimo tempo.
Pertanto esse devono essere munite, ad ogni punto di sospensione, di apposita drizza scendente a pie' d'albero e devono essere protette contro le rotture (ad esempio "parastrappi") se sospese tra sostegni soggetti a vibrazioni.
4. Gli isolatori passanti devono essere di tipo adeguato alle potenze dei trasmettitori e collocati, per quanto possibile, in posizione protetta dagli spruzzi delle onde e dai ristagni d'acqua;
la loro sistemazione deve risultare perfettamente stagna e dare garanzia di massimo isolamento per le correnti a radiofrequenza.
5. L'installazione deve essere tale da tutelare l'incolumita' delle persone e da impedire eventuali contatti accidentali con le parti accessibili delle antenne trasmittenti; inoltre devono essere previsti opportuni avvisi ben visibili.
6. Per gli impianti radioelettrici ad onde metriche, le antenne devono essere installate in un punto per quanto possibile elevato e sgombro. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche irradiate deve essere verticale in prossimita' dell'antenna.
7. Le antenne trasmittenti per gli impianti radioelettrici ad onde ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter essere connesse verso massa. Tale connessione puo' essere realizzata mediante un dispositivo interno al complesso o mediante un dispositivo esterno che deve essere di facile accesso.
8. Le antenne riceventi per gli impianti radioelettrici ad onde ettometriche, ad onde decametriche e ad onde metriche devono poter essere connesse verso massa. Tale connessione puo' essere realizzata mediante un dispositivo esterno al complesso ricevente (scaricatore, coltello sezionatore, trasformatore, etc.).
9. L'antenna di tipo direttivo, con sistema di stabilizzazione, degli apparati INMARSAT deve essere situata in modo tale che nessun ostacolo degradi in maniera significativa le prestazioni
dell'apparato in un angolo di elevazione maggiore di -- 5°, come previsto dalla Risoluzione A.698(17) dell'I.M.O. Ostacoli, specialmente quelli situati entro un raggio di 10 metri dall'antenna e che causano settori d'ombra maggiori di 6°, degradano in maniera significativa le prestazioni dell'apparato.
10. L'antenna di tipo omnidirezionale degli apparati INMARSAT deve essere installata in modo tale che nessun ostacolo degradi in maniera significativa le prestazioni dell'apparato in un angolo di elevazione maggiore di -- 5° rispetto alla direzione prua-poppa ed in un angolo di elevazione maggiore di --15° rispetto alla direzione dritta-sinistra, come previsto dalla Risoluzione A.807(19) dell'I.M.O. Ostacoli, specialmente quelli situati entro un raggio di 1 metro dall'antenna e che causano settori d'ombra maggiori di 2°, degradano in maniera significativa le prestazioni dell'apparato.
Il piano installativo di questo tipo di antenne deve essere sottoposto al parere del Ministero delle comunicazioni che, nei casi in cui risulti impossibile il soddisfacimento dei requisiti tecnici sopramenzionati, puo' valutare se ricorrono le condizioni per concedere eventuali deroghe.
11. L'impianto d'antenna del radiogoniometro deve essere fatto in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico, drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici.
12. All'interno della stazione radio, le alimentazioni delle antenne trasmittenti devono essere realizzate in modo da garantire la sicurezza delle persone.

Art. 29.
Caratteristiche generali degli apparati
1. Gli apparati di cui all'articolo 3 devono essere costruiti a perfetta regola d'arte e con materiali idonei all'ambiente marino;
devono essere inoltre sufficientemente protetti dagli agenti esterni che possono condizionarne il buon funzionamento in seguito al tipo di installazione ed all'impiego previsto.
2. L'installazione deve essere effettuata in modo che le varie parti siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le sostituzioni.
3. Gli apparati devono essere dotati di idonei dispositivi atti a proteggerli da eccessive tensioni e correnti, anche nel caso in cui queste siano provocate da scariche atmosferiche.
4. In tutte le condizioni di funzionamento non devono essere superati i valori limiti delle tensioni, correnti e temperature indicati dalla casa costruttrice.
5. Per ogni apparato deve essere specificato nella monografia l'elenco delle parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione, di cui devono essere obbligatoriamente dotati gli apparati stessi.
6. Per tutti gli apparati radioelettrici ed i loro accessori magnetici od induttivi, deve essere indicata la distanza di protezione necessaria ad evitare la loro influenza nociva sulle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Gli apparati devono essere provvisti di mezzi o indicazioni atti ad impedire contatti accidentali delle persone con punti in cui siano presenti tensioni superiori a 50 V rispetto alla massa.
8. Con il termine "trasmettitore" si devono intendere compresi anche i vari accessori occorrenti al funzionamento di esso, con l'esclusione dell'antenna.
9. Il trasmettitore deve essere munito dei dispositivi necessari per sopprimere le interferenze nel ricevitore associato e per permettere la ricezione su qualsiasi frequenza, compresa quella del trasmettitore nelle pause della trasmissione.
10. Il ricevitore che sia associato ad un trasmettitore che lavori sulla stessa frequenza, deve essere provvisto di dispositivi atti a ridurne la sensibilita' quando il trasmettitore e' in funzione. Tali dispositivi devono pero' poter consentire l'ascolto dopo un tempo dall'interruzione dell'emissione non superiore a 0,1 secondi per il servizio telegrafico e non superiore a 1 secondo per il servizio telefonico.
11. L'ingresso del ricevitore deve essere provvisto di un dispositivo di protezione idoneo ad evitare danni all'apparato determinati da tensioni di origine atmosferica o provocate da influenza dei radiotrasmettitori vicini.

Art. 30.
Dotazione delle stazioni di radiocomunicazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti
1. Per consentire le piccole riparazioni degli impianti durante la navigazione, si devono rendere disponibili i seguenti strumenti, attrezzi e materiali:
a) analizzatore universale portatile (tester);
b) densimetro per acqua distillata per accumulatori, ove necessario;
c) acqua distillata per accumulatori, ove necessario;
d) saldatore elettrico;
e) accessori per saldatura a stagno (rotolo di stagno, barattolo di pasta salda);
f) barattolo di vasellina;
g) una forbice da elettricista;
h) una serie di pinze e cacciaviti da elettricista;
i) una serie di chiavi fisse;
l) due rotoli di nastri isolante;
m) una lampada portatile con gabbia;
n) due lampade di scorta per illuminazione di riserva;
o) una torcia stagna con pile incluse.

Art. 31.
Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici
1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione.

Art. 32.
Documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS
1. L'elenco dei documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS e' il seguente:
a) licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione;
b) idonea certificazione relativa alla stazione radioelettrica;
c) certificato di ogni operatore;
d) documentazione attestante la presenza, nel ruolo equipaggio, di personale abilitato a svolgere la "manutenzione di bordo", qualora prevista;
e) documentazione attestante lo svolgimento della "manutenzione a terra", qualora prevista, previa autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni;
f) tabella di rilevamento delle deviazioni residuali;
g) quaderno delle registrazioni di verifica della curva di taratura del radiogoniometro;
h) giornale di bordo GMDSS;
i) lista alfabetica indicativi di chiamata e di identita' numerica;
l) nomenclatura stazioni costiere;
m) nomenclatura stazioni di nave;
n) nomenclatura di stazioni che effettuano servizi speciali;
o) manuale del servizio mobile marittimo e via satellite;
p) piano di sistemazione delle antenne;
q) monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione, conformi a quelle richieste per la valutazione della conformita';
r) copia della certificazione INMARSAT per i terminali installati;
s) schema a blocchi comprensivo della parte alimentazione dell'impianto radioelettrico di bordo;
t) master Plan dell'I.M.O;
u) schema a blocchi delle procedure di soccorso di cui all'articolo 16, comma 8.

Art. 33.
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi mercantili deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere data la massima pubblicita' in modo da assicurare ai passeggeri ed all'equipaggio le necessarie informazioni circa l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e le procedure per l'espletamento dello stesso.
2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, da svolgersi in modalita' duplex, idoneo per l'area di navigazione. Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata, eventualmente anche del tipo "a parete", situata in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri.
3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri e qualora l'impianto radioelettrico sia situato nell'area della plancia, deve prevedersi, al fine di evitare che persone estranee possano ostacolare la conduzione della nave ed al fine di assicurare la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente accessibile che puo' essere costituita da una cabina telefonica, eventualmente anche del tipo "a parete".
4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Il Ministero delle comunicazioni puo' concedere deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, a seconda del tipo di viaggio e della sua durata e dell'impossibilita' di inserire la cabina telefonica in una posizione che assicuri riservatezza e funzionalita'.


Capo III


Art. 34.
Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse.
2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono gia' dotate degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS), devono adeguare la relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento entro dodici mesi dall'accertamento di "non rispondenza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2003


Il Ministro delle comunicazioni Gasparri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 23