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Regione Friuli-Venezia Giulia. Legge Regionale n. 17 del 5-11-2003
Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Articolo 1 (Finalita')
1. La presente legge, al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche.
Articolo 2 (Autorita' competente)
1. Il Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali provvede al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche.
Articolo 3 (Commissione tecnica)
1. Presso la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e' istituita una commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta.
2. La commissione tecnica e' nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita' e alle politiche sociali, rimane in carica cinque anni, con possibilita' di rinnovo, ed e' composta da:
a) il Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro della Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti qualificati, iscritti nei relativi albi;
c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
f) un componente designato dall'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco.
3. La commissione tecnica e' integrata da:
a) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;
b) un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.
4. Nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A e' consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali.
6. La commissione tecnica disciplina le modalita' del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente.
Articolo 4 (Pareri tecnici)
1. La commissione tecnica formula al Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali i propri pareri tecnici entro sessanta giorni dalla data di arrivo della domanda di rilascio del nulla osta. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, la commissione tecnica ne fa richiesta all'interessato, sospendendo il termine per un periodo non superiore a trenta giorni. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'integrazione degli atti dell'istruttoria determina il diniego del nulla osta. In ogni caso il provvedimento di diniego e' motivato ed e' trasmesso al richiedente.
2. La commissione puo' eseguire o disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni oggetto del nulla osta, ai fini del rilascio del proprio parere.
Articolo 5 (Domande per il rilascio del nulla osta)
1. Le domande per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, sottoscritte dal richiedente, sono presentate al Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali.
Articolo 6 (Documentazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definite le modalita' per la presentazione della domanda di rilascio del nulla osta, in base alla tipologia di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, la domanda deve contenere, per quanto applicabili, gli elementi descritti ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, integrati da una dichiarazione che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
Articolo 7 (Tariffe)
1. Le spese derivanti dalle procedure previste dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformita' all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e successive modifiche.
2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessita' dell'attivita' istruttoria, sono riportate nell'allegato A. Il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda di nulla osta, allegando a quest'ultima la relativa ricevuta.
3. L'aggiornamento delle tariffe e' effettuato mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita' e alle politiche sociali.
Articolo 8 (Rilascio del nulla osta)
1. Il Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali, visto il parere della commissione tecnica, provvede al rilascio o al diniego del nulla osta, entro venti giorni dalla data di ricevimento del parere medesimo, e dispone l'invio di copia dello stesso atto all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo le modalita' previste dal punto 10 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche.
2. Il nulla osta prevede l'obbligo della presentazione di relazioni sulla gestione radioprotezionistica dell'attivita', secondo modalita' definite con regolamento regionale.
Articolo 9 (Parere per il nulla osta di tipo A)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, esprime il proprio parere al Ministero competente in merito alle richieste di nulla osta preventivo per l'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A. Il parere viene espresso dalla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, con proprio atto, sulla base dell'istruttoria attivata e dopo avere acquisito le valutazioni della commissione tecnica.
Articolo 10 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche.
Articolo 11 (Abrogazioni)
1. E' abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica).
Articolo 12 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, relativamente ai compensi e ai rimborsi ivi previsti, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 affluiscono all'unita' previsionale di base 3.5.1660 <<Proventi da rilascio di nulla osta>> che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 729 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per la salute pubblica e del lavoro - con la denominazione <<Tariffe per il rilascio dei nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico>>.
Formula Finale: La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi' 5 novembre 2003
ALLEGATO 1: ALLEGATO ALLA L.R. 5/11/2003, N. 17
Articolo 1
Allegato A - Tariffe (art. 7)
Le tariffe di cui all'articolo 7 sono stabilite come segue:
a) 2.000 euro per il rilascio del nulla osta per:
1) attivita' di medicina nucleare;
2) attivita' di radioterapia, a eccezione della roentgenterapia;
b) 1.000 euro per il rilascio del nulla osta per:
1) attivita' di roentgenterapia;
2) attivita' radioimmunologiche (RIA);
3) altre attivita' diverse da quelle specificate;
c) 50 euro per la sola voltura della titolarita' del nulla osta a parita' di condizioni di svolgimento della pratica.