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Regione Basilicata
Legge Regionale n. 25 del 1-12-2004
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.2.1999, n. 3”.
(B.U.R. Basilicata N. 87 del 6 dicembre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
La tabella 3 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è così modificata:
- al punto b) dopo le parole “per la salute e” aggiungere “la
sicurezza”;
- al punto o) dopo le parole “casi di malattie professionali”
aggiungere “e di infortunio”;
- dopo il punto p) aggiungere i seguenti punti q) ed r):
q) vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni
diversi dalle malattie professionali.
ARTICOLO 2
La tabella 4 della L.R. 1.2.1999, n. 3 è sostituita dalla seguente:
“TABELLA 4: SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED
IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO”
Compiti e Funzioni del Servizio:
a) verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e
montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di
sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore,
impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti
a verifica secondo la normativa statale vigente;
b) rilievi fonometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;
c) vidimazione registri infortuni;
d) rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore;
e) pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad
attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei
medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori;
ARTICOLO 3
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 1 dicembre 2004
BUBBICO