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Circolare 30 marzo 2004, n.36
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessita' di adeguamenti costruttivi.
(GU n. 268 del 15-11-2004)
Alle Alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro
Alla div. VII della D.G.AA.GG.
Al Ministero delle attivita' produttive
Agli assessorati alla sanita' delle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle ASL
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
La Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio
2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorita' svedesi
preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di
commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro.
Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati
di una inchiesta condotta dalle suddette autorita' a seguito di un infortunio
mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa
dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma.
L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di
quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in
questione - il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto -
puo' essere aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata
involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare e' stato riconosciuto
che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di
sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine):
in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i
principi di «integrazione della sicurezza» di cui al p. 1.1.2 del citato
allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore
debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili.
Nella fattispecie non e' garantito il mantenimento della chiusura del portello
nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.
Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva,
la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:
piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL
40) e AB 46; piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e
20DVL, non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2
dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono
dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso
che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e
bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la
sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza e' stato ritenuto
giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle autorita'
svedesi.
Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio
non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra
evidenziato. Pertanto - fatte salve le competenze del Ministero delle attivita'
produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al
territorio nazionale - risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano
le macchine delle marche e dei tipi gia' menzionati provvedano ad apportarvi
tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio,
in applicazione degli obblighi che loro incombono: mettere «a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1,
decreto legislativo n. 626/1994); attuare «le misure tecniche ... adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...»
(art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994). Fino a quando le modifiche di cui
sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere
tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di
sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di
sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le
caratteristiche di resistenza).
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente
circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di darne piu' ampia
diffusione ai soggetti interessati.
Roma, 30 settembre 2004
Il direttore generale: Onelli