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Direttiva 25 agosto 2004
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi
di ritenuta nelle costruzioni stradali.
(GU n. 209 del 6-9-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
La sicurezza stradale e' per tutti i Governi europei una
delle priorità a livello centrale, regionale e locale.
Conseguentemente il comune impegno sul tema della sicurezza stradale e' uno dei
principi ispiratori del Piano nazionale della sicurezza stradale, predisposto da
questo Ministero e approvato dal CIPE nel novembre 2002, attraverso il quale si
intende raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea di ridurre
drasticamente -40%- il numero dei morti e dei feriti sulle strade.
In tal senso già significativi risultati sono stati
conseguiti su uno dei componenti del sistema della circolazione stradale -
l'uomo - con l'introduzione della patente a punti che ha indotto gli
automobilisti ad assumere comportamenti più attenti e più responsabili.
Un ruolo certamente rilevante e' anche da attribuire alla
infrastruttura stradale che, a volte, e' causa e più spesso concausa degli
incidenti stradali, ma che può in ogni caso avere un ruolo determinante nel
ridurre la gravità delle conseguenze di molti incidenti, in particolare di
quelli che derivano dalla perdita del controllo del veicolo, con conseguente
tendenza dello stesso a fuoriuscire dalla carreggiata stradale.
A tal fine un compito determinante e' svolto dai dispositivi
di ritenuta nelle costruzioni stradali e tra essi in primo luogo dalle barriere
di sicurezza stradale, la cui progettazione, omologazione ed impiego sono
disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e dai suoi
successivi aggiornamenti.
Il ripetersi di incidenti stradali le cui conseguenze sono
rese ancor più gravi a causa della mancanza o dell'inadeguatezza di sistemi di
ritenuta impone di richiamare l'attenzione di tutti gli enti proprietari e
gestori di strade sulla puntuale e corretta applicazione del suddetto decreto
oltreche' sui compiti demandati agli stessi enti dall'art. 14 del nuovo codice
della strada.
Si richiama l'attenzione degli enti proprietari e gestori di
strade, oltreche' dei professionisti che svolgono incarichi per conto di tali
enti, sull'art. 2 del già citato decreto ministeriale n. 223/1992 che, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 1998, ha assunto forza
cogente dal 30 gennaio 1999 decorsi tre mesi dalla pubblicazione dello stesso
decreto ministeriale 3 giugno 1998. La formulazione di tale articolo prescrive,
per tutte le strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto
maggiore o uguale a 70 km/h di nuova costruzione, la redazione di uno specifico
allegato progettuale riguardante l'individuazione dei punti
da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere
complementari connesse (cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di
smaltimento delle acque, ecc).
Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il
fatto che l'oggetto della progettazione non e' il dispositivo di ritenuta a se
stante, per il quale sussiste un certificato di omologazione o un rapporto di
prova riferito a condizioni definite in modo convenzionale, ma e' il sistema
costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o fondazione al quale si
collega.
L'obbligo di redigere uno specifico elaborato progettuale per
individuare i punti da proteggere rispetto al rischio di fuoriuscita dei
veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare e le opere
complementari connesse, si applica ai sensi del già citato art. 2 del decreto
ministeriale n. 223/1992, anche per gli interventi di adeguamento di tratti
significativi di tronchi stradali esistenti.
Peraltro il ruolo di particolare importanza che deve essere
svolto dal progettista e' rimarcato in più punti all'interno del detto decreto,
in particolare ove e' precisato che: «il progettista dovrà curare con specifici
disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi
omologati o per i quali siano stati redatti rapporti di prova, alla sede
stradale, con riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo
smaltimento delle acque, alle zone di approccio e di transizione». In alcuni
casi tale adattamento può comportare l'esigenza di modificare alcuni elementi
del dispositivo che di conseguenza può essere, per tali elementi, difforme da
quello omologato, in modo particolare per quanto attiene ai montanti ed ai
sistemi di ancoraggio nonche' nelle zone di transizione tra dispositivi diversi.
Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi
di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il
decreto ministeriale n. 223/1992 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche
allegate allo stesso decreto ministeriale,
si richiama tuttavia l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti
agli stessi assegnati dall'art. 14 del nuovo codice della strada in merito al
controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra
le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in
indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le
condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove
tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento
alle disposizioni del decreto ministeriale n. 223/1992, secondo le modalità
previste dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.
Si richiama inoltre l'attenzione degli enti proprietari e
gestori di strade in merito all'obbligo, previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale n. 223/1992 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal
competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale
obbligo, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1998 e' già in
vigore per le seguenti tipologie di barriere: H4 spartitraffico, H3 bordo
laterale, H2 bordo laterale, H1 bordo laterale.
Ad oggi quindi non per tutte le tipologie e classi di
barriere e' in vigore l'obbligo di installare barriere omologate. Tale vincolo
non sussiste in particolare per le seguenti tipologie di barriere: H4 bordo
ponte, H3 bordo ponte, H3 spartitraffico, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2
bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.
Tuttavia anche per tali tipologie e classi e' necessario
utilizzare barriere rispondenti all'ultimo aggiornamento delle istruzioni
tecniche allegate al decreto ministeriale n. 223/1992 essendo possibile
riscontrare tale rispondenza o dal certificato di omologazione, ove disponibile,
o dal rapporto di prova rilasciato dai laboratori a tal fine accreditati in
Italia.
Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sulla
puntuale applicazione dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 223/1992 ove e'
previsto l'invio, all'allora Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
circolazione e traffico, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per le strade e autostrade, di «un rapporto sommario che,
sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisce indicazioni sulla
efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali
inefficienze rispetto alle caratteristiche previste», da inviare con cadenza
biennale.
A tal fine e per poter disporre di ulteriori informazioni in
merito all'estensione ed alla tipologia delle barriere installate sulla rete
stradale italiana, nonché in merito al comportamento delle stesse barriere in
caso di incidenti e' stata predisposta una scheda, con le istruzioni per la sua
compilazione, disponibile sul sito internet del Ministero, (attraverso la chiave
di ricerca «barriere stradali di sicurezza» sul sito
www.infrastrutturetrasporti.it), che gli enti proprietari e gestori di strade
dovranno inviare all'indirizzo e-mail corrado.loschiavo@mail.LLPP.it, entro il
31 ottobre del corrente anno e, per i successivi invii con cadenza biennale,
entro il 30 giugno.
Roma, 25 agosto 2004
Il Ministro: Lunardi