Decreto Legislativo 28
luglio 2004, n. 260
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.
(GU n. 260 del 5-11-2004 - Suppl. Ordinario n.163)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, l'articolo 1, comma
3;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare
l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del
lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e delle politiche
agricole e forestali;
Emana
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti
modificazioni:
all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.";
All'articolo 10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";
All'articolo 10, comma 5, lettera b), il numera 1), è sostituito dal seguente:
"1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima no è stata espressamente indicata sull'etichetta;";
all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:
"5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi
dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente
infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti
possono no essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso,
quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun
pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati
pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, possono non essere
etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati
pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono
etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano
l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un
pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.";
all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il
responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a
fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i
principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa,
qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della
sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale
possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio
R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui
all'Allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'Allegato
VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola effetti acuti letali.";
all'Allegato I, parte A, il primo punto; "1.2" è sostituito dal seguente "1.1.2";
all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al secondo membro, eliminare il segno + all'apice di PT+;
all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" è sostituito dal seguente: "4.2.2";
all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2, ai primi due membri della sommatoria, sostituire "LXi, R38," con "LXi, R41,";
all'Allegato I, parte A, il secondo punto; "5.2.2" è sostituito dal seguente: "5.2.3";
all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda "b)" è soppressa;
all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di pericolo";
all'Allegato I, parte a, all'alinea del punto 5.4.3., la parola: "contrassegnata" è sostituita con la seguente: "contrassegnate";
all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole: "decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti, "sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R39 (*) obbligatoria";
all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le parole: "% ≤ conc. < 10%" sono sostituite dalle seguenti: "1% ≤ conc. < 10%";
all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le parole; "e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto.";
all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla secondo colonna, le parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35 obbligatoria";
all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti: "R 43";
all'Allegato II parte A, dolo l'intestazione "a) Ambiente acquatico", il numero: "1." è soppresso.
all'Allegato II, parte A, lettera a) al punto 1.2, seconda riga, i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai sensi del precedente punto 1.1." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del punto 1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), punto 2.2, alla seconda riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e nella definizione di "PN,R51-53", le parole: "R50-53" sono sostituite dalle seguenti: "R51-53";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3 le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1 o 1.2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga, i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del punto 1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga, i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o 4.2"
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga, i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga, i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti: "6.1";
all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga, i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni: "1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero "1" è soppresso;
all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la formula: "0,25%Cn < 2,5%" è sostituita dalla seguente: "0,25% ≤ Cn < 2,5%";
all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N, R 50";
all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "R 52";
all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N, R59", mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 59";
all'allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";
all'Allegato III, parte A, punto 1. le parole: "all'articolo 6 della presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5 del presente decreto legislativo";
all'Allegato III, parte A, alla quarta colonna della Tabella, i numeri: "2006596 e 2008389" sono sostituiti dai seguenti: "200-659-6 e 200-838-9";
all'Allegato IV, parte A, punti 3 e 4, alla seconda riga, le parole: "nell'allegato III del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";
all'Allegato V, parte A, alla terza colonna della Tabella, il numero della direttiva: "67/546/CEE" è sostituito dal seguente: "67/548/CEE";
all'Allegato V, parte A, punti 7. e 8., le parole: "della presente direttiva" sono soppresse;
all'Allegato V, parte A, il punto 10, è sostituito dal seguente: "Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.";
all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in
famiglie e in sottofamiglie:
1) alla famiglia 015, alla seconda colonna, terza riga, le parole: "Composti del
fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del fosfonio";
2) alla famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del preseodimio"
sono sostituite dalle seguenti: "Composti del praseodimio";
3) alla famiglia 602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola: "famigli" è
sostituita dalla seguente: "famiglia";
4) alla famiglia 648, alla seconda colonna, le parole: "Distillati (carbone),
frazione intermedi idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente" sono
soppresse una sola volta;
5) alla famiglia 648, alla penultima riga della seconda colonna, la parola: "redisuo"
è sostituita dalle seguente: "residuo";
all'Allegato VII, parte A:
1) ai punti 1 e 2:
a) le parole: "all'articolo 6", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo
5";
b) le parole: "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;";
2) il punto 4 è sostituito dal seguente:n"4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia
portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo
seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti
1,2 e 3:
c) esplosivo,
d) carburante
e) estremamente infiammabile,
f) facilmente infiammabile, infiammabile,
g) irritante,
h) pericoloso per l'ambiente.";
3) Al punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997";
all'Allegato XI, parte A, dopo il punto 5, è inserita la seguente parte:
"Parte B
Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione della documentazione
Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanità consente una
compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione
dell'Archivio preparati.
Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al
programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate
facoltative.
In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle informazioni richieste,
con relative note esplicative:
1) Nome commerciale del preparato
Deve essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato
2) Altre denominazioni commerciali del preparato
Vanno riportate le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare
prodotti di composizione simile, cioè rientranti negli intervalli di variabilità
compositiva indicati di seguito; in questo modo è possibile, per serie di
prodotti, fornire un'unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte
le altre idenficazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanità per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in
futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.
3) Codice dell'azienda
E un codice che consente di gestire in modo informatico le informazione fornite.
Deve essere un codice specifico per ogni azienda; va utilizzato preferibilmente
il numero di partita IVA, che diventa il codice di riferimento dell'azienda nei
rapporti con l'Istituto superire di sanità per l'Archivio preparati pericolosi,
e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di
partita IVA dovesse cambiare.
4) Codice del prodotto
E un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal programma, ma
che può essere modificato dal compilatore, allo scopo di immettere un proprio
codice interno.
Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti,
secondo quanto indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.
5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato italiano
Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul mercato italiano
che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o
distributore).
Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende non
italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS direttamente da dette
aziende;
b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende italiane,
qualora l'importatore o il distributore non conosca l'esatta composizione del
prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto può compilare il
formulario indicando come unico componente il nome e il codice originale del
preparato, chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla composizione;
c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come materia prima
per la formulazione di preparati pericolosi si pongono due casi distinti:
- nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima, qualora
l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui componenti non pericolosi
presenti, egli presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti, il
nome del preparato-materia prima e dell'azienda fornitrice. Poiché detta azienda
fornitrice ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS può disporre delle informazioni
complessive circa la composizione completa del preparato finale.";
ggg) negli Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanità del" e:
"decreto del Ministero della Sanità dell'", ove ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "decreto del Ministro della sanità".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 2004
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
SIRCHIA, Ministro della salute
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
CASTELLI, Ministro della giustizia
SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze
MATTEOLI, dell'ambiente e della tutela del territorio
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARZANO, Ministro delle attività produttive
ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore o l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi o criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e di regolamenti.
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo per il recepimento
delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/25/CE". L'art. 1, comma 3, così recita:
"3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno della data di entrata in
vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi richiamati al comma 2.".
- La direttiva 1999/45/CE è pubblicata in GUCE n. L 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 2001/60/CE è pubblicata in GUCE n. L 226 del 22 agosto 2001.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca: "Attuazione della direttiva
1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio o all'etichettatura dei preparati pericolosi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: "Attuazione della
direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose". Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37, commi 1 e 2,
così recitano:
"Art. 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza). - 1. Per consentire agli
utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione
dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza, sul luogo di lavoro, il
fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una
sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via
elettronica, al destinatario della sostanza stessa una scheda informativa in
materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è
tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova
informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.".
"Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CEE e 94/69/CEE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1° settembre 1993, del 1° novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a IX.
2. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si
provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli
allegati; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la
nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.".
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: "Attuazione di direttive
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, vedi note alle premesse. Il
testo dell'art. 9, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 9 (Etichettatura). - 1. I preparati di cui all'art. 1 sono immessi sul
mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni
del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV,
parti A e B.
2. I preparati di cui all'art. 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV,
parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio
risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni
particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.
3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'art. 16 e dell'allegato V
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono
immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del
presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per
l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso".
4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo
leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
Denominazione o nome commerciale del preparato;
Nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;
Il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VI, parte A;
Simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;
Frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII, parte C;
Consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII, parte D;
Quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.
5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) Per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o
irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e
contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;
b) Per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non
contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non è
necessario indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati
dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non
nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad
indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli
inerenti tali preparati.".
- Il testo dell'art. 10, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così
recita:
"Art. 10 (Applicazione dei requisiti per l'etichettatura). - 1. Se le
indicazioni prescritte dall'art. 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere
saldamento apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la
lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale.
L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente
decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di
sicurezza.
2. l'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo la modalità del comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da opporre sull'etichetta, a norma
dell'art. 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e
spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le
disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste
informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi
dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 997, n. 52, secondo i
criteri riportati nella tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, secondo i criteri riportati nella tabella ! del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n.52.
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano
soddisfatti:
a) Nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni,
quando l'imballaggio esterno è provvisto di una etichetta conforme ai
regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e
l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura
conforme al presente decreto;
b) Nel caso di imballaggi unici:
1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'art. 9,
comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'art.
6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 9, comma 4, lettera d),
concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata
sull'etichetta;
oppure
2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le
bombole mobili per il gas, se sono soddisfate, asi sensi dell'art. 37, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche
secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997
del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti".
- Il testo dell'art. 11, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così
recita:
Art. 11 (Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio). - 1.
Gli
articoli 8, 9 e 10 non si applicano ali esplosivi immessi sul mercato allo scopo
di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8, 9, e 10 non si applicano a taluni preparati pericolosi ai
sensi degli articoli 4, 5, e 6, definiti all'allegato VI che non presentano,
nella forma in cui sono immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o
rischi per la salute o per l'ambiente.
3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti
per consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto dall'art. 10, commi 1
e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non
inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un
centimetro quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una
etichettatura conforme alle modalità di cui al comma 3, il Ministro della
salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle attività
produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.
5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le
Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:
a) In deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati
pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili,
facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non
essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando
contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia
per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) In deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati
pericolosi, classificati conformemente all'art. 6, possono non essere
etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) In deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati
pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono
etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano
l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un
pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di
simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza
(S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate immediatamente alla
Commissione europea ed agli altri Stati membri".
- Il testo dell'art. 14, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così
come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
Art. 14 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il responsabile dell'immissione
sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una
sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici
funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare
che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla
scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato
della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la
sostanza è classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio
R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui
all'allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'allegato
VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali.
2. Questa facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione
sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.
3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi
dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al Ministero
della salute, redatta in conformità a quante disposto nell'allegato V.
4. Il Ministero della salute può chiedere ulteriori informazioni al responsabile
dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai fini di una
corretta valutazione della richiesta.
5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale,
in caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a
ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.
6. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del Ministero
della salute, sono trattate a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.".
- Si riporta il testo dell'allegato I, parte A, con le modifiche apportate dal
decreto qui pubblicato:
"Parte A
Procedura di valutazione dei pericoli per la salute
La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.
1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:
1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "T",
con l'indicazione di pericolo "molto tossico" e con le frasi di rischio R26, R27
o R28.
1.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che
producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, in merito alla o alle
sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I
o LA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
1.1.2 i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in
concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a)
o
lettera b) se:
∑(PT+/LT+) ≥ 1
dove:
PT+= è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica
contenuta nel preparato;
LT+ = è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica,
espresso in percentuale, in peso o in volume;
1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione
e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "molto
tossico" e con le frasi di rischio R39/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti
in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B, del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
2. I preparati seguenti sono classificati tossici;
2.1. a causa dei loro affetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo
"T",con l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R23, R24 o
R25;
2.1.1, i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che
producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiori ai limiti fissati al punto 2.1.1. a) o b) se:
∑[(PT+/LT) + (PT/LT) ] ≥ 1
PT+= è la percentuale in peso o in
volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato;
PT = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente
nel preparato;
LT = è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto
tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;
2.2. a causa dei loro affetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione
e contrassegnati con il simbolo "T", l'indicazione di pericolo "tossico" e con
le frasi di rischio R39/via di esposizione,
i preparati contenenti al meno una sostanza pericolosa classificata come "molto
tossica o tossica" che producano tali effetti in una concentrazione singola pari
o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
2.3 a causa dei loro affetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo
"T", con l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R48/via
di esposizione;
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate,
b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III
del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:
3.1. a causa dei loro affetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "Xn"
e l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22;
3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche,
tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola
pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le
sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
3.1.2 i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche
o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
3.1.1 a) o b) se:
∑[(PT+/Lxn) + (PT/Lxn) + (Pxn/Lxn)] ≥ 1
dove:
PT+ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica
presente nel preparato;
PT
= è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel
preparato;
Pxn
= è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel
preparato;
Lxn = è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva espresso in percentuale, in peso o in volume;
3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati
con il simbolo "Xn" con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di
rischio R65,
i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3
dell'allegato VI del decreto ministeriale 11 aprile 2002 del Ministero della
sanità e successivi aggiornamenti. Nell'applicare il metodo convenzionale
previsto dal precedente punto 3.1. non si tiene conto della classificazione
delle sostanze come R65;
3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizioni
e contrassegnati con il simbolo "Xn", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con
le frasi di rischio R68/via di esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto
tossica, tossica o nociva producano tali effetti in una concentrazione singola,
pari o superiore;
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II
o IIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del
decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "Xn",
l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di
esposizione,
i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o
nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate:
b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del
decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:
4.1. e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo"
e la frase di rischio R35;
4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del
decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se:
∑(PC.R35/LC.R35) ≥ 1
dove:
PC.R35 = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva
presente nel preparato o contrassegnata con la frase R35;
LC.R35 = è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza
corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale, in peso o in
volume;
4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo
"corrosivo" e la frase di rischio R34;
4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con
la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 4.2.1 a) o b) se:
∑[(PC.R35 / LC.R34) + (PC.R34 / LC.R34)] ≥ 1
dove:
PC.R35 = è la percentuale in
peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato,
contrassegnata con la frase R35;
PC.34 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
presente nel preparato contrassegnata con la frase R34;
LC.R34 = è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.
5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:
5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con
il simbolo "X i" l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio
R41;
5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e
contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e
contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la
frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 5.1.1 a) o b) se:
∑ [(PC.R35 / LXi ,R41, + (PC.R34 / “LXi,R41,” ; + (PXi.R41/ LXi,R41) ≥ 1
dove:
PC.R35 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;
PC.R34 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;
PXi.R41 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato;
LXi.R41 = è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;
5.2 irritante per gli occhi e contrassegnati con il simbolo "Xi", con
l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R36;
5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase
R41 o R36 in una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del
decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
5.2.3. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e
contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le
frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto 5.2.1. lettera a) o lettera b) se:
∑ [(PC.R35 / LXi.R36) + (PC.R34 / LXi.R36) + (PXi.R41/ LXi.R36) + (PXi.R36 / LXi.R36)] ≥ 1
Dove:
PC.R35 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato;
PC.R34 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato;
PXi.R41 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato;
PXi.R36 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante
contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato;
LXi.R36 = è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in
volume;
5.3. irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi", con
l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R38;
5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase
R38 in una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase
R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1
lettera a) o lettera b) se:
∑ [(PC.R35
/ LXi.R38)+ (PC.R34 / LXi.R38) + (PXi.R38/
LXi.R38)] ≥ 1
dove:
PC.R35 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;
PC.R34 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;
PXi.R38 = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante
contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato;
LXi.R38 = è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna
sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;
5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "Xi", con
l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R37;
5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e
contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV
o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e
contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 5.4.1. lettera a) o lettera b) se:
∑ [(PXi.R37/ LXi.R37)] ≥ 1
dove:
PXi.R37 = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato;
LXi.R37 = è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza
irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in
volume;
5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e
contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase
R37 in una concentrazione singola, inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1.
lettera a) o lettera b) se:
∑ [(PC.R35 / LXi .R37)+ (PC.R34 / LXi.R37) + (PXi.R37/ LXi.R37)] ≥ 1
dove:
PC.R35 = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;
PC.R34
= è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva
contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato.
PXi.R37 = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante
contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato;
LXi.R37 = è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna
sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza
gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in
peso o in volume.
6. I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti;
6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi", con l'indicazione di
pericolo "irritante", e con la frase di rischio R43 che produca tali effetti in
una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V
o VA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto
ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "Xi" con
l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R42, i preparati
contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con
la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o
superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate;
b) o quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o VA)
qualora la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale
11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi
figurino senza limiti di concentrazione".
- Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella II, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato.
"Parte B
Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la
salute
In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabella
da I a VI) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale
peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella
(tabella da IA a VIA) definisce i limiti di concentrazione (espressi in
percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di
concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici
per le sostanze di cui all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.
1. Effetti acuti letali.
1.1. Preparati non gassosi.
I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi in percentuale
peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della
concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure
indicata la classificazione
Classificazione della sostanza (gas) | Classificazione del preparato | ||
T* |
T |
Xn |
|
T* con R26, R27, R28 | Conc. ≥ 7% | 1% ≤ conc.< 7% | 0,1% ≤ conc.< 1% |
T con R23, R24, R25 |
Conc. ≥ 25% |
3% ≤ conc.< 25% | |
Xn con R20, R21, R22 |
conc.≥ 25% |
Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più frasi R summenzionate
a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui
concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.
1.2. Preparati gassosi.
I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati
nella successiva tabella IA determinano la classificazione del preparato gassoso
in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è
pure indicata la classificazione.
Tabella IA
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
T* |
T |
Xn |
|
T* con R26, R27, R28 | Conc. ≥ 1% | 0,2% ≤ conc.< 1% | 0,02% ≤ conc. < 0,2% |
T con R23, R24, R25 |
Conc. ≥ 5% |
0,5% ≤ conc. < 5% | |
Xn con R20, R21, R22 |
conc. ≥ 5% |
Le frasi di rischio R sono
attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R
summenzionate a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui
concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.
2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione.
2.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola
esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i limiti di
concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale
peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella II
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
T* |
T |
Xn |
|
T* con R39/via di esposizione |
conc. ≥ 10% R39(*)obbligatoria |
1% ≤ conc. < 10% R39 (*) obbligatoria
|
0,1% ≤ conc. < 1% R68 (*) obbligatoria
|
T con R39/via di esposizione |
|
conc. ≥ 10% R39(*) obbligatoria
|
1% ≤ conc. < 10% R68 (*) obbligatoria
|
Xn con R68/via di esposizione |
|
|
conc. ≥ 10% R68 (*) obbligatoria
|
______________
(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione),
si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punto 3.2.1 e 3.2.3
della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile
1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).
2.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola
esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i singoli limiti
di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella
IIA determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella IIA
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
T* |
T |
Xn |
|
T* con R39/via di esposizione |
conc. ≥ 1% R39(*)obbligatoria |
0,2% ≤ conc. < 1% R39 (*) obbligatoria
|
0,02% ≤ conc. < 0,2% R68 (*) obbligatoria
|
T con R39/via di esposizione |
|
conc. ≥ 5% R39(*) obbligatoria
|
0,5% ≤ conc. < 5% R68 (*) obbligatoria
|
Xn con R68/via di esposizione |
|
|
conc. ≥ 5% R68 (*) obbligatoria
|
__________________
(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione),
si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punto 3.2.1, 3.2.2. e
3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28
aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).
3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
3.1 Preparati non gassosi
Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o
prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati
nella tabella III, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella III
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
|
T |
Xn |
|
T con R48/via di esposizione |
conc. ≥ 10% R48(*) obbligatoria |
1% ≤conc.<10% R48(*) obbligatoria |
Xn con R48/via di esposizione |
|
conc. ≥ 10% R48(*) obbligatoria |
____________________________
(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione),
si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punto 3.2.1, 3.2.2 e
3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28
aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).
3.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata
(R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in
percentuale volume/volume fissati nella tabella IIIA determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella IIIA
Classificazione della sostanza (gas) |
Classificazione del preparato |
|
T |
Xn |
|
T con R48/via di esposizione |
conc. ≥ 5% R48(*) obbligatoria
|
1% ≤conc.< 5% R48(*) obbligatoria |
Xn con R48/via di esposizione |
|
conc. ≥ 5% R48(*) obbligatoria |
__________
(*) Per specificare la via somministrazione/esposizione (via di esposizione), si
devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punto 3.2.1., 3.2.2 e
3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28
aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).
4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi.
4.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti
(R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella
tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato.
Tabella IV
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
|||
C con R35 |
C con R34 |
Xi con R41 |
Xi con R36, R37, R38 |
|
C con R35 |
Conc. ≥ 10% R35 obbligatoria
|
5% ≤ conc. < 10% R34 obbligatoria
|
5% |
1% ≤ conc. 5% R36/38 obbligatoria
|
C con R34 |
Conc. ≥ 10% R34 obbligatoria
|
10% (*) |
5% ≤ conc. < 10% R36/38 obbligatoria
|
|
Xi con R36 |
|
Conc. ≥ 10% R41 obbligatoria
|
5% ≤ conc. < 10% R36 obbligatoria
|
|
Xi con R36, R37, R38 |
|
|
|
Conc. ≥ 20% R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate
|
____________
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28
aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze
corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come
contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene
sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per
una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono
contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante
(R36).
N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti
sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per
eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto
di altri fattori pertinenti (ad.es. pH del preparato). Pertanto, per la
classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al
paragrafo 3.2.5. dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, e dell'art. 5, comma 6,
del presente decreto.
4.2. Preparati gassosi.
Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41),
i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati
nella tabella IVA determinano, ove è necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella IVA
Classificazione della sostanza (gas) |
Classificazione del preparato |
|||
C con R35 |
C con R34 |
Xi con R41 |
Xi con R36, R37, R38 |
|
C con R35 |
Conc. ≥ 1% R35 obbligatoria
|
0,2% ≤ conc. < 1% R34 obbligatoria
|
0,2 % |
0,02% ≤ conc. 0,2% R36/37/38 obbligatoria
|
C con R34 |
|
Conc. ≥ 5% R34 obbligatoria
|
5 % (*) |
0,5% ≤ conc. < 5% R36/37/38 obbligatoria
|
Xi con R41 |
|
|
Conc. ≥ 5 % R41 obbligatoria
|
0,5% ≤ conc. < 5% R36 obbligatoria
|
Xi con R36, R37, R38 |
|
|
|
Conc. ≥ 5% R36, R37, R38 sono obbligatorie secondo il caso |
_________________
(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28
aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti), le sostanze
corrosive contrassegnate delle frasi R35 o R34 devono essere considerate come
contrassegnate anche dalla frase R41. Pertanto, se il preparato contiene
sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per
una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono
contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R41) o irritante
(R36).
N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti
sostanze classificate come corrosive o irritabili può portare a errori per
eccesso, o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto
di altri fattori pertinenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la
classificazione di corrosività, si tiene conto delle osservazioni di cui al
paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, "e dell'art. 5, comma 6, del
presente decreto.".
5. Effetti sensibilizzanti
5.1. Preparati non gassosi.
I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:
il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad
inalazione;
il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la
pelle,
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V, espressi in
percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella V
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
|
Sensibilizzazione con R42 |
Sensibilizzazione con R43 |
|
sensibilizzazione con R42 |
Conc. ≥ 1% R42 obbligatoria
|
|
Sensibilizzazione con R43 |
|
Conc. ≥ 1% R42 obbligatoria
|
5.2. Preparati gassosi.
I preparati gasso che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti
con:
il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad
inalazione;
il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la
pelle.
I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella VA, espressi in
percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella VA
Classificazione della sostanza (gas) |
Classificazione del preparato gassoso |
|
Sensibilizzazione con R42 |
Sensibilizzazione con R43 |
|
sensibilizzazione con R42 |
Conc. ≥ 0,2% R42 obbligatoria
|
|
Sensibilizzazione con "R43" |
|
Conc. ≥ 0,2% R43 obbligatoria
|
6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la
riproduzione.
6.1. Preparati non gassosi.
Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concentrazione
specificati nella tabella VI, espressi in percentuale peso/peso, determinano,
ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le
frasi e le frasi di rischio seguenti:
Cancerogeno categorie 1 e 2; |
T; R45 o R49; |
Cancerogeno categoria 3; |
Xn; R40; |
Mutageno categorie 1 e 2; |
T; R46; |
Mutageno categoria 3; |
Xn; R68; |
Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2; |
T; R60; |
Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2; |
T; R61; |
Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3; | Xn; R62;. |
Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3; | Xn; R63". |
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, con le modifiche apportate dal
decreto qui pubblicato:
"PARTE A
Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente.
a) Ambiente acquatico.
Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico
tiene conto di tutti i rischi che un preparato può presentare per questo
ambiente secondo le specifiche seguenti:
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:
1. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo
"pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):
1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola,
pari a superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la
o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile
2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione;
1.2 i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e
contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 1.1, lettera a) o lettera b) se:
∑(PN.R50-53/LN.R50-53) ≥ 1
dove
PN.R50-53 = è la percentuale in peso d ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,
LN.R50-53 = è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in
peso.
2. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo
"pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che
il preparato non sia già classificato ai sensi del punto 1;
2.1. i preparati contenenti uno o più sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione
singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la
o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile
2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione;
2.2 i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e
contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 2.1, lettera a) o lettera b) se:
∑(PN.R50-53/LN.R51-53) + (PN.R51-53/LN.R51-53) ≥ 1
dove:
PN.R50-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;
PN.R51-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato;
LN.R51-53 = è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza
pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53,
espresso in percentuale in peso.
3. E sotto contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno
che il preparato non sia già classificato ai sensi dei punti 1 o 2;
3.1 per una
concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2004
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti per la o le sostanze
considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la
o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile
2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione;
3.2 i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-R53 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1, lettera a) o
lettera b) se:
∑[(PN.R50-53/LR52-53) + (PN.R52-53/LN.R52-53) + (PN.R52-53/LR52-53)] ≥ 1
dove:
PN.R50-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericola per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;
PN.R52-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato;
PR52-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato
LR52-53 = è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza
pericolosa per l'ambiente contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53,
espresso in percentuale in peso.
4. E contrassegnati con il simbolo "N" l'indicazione di pericolo "pericoloso per
l'ambiente" e la frase di rischio R50, a meno che il preparato non sia già
classificato ai sensi del punto 1;
4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per
l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per una concentrazione singola,
pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001
del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze
considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 2) se la
o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile
2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione;
4.2 i preparati contenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e
contrassegnate con la frase R50 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 4.1, lettera a) o lettera b) se:
∑(PN.R50/LN.R50)
≥ 1
dove
PN.R50
= è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato;
LN.R50= è il limite R50 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per
l'ambiente contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso;
4.3 i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che non rispondono ai criteri di cui al punto 4.1, 4.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le quali:
∑ [(PN.R50/LN.R50) + (PN.R50-53/LN.R50)] ≥1
dove:
PN.R50 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato;
PN.R50-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato;
LN.R50 = è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso.
5. E sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4;
5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola, pari o superiore;
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
5.2 i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1, lettera a) o lettera b) se:
∑(PR52/LR52) ≥1
dove:
PR52 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato;
LR52= è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso.
6. E sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei punti 1, 2, 3.
6.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnati con la frase R53 per una concentrazione singola, pari o superiore,
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
6.2 i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 6.1, lettera a) o lettera b) se:
∑(PR53/LR53) ≥1
dove:
PR53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato;
LR53 = è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso;
6.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai criteri di cui al punto 6.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per le quali:
∑ [(PR53/LR53) +(PN.R50-53/LR53) + (PN.R51-53/LR53) + (PR52-53/LR53)] ≥1
dove:
PR-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato;
PN.R50-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato;
PN.R51-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato;
PR52-53 = è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato;
LR53 = è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53; espresso in percentuale in peso.
b) ambiente non acquatico.
1. Strato di ozono.
Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono.
I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:
1. E sono contrassegnati con il simbolo "N", l'indicazione di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la frase di rischio R59;
1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e la frase di rischio R59 per una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.
2. E contrassegnati con la frase di rischio R59:
2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R59 per una concentrazione singola, pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;"
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, Tabella 1, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.
"Parte B
Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per l'ambiente
I. Per l'ambiente acquatico.
I limiti di concentrazione fissati nella tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.
Tabella 1
Tossicità acquatica acuta e effetti negativi a lungo termine
Classificazione della sostanza |
Classificazione del preparato |
||
N, R50-53 |
N, R51-53 |
R52-53 |
|
N, R50-53 | Cn ≥ 25% | 2,5% ≤ Cn < 25% | 0,25% ≤ Cn < 2,5% |
N, R51-53 | Cn ≤ 25% | 2,5% ≤ Cn < 25% | |
R52-53 | Cn ≥ 25% |
Tabella 2
Tossicità acquatica acuta
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato |
N, R50 | Cn ≥ 25% N, R50 |
N, R50-53 | Cn ≥ 25% |
Tabella 3
Tossicità acquatica
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato |
R52 |
Cn ≥ 25% R52 |
Tabella 4
Effetti nocivi a lungo termine
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato |
R53 |
Cn ≥ 25% R53 |
N, R50-53 | Cn ≥ 25% |
N, R51-53 |
Cn ≥ 25% |
N, R52-53 |
Cn ≥ 25% |
II. Per l'ambiente acquatico.
I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.
Tabella 5
Pericoloso per lo strato di ozono
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato |
N con R59 |
Cn ≥ 0,1% N, R59 |
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato |
R59 |
Cn ≥ 0,1% R59 |
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte C, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Parte C
Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico
La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.
Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.
Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati nell'allegato V, parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.
Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia gia disponibile un risultato della prova prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'allegato III, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Allegato III
Disposizioni speciali per i recipienti contenenti preparati offerti o venduti al pubblico (art. 8., comma 3)
Parte A
Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini
I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste all'articolo 5 del presente decreto legislativo devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.
I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3, dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.
I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.
N. |
Identificazione della sostanza | Limite di concentrazione | ||
CAS Reg. n. | Nome | EINECS n. | ||
1 | 67-56-1 | Metanolo | 200-659-6 | ≥ 3% |
2 | 75-09-2 | Diclorometano |
200-838-9 |
≥ 1% |
che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini".
- Si riporta il testo dell'allegato IV, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Allegato IV
Disposizioni speciali concernenti l'etichettatura di taluni preparati
A. Preparati classificati pericolosi ai sensi degli articoli 4,5 e 6.
1. Preparati venduti al pubblico.
1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.
1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.
2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione.
L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.
3 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: "Pericolo di effetti cumulativi".
Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R33, come indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.
4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R64: "Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno".
Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla frase tipo R64, l'etichetta del preparato deve riportare il riportare il testo di questa frase R64, come indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 apriel 1997, e successivi aggiornamenti, qualora tale sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, siano specificati valori diversi.".
- Si riporta il testo dell'allegato V, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Allegato V
Riservatezza dell'identità chimica di una sostanza
(articolo 14)
Parte A
Informazione che devono figurare nella richiesta di riservatezza.
Note introduttive:
A. L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della riservatezza
B. Per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:
le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di concentrazione;
le stessa classificazione e la stessa etichettatura;
gli stessi utilizzi.
Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito,senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.
C. La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 2 "Composizione/informazioni sugli ingredienti" dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.
Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.
D. Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.
Richiesta di riservatezza
A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:
1. Norme e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno della Comunità (produttore, importatore o distributore).
2. Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza e della denoritinazione alternativa
Numero CAS |
Numero EINECS |
Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (allegato I della direttiva 67/548/CEE del consiglio o classificazione provvisoria |
Denominazione alternativa |
a) b) c) |
|
|
|
____________________
N.B. Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.
Motivazione della riservatezza (probabilità - plausibilità)
Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.
La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta la Comunità:
SI ___ NO ___
In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:
Austria;
Belgio;
Danimarca;
Germania;
Grecia;
Finlandia;
Francia;
Spagna;
Svezia;
Irlanda;
Italia;
Lussemburgo;
Paesi Bassi;
Portogallo;
Regno Unito.
Composizione del/i preparato/i a (come definita nel punto dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).
Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'art. 3.
Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'art. 9.
Utilizzi previsti del/dei preparato/i.
Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.".
- Si riporta il testo dell'allegato V, parte B, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Parte B
Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)
1. Nota introduttiva.
Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione della sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.
Le famiglie sono definite nel modo seguente:
sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato I in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);
sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.
Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.
Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).
In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.
2. Determinazione del nome generico.
Principi generali
La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:
i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici presenti nella molecola;
ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici più significativi.
I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere esclusivo.
3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie.
Numero della famiglia allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 |
Famiglie |
Sottofamiglie |
001 |
Componenti dell'idrogeno Idruri |
|
002 |
Composti dell'elio |
|
003 |
Composti del litio |
|
004 |
Composti del berillio |
|
005 |
Composti del boro Borani Borati |
|
006 |
Composti del carbone Carbammati Composti inorganici del carbone Sali dell'acido cianidrico Urea e derivati |
|
007 |
Composti dell'azoto Composti di ammonio quaternario Composti acidi dell'azoto Nitrati Nitriti |
|
008 |
Composti dell'ossigeno |
|
009 |
Composti del fluoro Fluoruri inorganici |
|
010 |
Composti del neon |
|
011 |
Composti del sodio |
|
012 |
Composti del magnesio Derivati organometallici del magnesio |
|
013 |
Composti dell'alluminio Derivati organometallici dell'alluminio |
|
014 |
Composti del silicio Siliconi Silicati |
|
015 |
Composti del fosforo Composti acidi del fosforo Composti del fosfonio Esteri fosforici Fostati Fosfiti Fosforamidi e derivati |
|
016 |
Composti dello zolfo Composti acidi dello zolfo Mercaptani Solfati Solfiti |
|
017 |
Composti del cloro Clorati Perclorati |
|
018 |
Composti dell'argon |
|
019 |
Composti del potassio |
|
020 |
Composti del calcio |
|
021 |
Composti dello scandio |
|
022 |
Composti del titanio |
|
023 |
Composti del vanadio |
|
024 |
Composti del cromo Composti del cromo IV (cromati) |
|
025 |
Composti del manganese |
|
026 |
Composti del ferro |
|
027 |
Composti del cobalto |
|
028 |
Composti del nichel |
|
029 |
Composti del rame |
|
030 |
Composti dello zinco Derivati organometallici dello zinco |
|
031 |
Composti del gallio |
|
032 |
Composti del germanio |
|
033 |
Composti dell'arsenico |
|
034 |
Composti del selenio |
|
035 |
Composti del bromo |
|
036 |
Composti del cripton |
|
037 |
Composti del rubinio |
|
038 | Composti dello stronzio | |
039 | Composti dell'ittrio | |
040 | Composti dello zirconio | |
041 | Composti del niobio | |
042 | Composti del molibdeno | |
043 | Composti del tecnezio | |
044 | Composti del rutenio | |
045 | Composti del rodio | |
046 | Composti del palladio | |
047 | Composti dell'argento | |
048 | Composti del cadmio | |
049 |
Composti dell'indio |
|
050 |
Composti dello stagno Derivati organometallici dello stagno |
|
051 |
Composti dell'antimonio |
|
052 |
Composti del tellurio |
|
053 |
Composti dello iodio |
|
054 |
Composti dello xeno |
|
055 |
Composti del cesio |
|
056 |
Composti del bario |
|
057 |
Composti del lantanio |
|
058 |
Composti del cerio |
|
059 |
Composti del praseodimio |
|
060 |
Composti del neodimio |
|
061 |
Composti del promezio |
|
062 |
Composti del samario |
|
063 |
Composti dell'europio |
|
064 |
Composti del gadolinio |
|
065 |
Composti del terbio |
|
066 |
Composti del disprosio |
|
067 |
Composti dell'olmio |
|
068 |
Composti dell'erbio |
|
069 |
Composti del tulio |
|
070 |
Composti dell'itterbio |
|
071 |
Composti del lutezio |
|
072 |
Composti dell'afnio |
|
073 |
Composti del tantalio |
|
074 |
Composti del tungsteno |
|
075 |
Composti del renio |
|
076 |
Composti dell'osmio |
|
077 |
Composti dell'iridio |
|
078 |
Composti del platino |
|
079 |
Composti dell'oro |
|
080 |
Composti del mercurio Derivati organometallici del mercurio |
|
081 | Composti del tallio | |
082 |
Composti del piombo Derivati organometallici del piombo |
|
083 |
Composti del bismuto |
|
084 |
Composti del polonio |
|
085 |
Composti dell'astato |
|
086 |
Composti del radon |
|
087 |
Composti del francio |
|
088 |
Composti del radio |
|
089 |
Composti dell'attinio |
|
090 |
Composti del torio |
|
091 |
Composti del protoattinio |
|
092 |
Composti dell'uranio |
|
093 |
Composti del nettunio |
|
094 |
Composti del plutonio |
|
095 |
Composti dell'americio |
|
096 |
Composti del curio |
|
097 |
Composti del berkelio |
|
098 |
Composti del californio |
|
099 |
Composti dell'einsteinio |
|
100 |
Composti del fermio |
|
101 |
Composti del mendelevio |
|
102 |
Composti del nobelio |
|
103 |
Composti del laurenzio |
|
601 |
Idrocarburi Idrocarburi alifatici Idrocarburi aromatici Idrocarburi aliciclici Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
|
602 |
Idrocarburi alogenati (*) Idrocarburi alifatici alogenati (*) Idrocarburi aromatici alogenati (*) Idrocarburi aliciclici alogenati (*) __________ (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'ologeno |
|
603 |
Alcoli e derivati Alcoli alifatici Alcoli aromatici Alcoli aliciclici Alcanolamine Derivati epossidici Eteri Glicoli eteri Glicoli e polioli |
|
604 |
Fenoli e derivati Derivati alogenati (*) dei fenoli _____________ (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno |
|
605 |
Aldeidi e derivati Aldeidi alifatiche Aldeidi aromatiche Aldeidi alicicliche Acetali alifatici Acetali aromatici Acetali aliciclici |
|
606 |
Chetoni e derivati Chenoti alifatici Chenoti aromatici (*) Chenoti aliciclici _____________ (*) Compresi i chinoni |
|
607 |
Acidi organici e derivati Acidi alifatici Acidi alifatici alogenati (*) Acidi aromatici Acidi aromatici alogenati (*) Acidi aliciclici Acidi aliciclici alogenati (*) Anidridi di acido alifatico Anidridi di acido alifatico alogenato (*) Anidridi di acido aromatico Anidridi di acido aromatico alogenato (*) Anidridi di acido aliciclico Anidridi di acido aliciclico alogenato (*) Sali di acido alifatico Sali di acido alifatico alogenato (*) Sali di acido aromatico Sali di acido aromatico alogenato (*) Sali di acido aliciclico Sali di acido aliciclico alogenato (*) Esteri di acido alifatico Esteri di acido alifatico alogenato (*) Esteri di acido aromatico Esteri di acido aromatico alogenato (*) Esteri di acido aliciclico Esteri di acido aliciclico alogenato (*) Acrilati Metacrilati Lattoni Alogenuri d'acile _________ (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno |
|
608 |
Nitrili e derivati |
|
609 | Nitrocomposti | |
610 |
Composti cloronitrati |
|
611 |
Azossicomposti e azocomposti |
|
612 |
Derivati amminici Ammine alifatiche e derivati Ammine alicicliche e derivati Ammine aromatiche e derivati Anilina e derivati Benzidina e derivati |
|
613 |
Basi eterocicliche e derivati Benzimidazolo e derivati Imidazolo e derivati Piretrinoidi Chinolina e derivati Triazina e derivati Triazolo e derivati |
|
614 |
Glucosidi e alcoloidi Alcoloidi e derivati Glucosio e derivati |
|
615 |
Cianati e isocianati Cianati Isocianati |
|
616 |
Ammidi e derivati Acetammide e derivati Anilidi |
|
617 |
Perossidi organici |
|
647 |
Enzimi |
|
648 |
Derivati complessi del carbone Estratto acido Estratto alcalino Olio di antracene Residuo di estratto di olio di antracene Frazione di olio di antracene Olio carbolico Residuo di estratto di olio carbolico Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido Carbolio Catrame di carbone Residuo di estratto di catrame di carbone fossile Coke (catrame di carbone), bassa temperatura, pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone alta temperatura Benzolo grezzo Fenoli grezzi Basi di catrame grezze Basi distillate Fenoli distillati Distillati Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente. Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura alcalino. Olio fresco Combustibili, diesel, estrazione del carbone con solvente, di idrocracking idrogenati Combustibili per aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, d'idrocracking idrogenati Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking Prodotti di trattamento termico Olio di antracene pesante Ridistillati di olio di antracene pesante Olio leggero Olio leggero lavato, altobollente Olio leggero lavato, mediobollente. Olio leggero lavato, bassobollente Ridistillati di olio leggero, altobollenti Ridistillati di olio leggero, mediobollenti Ridistillati di olio leggero, bassobollenti Olio metilnaftalenico Residuo di estratto di olio di metilnaftalene Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking Olio naftalenico Residuo di estratto di olio naftalenico Olio nafulenico ridistillato Pece Ridistillati di pece Residui peciosi trattasi termicamente Pece ossidata Prodotti di pirolisi Ridistillati Residui (carbone), estrazione con solvente liquido Catrame, carbone bruno Catrame, carbone bruno, bassa temperatura Olio di catrame, altobollente Olio di catrame, mediobollente Olio lavaggio gas Residuo di estratto di olio lavaggio gas Olio lavaggio ridistillato |
|
649 |
Derivati complessi del petrolio Petrolio grezzo Gas di petrolio Nafta con basso punto di ebollizione Nafta modificata con basso punto di ebollizione Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione Nafta di "hydrotreating" con basso punto di ebollizione Nafta con basso punto di ebollizione non specificata Cherosene ottenuto per via diretta Cherosene non specificato Gasolio da cracking Gasolio non specificato |
|
Omissis".
- Si riporta il testo dell'allegato VII, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:
"Allegato VII
Parte A
Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui all'art. 9, comma 4, lettera c)
Ai fini dell'etichettatura del preparato, il responsabile dell'immissione sul mercato deve rispettare le seguenti condizioni:
1. per i preparati classificati T+, T, Xn, in base all'articolo 5 si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T+, T, Xn, presenti in concentrazione pari o superiore al limite rispettivo più basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse all'allegato I, del decreto ministeriale 28 aprile a1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti o, in mancanza, all'allegato I, parte B, del predetto decreto;
2. per i preparati classificati C, in base all'articolo 5, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi) fissato all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità e successivi aggiornamenti, o in mancanza, all'allegato I, parte B, del predetto decreto;
3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle sottoindicate categorie di pericolo:
cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
mutageno categoria 1, 2 o 3;
tossico per il ciclo riproduttivo categorie 1, 2 o 3;
molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione;
tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;
sensibilizzante.
4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3;
esplosivo;
comburente;
estremamente infiammabile;
facilmente infiammabile;
infiammabile;
irritante;
pericoloso per l'ambiente.
5. in linea generale, in massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici.
6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato.".
GIANFRANCO TATOZZI, direttore
FRANCESCO NOCITA, redattore