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Decreto 6 Agosto 2004
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione.
(GU n. 211 del 8-9-2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
Visti gli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 323, concernente la prevenzione degli infortuni negli impianti
telefonici;
Constatato che attualmente e' possibile realizzare, in alternativa ai requisiti
prescritti dagli articoli sopra citati, nuovi sistemi di sicurezza disciplinati
dalle norme tecniche CEI EN 60950, previsti per i lavori da eseguirsi sulle
apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione;
Ravvisata l'opportunità di riconoscere la conformità alle vigenti norme delle
nuove tecnologie disciplinate dalle norme tecniche CEI EN 60950 ai fini del
disposto di cui agli articoli sopra indicati del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 323;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione della
direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE relativa alla
procedura di informazione nei settori delle norme e delle regolamentazioni
tecniche; Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione
europea e degli Stati membri ai sensi della citata direttiva 98/34/CE come
modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Le prescrizioni dettate dagli articoli 10, 15 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, si intendono soddisfatte nelle
condizioni operative e per le tensioni di alimentazione previste dalla norma
tecnica CEI EN 60950, anche in relazione all'installazione, manutenzione e
riparazione delle apparecchiature e delle reti di telecomunicazione.
2. Le prescrizioni si intendono altresì soddisfatte per mezzi e sistemi di
sicurezza che il fabbricante o un suo mandatario residente nell'Unione europea
dichiara rispondenti ai principi generali di sicurezza contenuti nella legge 18
ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva CEE
73/23.
3. Le prescrizioni si intendono anche soddisfatte per mezzi e sistemi di
sicurezza conformi a norme, regole tecniche e procedure di fabbricazione seguite
in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza
equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Roma, 6 agosto 2004
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
Marzano