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Decreto 10 agosto 2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modifiche alle «Norme
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali
convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto».
(GU n. 199 del 25-8-2004)
IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informatici e
statistici
Visto il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti 23 febbraio 1971, n.
2445, con il quale sono state approvate «Norme tecniche per gli attraversamenti
e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984
recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre 1987, n.
975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle disposizioni
concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di
intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee
ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi
caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate
sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12 del D.L.L. 23 febbraio
1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti di
cui al citato decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1999 recante le
modifiche al citato decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre
1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate norme in
relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella qualita' dei
materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte, nei metodi di posa in
opera delle stesse, ed alle obiettive difficolta', frequentemente incontrate,
nella sistemazione dei congegni di intercettazione;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate con l'allegato al presente decreto le modifiche ai punti: 2.1.1.3
- 2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.3.7 - 2.4.1 -
2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 - 2.5.2 - 4.1.1.5, delle «Norme tecniche
per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto» gia' approvate con il
decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
Art. 2.
Nelle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445:
l'unita' di misura della pressione chilogrammo per centimetro quadrato (kg/cmq)
e' sostituita con l'unita' «bar» (1 bar = 105 Pascal); per «gas metano» si
intende gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2004
Il capo Dipartimento: Fumero
Allegato
MODIFICHE ALLE «NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I PARALLELISMI DI
CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE ED ALTRE LINEE DI
TRASPORTO» GIA' APPROVATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL MINISTERO DEI
TRASPORTI 23 FEBBRAIO 1971, n. 2445.
Punti:
2. Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con
condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo
libero).
2.1 Attraversamenti. Gli attraversamenti si distinguono in:
interrati (2.1.1);
superiori (2.1.2);
inferiori (2.1.3);
2.1.1 Attraversamenti interrati: sono quelli realizzati con le condotte
interrate al disotto dei binari.
2.1.1.3 La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior
diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo
2.4 e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al due per mille in
direzione dello spurgo.
Nel caso di utilizzo di
tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica
della trivellazione controllata (trivellazione teleguidata, microtunneling o
altre simili), puo' non essere rispettata la pendenza della condotta.
2.1.2 Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante
struttura propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti (esistenti
o da costruire per usi promiscui vari).
2.1.1.5 Nel caso che si debba necessariamente attraversare una stazione
ferroviaria non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di
piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso altresi'
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata
fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli
scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di fasci di
binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.
2.1.2.3 Non e' ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di stazione,
di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso altresi'
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata
fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli
scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di fasci di
binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.
2.1.2.7 Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o sospensione a
struttura metallica di pertinenza della ferrovia attraversata.
Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non metallici
(esistenti o da costruire per usi promiscui vari) devono essere realizzati
introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al punto 2.4. Tale tubo
di protezione deve essere sistemato in un cunicolo appositamente predisposto o
ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto, oppure puo' essere
incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di cemento,
ma sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.
Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati o
sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, per diametro nominale
fino a 350 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar, posare la
condotta senza il tubo di protezione in un cunicolo ad uso esclusivo, ricavato
nell'opera d'arte in grado di proteggere meccanicamente la condotta stessa, la
cui intercapedine libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la
condotta puo' essere direttamente interrata nella massicciata stradale nel
rispetto delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del Ministero
dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni.
2.3 Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera.
2.3.1 Le condotte in attraversamento devono essere di acciaio di qualita', salvo
i casi in cui il fluido trasportato non ne consenta l'impiego.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano l'utilizzo di tubazioni
in polietilene, per diametri esterni fino a 315 mm e per pressioni di esercizio
non superiori a 5 bar.
In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche inferiori a:
PE 80, Serie 5 - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO 4437 e al decreto ministeriale
del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.3.2 Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto devono nel
caso di condotte in acciaio essere unite di testa mediante saldatura elettrica
ad arco.
Le saldature devono essere tutte radiografate allorche' la pressione di
esercizio e' superiore a 5 bar. L'Ente richiedente l'attraversamento e' tenuto
ad esibire la relativa documentazione, completata anche dal certificato di
accettabilita' rilasciato dall'Istituto italiano della saldatura o da altro
Istituto legalmente
riconosciuto.
Le tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti gas metano,
devono essere unite mediante saldatura di testa per fusione o saldatura per
fusione mediante raccordi elettrosaldabili.
Non sono ammesse saldature delle condotte in polietilene all'interno del tubo di
protezione nell'ambito degli attraversamenti.
2.3.4 Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere od essere
immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra
riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle condotte in acciaio non deve
essere inferiore a 4 mm.
2.3.6 Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere
sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la pressione
dichiarata massima di esercizio. La pressione minima di prova idraulica non deve
mai essere inferiore a 5 bar e deve mantenersi costante per 2 ore dopo raggiunta
la stabilizzazione (termica, idraulica, ecc.) del sistema.
Per le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 la prova di tenuta puo'
essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o aria, secondo quanto
prescritto dal decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984
e successive modificazioni e integrazioni.
2.3.7 La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere controllata con
manometro registratore. Il risultato della prova stessa deve essere
verbalizzato.
2.4 Tubo di protezione. Tubi di sfiato e spurghi.
2.4.1 Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualita' ed avere uno
spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel caso di tubazioni in
polietilene di cui al punto 2.3.1, in attraversamento inferiore, in
parallelismo, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata, il
tubo di protezione puo' essere anche dello stesso materiale della condotta e
venga sottoposto a sollecitazioni non superiori a quelle calcolate per i tubi in
acciaio.
2.4.2 Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto 2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4 mm per le tubazioni di
acciaio.
2.4.4 Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare una
intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5 cm.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, che l'intercapedine
libera tra la condotta ed il tubo di protezione soddisfi le prescrizioni del
decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive
modificazioni e integrazioni.
2.4.6 La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di
protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I
distanziatori non devono occupare piu' di un quarto della sezione
dell'intercapedine, e devono essere in numero tale da garantire che i due tubi
non vengano in nessun caso a contatto e devono essere posti in modo da
consentire il libero deflusso dei liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in
polietilene di cui al punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso
materiale, i distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.
2.4.11 Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di spurgo della
intercapedine da collocare in prossimita' della estremita' piu' bassa del tubo
stesso. Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al
successivo punto 2.5.1. Esso deve avere il diametro non inferiore a 20 mm. Nel
caso di tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la
tecnica della trivellazione controllata, il tubo di spurgo puo' essere omesso.
2.5 Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
2.5.1 A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza delle
estremita' del tubo di protezione devono essere costruiti due pozzetti
contenenti ciascuno: una presa per manometro, le eventuali apparecchiature
relative alla protezione catodica, di cui al paragrafo 2.6, le prese agibili per
il controllo periodico dello stato elettrico della condotta e del tubo di
protezione, il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine fra tubo di
protezione e condotta. Detto terminale deve essere munito di una idonea chiusura
di sicurezza.
E' tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui sopra vengano
sistemati nel modo seguente: le prese per manometro, nelle camerette, nei
pozzetti interrati o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;
le prese elettriche agibili per il controllo della situazione elettrica della
condotta e del relativo tubo di protezione, su pozzetti o su armadietti a
piantana ubicati presso i tubi di sfiato; i pozzetti di ricovero dei terminali
dei tubi di spurgo dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in
corrispondenza o nelle vicinanze delle estremita' del tubo di protezione
medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal piede del rilevato o
5 m dal ciglio delle trincee, anche se cio' comporta un aumento della anzidetta
minima distanza di 10 m.
2.5.2 Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a valle
dell'attraversamento. Gli organi di intercettazione devono essere ubicati in
posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido l'intervento per intercettare il flusso in caso di necessita', e,
ad una distanza fra loro non maggiore di 1000 m. La predetta distanza di 1000 m
in deve intendersi misurata sull'asse della condotta. Gli organi di
intercettazione anzidetti devono essere protetti da camerette interrate o
pozzetti interrati o da recinti in modo che la loro manovra possa essere
effettuata soltanto dal personale addetto.
Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto non puo' in
nessun caso trovarsi a meno di 20 m dalla rotaia piu' vicina. La predetta
distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla ortogonale all'asse del binario.
E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, con pressioni superiori
a 5 bar, che gli organi di intercettazione possono essere ubicati ad una
distanza tra loro superiore a 1000 m ma inferiore a 2000 m, a condizione che sia
previsto un sistema automatico o manuale che permetta l'immediata attivazione
degli organi di intercettazione in caso di avaria.
NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE CON
CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
4.1.1.5 Non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani
caricatori o di altre installazioni fisse. Non e' ammesso altresi'
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata
fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli
scali merci.
Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di fasci di
binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei
binari estremi.