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Decreto 10 giugno 2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante "Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile".
(GU n. 148 del 26-6-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla
designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza
dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla
sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via
navigabile»;
Considerata l'esigenza di adeguare i
criteri di svolgimento degli esami finalizzati al rilascio del certificato di
formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di
merci pericolose a standard armonizzati comunitari, al fine di perseguire il
miglioramento della sicurezza dei trasporti, e di rimodulare il criterio di
valutazione dei candidati che intendano conseguire il predetto certificato;
Ritenuta pertanto la necessita' di
definire le procedure e le modalita' per lo svolgimento degli esami per il
rinnovo del certificato di formazione professionale, modificando
conseguentemente il citato decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000;
Decreta:
Art. 1. Modifiche all'allegato 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in
materia di svolgimento dell'esame
1. Al sesto periodo del punto 2, «Svolgimento dell'esame», dell'allegato 1 al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, le parole
«a propria scelta» sono sostituite dalle parole «a scelta della commissione
esaminatrice».
2. Al secondo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un
certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:
a) la parola «soltanto» e' soppressa;
b) sono aggiunte le seguenti parole: «Il candidato deve inoltre svolgere lo
"studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede
l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di piu'
specializzazioni, svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una
di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.».
3. Al terzo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un
certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole «deve
effettuare» sono inserite le parole «, ascelta della commissione esaminatrice,».
4. Al quarto periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un
certificato di formazione in corso di validita», dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:
a) le parole «nelle seguenti tabelle» sono sostituite dalle parole «nella
seguente tabella»;
b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con lo "studio del caso"» sono
sostituite dalla seguente:
Prove da effettuare | Tempi parziali| Tempi cumulativi
1ª scheda aggiunta | 30'|
'studio del caso' | 150'= 2 h 30'|
+2ª scheda aggiunta | +30'| 3 h 30'
+3ª scheda aggiunta | +30'| 4 h
+4ª scheda aggiunta | +30'| 4 h + 30'
+5ª scheda aggiunta | +30'| 5 h
Art. 2. Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 6 giugno 2000 in materia di valutazione degli elaborati
Al punto 3.3, «Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato 1 al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, la tabella, posta
nel secondo periodo, e' sostituita dalla seguente:
Tipo di elaborato |Votazione piena |Votazione minima
---------------------------------------------------------------------
Scheda di domande base (10 domande| |
r.l./20 domande s.m.) |30 |24 (ventiquattro)
---------------------------------------------------------------------
Schede modalita' o | |
specializzazione (5 domande | |
r.l./10 domande s.m.) |15 |12 (dodici)
---------------------------------------------------------------------
Studio del caso |10 |6 (sei)
Art. 3. Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 in materia di rinnovo del certificato di formazione
1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000 e' sostituito dal seguente:
«7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento
di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per
il primo rilascio».
Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi