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Decreto 10 Giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose. 

(GU n. 146 del 24-6-2004) 

 


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, che reca le disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ad integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B, della medesima direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, con il quale e' stata recepita la direttiva n. 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose e successive modificazioni;
Considerato che i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le norme tecniche per l'approvazione degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonche' l'omologazione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto delle merci pericolose;
Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 2001 al comma 2 dell'art. 7 dispone che le disposizioni applicative, necessarie per dare attuazione al medesimo, siano emanate con provvedimenti del Dipartimento dei trasporti terrestri;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definiscono:
a) "imballaggi" i recipienti ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;
b) "GIR" i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;
c) "grandi imballaggi" gli imballaggi esterni contenenti gli oggetti o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;
d) "Centri", il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prova autoveicoli;
e) "U.P." gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;
f) "fabbricanti", i soggetti - persone giuridiche o fisiche - responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.
2. Il presente decreto si applica agli imballaggi, ai GIR e ai grandi imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose ad esclusione di quelle della classe 2 e della classe 7 secondo le disposizioni dell'ADR.
3. Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed i grandi imballaggi sono equiparati alle entita' tecniche di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.

Art. 2.
Competenze
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze dei centri riguardano:
a) il rilascio e la revoca dell'approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonche' dell'omologazione dei GIR;
b) l'effettuazione delle previste prove per il rilascio delle approvazioni degli imballaggi, grandi imballaggi ed omologazioni di GIR;
c) la verifica della conformita' degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall'ADR.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze degli U.P. riguardano:
a) l'effettuazione delle prove e verifiche iniziali per laimmissione in servizio, le ispezioni periodiche e le ispezioni straordinarie dei GIR omologati.

Art. 3.
Domanda e documentazione
1. Le richieste di approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi nonche' dell'omologazione dei GIR sono presentate in conformita' a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 277 del 2 maggio 2001, per le entita' tecniche.
2. Alla richiesta e' inoltre allegata:
a) la documentazione informativa completa di tutti gli elementi necessari per la redazione del processo-verbale di prova, come indicato nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR; e' facolta' del centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica;
b) la certificazione della valutazione del sistema di gestione per la qualita' relativa alla fabbricazione o al ricondizionamento degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR rilasciata da un ente accreditato ed in corso di validita'.

Art. 4.
Verifiche e prove
1. Completata l'istruttoria relativa alla richiesta, il centro cura l'effettuazione delle verifiche e prove previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR.
2. Il fabbricante mette a disposizione del centro i prototipi degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, nonche' il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove.
3. A seguito del completamento delle verifiche e prove e' redatto un apposito verbale, in cui vengono riportati gli esiti delle stesse.
4. Un modello indicativo del certificato, riguardante l'approvazione/omologazione degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, e' riportato nell'allegato 2.
5. La ripetizione delle prove ove prevista dall'ADR e' disposta dal centro che ha rilasciato l'approvazione e/o l'omologazione.

Art. 5.
Marcatura
1. Ad ogni tipo di imballaggio e di grande imballaggio approvato, nonche' ad ogni GIR omologato e' attribuito un codice di identificazione alfanumerico, redatto secondo le modalita' previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR, identificato quale marcatura.
2. Il campo destinato al nome del fabbricante deve essere conforme alle indicazioni riportate nell'allegato 1.

Art. 6.
Rilascio delle approvazioni e omologazioni
1. Nel caso di approvazione di imballaggi o di grandi imballaggi il centro emette un certificato di approvazione recante la marcatura attribuita ad esso.
2. Nel caso di omologazioni di GIR il centro emette un certificato di omologazione recante la marcatura attribuita ad esso. 
3. La validita' massima delle approvazioni e delle omologazioni e' di cinque anni.

Art. 7.
Ispezioni iniziali per la messa in servizio prove periodiche e straordinarie dei GIR
1. Le richieste di ispezioni iniziali per la messa in servizio e di prove periodiche e straordinarie dei GIR, sono presentate dal proprietario degli stessi ad un U.P.
2. Le ispezioni iniziali e le prove periodiche e straordinarie dei GIR sono effettuate secondo le prescrizioni del capitolo 6.5 dell'ADR.
3. Le ispezioni straordinarie dei GIR, a seguito danneggiamento, devono essere precedute da una visita preventiva per accertarne la possibilita' di ripristino secondo il tipo omologato.
4. Delle ispezioni iniziali e delle prove periodiche e straordinari dei GIR e' redatto un processo verbale; una copia del processo-verbale e' trattenuto agli atti dell'ufficio.

Art. 8.
Conformita' della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi
1. Ai fini della conformita' della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi si applicano le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277.

Roma, 10 giugno 2004
Il capo del Dipartimento: Fumero

Allegato 1
(omesso)

Allegato 2
MODELLO INDICATIVO
(omesso)