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Decreto 12 marzo 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, gia' attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 

(GU n. 111 del 13-5-2004)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizione e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale e' stato interamente sostituito l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
Vista la direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data 29 luglio 2003, che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva 98/18/CE, gia' sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di dare attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche tecniche di altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;

Art. 1.
1. Nell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291, il testo della sezione 5.1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri), del capitolo III ("Mezzi di salvataggio"), e' sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 301

Allegato
(articolo 1)

5-1 REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI (R 26)


Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003


1. Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006.
Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5.
In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.
2. Zattere di salvataggio.
1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.
Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E' consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unita' veloci.
In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sia normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacita' totale sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate, dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO (con circ. MSC 809).
3. Battelli di emergenza veloci.
1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-V1/2, tabella A-VI/2-2 "Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats" del Seafarers Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18), e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.1, detto battello potra' essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e con i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
4. Mezzi di soccorso.
1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deveessere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
5. Cinture di salvataggio.
1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti della regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998. 

Navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite dopo il 1° gennaio 2003


6. Zattere di salvataggio.
1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla sezione 6.2 del codice LSA oppure da dispositivi per la messa a mare conformi al paragrafo 6.1.5 del codice LSA ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave.
Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.
2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/13.4.
3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del codice LSA, a seconda del caso.
4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di
sicurezza indipendentemente del lato sul quale galleggia. E' consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e purche' tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unita' veloci. In alternativa, ogni nave puo' essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, per una capacita' totale pari almeno al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacita' supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere approvate dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.
7. Battelli di emergenza veloci.
1. Almeno un battello di emergenza a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenuto conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 809.
2. Ciascun battello di emergenza veloce deve essere provvisto di un adeguato dispositivo per la messa a mare, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera. Nell'approvare tali dispositivi, detta amministrazione terra' conto del fatto che i battelli di emergenza veloci devono poter essere messi a mare e recuperati anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli, nonche' delle raccomandazioni adottate dall'IMO.
3. Almeno due equipaggi di ciascun battello di emergenza veloce devono essere addestrati e devono partecipare a esercitazioni periodiche, secondo quanto prescritto dalla sezione A-Vl 2, tabella A-VI/2-2 "Specification of the minimum standard of competence in fast rescue boats" del Seafarers Training. Certification and Watchkeeping (STCW) Code (Norme per l'addestramento, l'abilitazione e il servizio di guardia) e dalle raccomandazioni adottate dall'IMO con risoluzione A.771 (18) e successivi emendamenti. L'addestramento e le esercitazioni devono comprendere le diverse operazioni di salvataggio, maneggio e manovra di tali imbarcazioni in varie condizioni meteomarine, nonche' di raddrizzamento in seguito a capovolgimento delle stesse.
4. Ove la disposizione o le dimensioni di una nave ro-ro da passeggeri esistente siano tali da impedire la sistemazione del battello di emergenza veloce prescritto dal punto 3.l. detto battello potra' essere sistemato al posto di una esistente imbarcazione di salvataggio che sia stata accettata come battello di emergenza o come imbarcazione di emergenza, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) il battello veloce sia provvisto di un dispositivo per la messa a mare conforme alle disposizioni del punto 3.2;
2) la riduzione di capacita' risultante dalla sostituzione del mezzo di salvataggio sia compensata dalla sistemazione di zattere di salvataggio aventi una capacita' almeno eguale al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;
3) tali zattere di salvataggio possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti per la messa a mare e i dispositivi MES per l'evacuazione della nave.
8. Mezzi di soccorso.
1. Le navi ro-ro da passeggeri devono essere provviste di dispositivi efficaci per il pronto recupero di superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave.
2. I dispositivi per il trasbordo dei superstiti sulla nave possono essere parte di un dispositivo MES o di altro dispositivo di salvataggio.
Tali dispositivi devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall'IMO con circ. MSC 810.
3. Se lo scivolo di un dispositivo MES e' destinato a fungere da mezzo di trasbordo dei superstiti sul ponte della nave, il predetto scivolo deve essere dotato di corrimano o di scalette che facilitino la risalita.
9. Cinture di salvataggio.
1. In deroga alle disposizioni delle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere sistemate in numero sufficiente in prossimita' dei punti di riunione in modo da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prendere le suddette cinture.
2. Sulle navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura di salvataggio deve essere provvista di una luce, conforme ai requisiti del paragrafo 2.2.3 del codice LSA.