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Decreto 16 dicembre 2004

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse».

 

(GU n. 43 del 22-2-2005)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse;
Visto l'art. 12 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che ha modificato la direttiva 2001/96/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con cui e' stato approvato il codice della navigazione;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di assicurare la circolazione fra gestori dei terminali e comandanti delle navi portarinfuse delle informazioni necessarie a ridurre i rischi di sollecitazioni eccessive o di danni materiali alla struttura della nave durante le operazioni di carico e scarico al fine di migliorare la sicurezza della nave stessa.
2. Il presente decreto si applica a tutte le navi portarinfuse, indipendentemente dalla bandiera, nonche' ai terminali presenti sul territorio nazionale presso i quali le medesime effettuano operazioni di carico o scarico di rinfuse solide.
3. Fatte salve le disposizioni della regola VI/7 della convenzione SOLAS del 1974 il presente decreto non si applica agli impianti utilizzati solo in circostanze eccezionali per il carico e lo scarico delle rinfuse solide o da navi portarinfuse, ne' qualora il carico o lo scarico vengano effettuati esclusivamente con le attrezzature della nave portarinfuse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «convenzioni internazionali», le convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 ottobre 2003, n. 305, dal momento della loro entrata in vigore;
b) «convenzione SOLAS del 1974», la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nonche' i relativi protocolli e modifiche dal momento della loro entrata in vigore;
c) «codice BLU», il codice di buona prassi per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse, quale figura nell'allegato della risoluzione A. 862 dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano al suddetto codice;
d) «nave portarinfuse», la nave portarinfuse quale definita nella regola IX/1.6 della convenzione SOLAS del 1974, nell' interpretazione della risoluzione 6 della conferenza SOLAS del 1997, vale a dire: una nave a un ponte con casse laterali e a tramoggia negli spazi destinati al carico e adibita principalmente al trasporto di carichi solidi alla rinfusa, o una nave mineraliera, ossia una nave marittima a un ponte, con due paratie longitudinali ed un doppio fondo sotto tutta l'area di carico, adibita al trasporto di minerali nelle sole stive centrali, o una nave mista quale definita alla regola II-2/3.27 della convenzione SOLAS del 1974;
e) «carico secco alla rinfusa» o «carico solido alla rinfusa», il carico solido alla rinfusa di cui alla regola XII/1.4 della convenzione SOLAS del 1974 ad eccezione delle granaglie;
f) «granaglie», le granaglie definite alla regola VI/8.2 della convenzione SOLAS del 1974;
g) «terminale», qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile attrezzata e utilizzata per il carico o lo scarico di carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse;
h) «gestore del terminale», l'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994 allo svolgimento di operazioni portuali aventi ad oggetto carichi solidi alla rinfusa e l'impresa che opera in regime di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 84 del 1994 quando movimenta carichi solidi alla rinfusa su o da navi portarinfuse;
i) «rappresentante del terminale» qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento e il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave portarinfuse effettuate presso il terminale;
j) «comandante», la persona che ha il comando di una nave portarinfuse o un ufficiale di bordo designato dal comandante per le operazioni di carico e scarico;
k) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
l) «amministrazione dello Stato di bandiera», le autorita' competenti dello Stato del quale la nave portarinfuse e' autorizzata a battere bandiera;
m) «autorita' di controllo dello Stato di approdo» l'autorita' competente autorizzata ad applicare le disposizioni in materia di controllo previste dall'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 ottobre 2003, n. 305;
n) «autorita' portuale», gli enti istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994;
o) «autorita' marittima»: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
p) «informazioni sul carico», le informazioni richieste ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS del 1974;
q) «piano di carico o di scarico», il piano di cui alla regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 2 del codice BLU;
r) «lista di controllo di sicurezza nave/banchina» la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina di cui alla sezione 4 del codice BLU, elaborato in base al modello che figura nell'allegato 3 di tale codice;
s) «dichiarazione della densita' di carico solido alla rinfusa», le informazioni sulla densita' del carico che devono essere fornite in applicazione della regola XII/10 della convenzione SOLAS del 1974.

Art. 3.
Requisiti relativi all'idoneita' operativa delle navi portarinfuse
1. I gestori dei terminali si accertano che l'idoneita' operativa delle navi portarinfuse a caricare o scaricare rinfuse solide in conformita' dell'allegato I sia adeguatamente documentata o verificata. In caso contrario provvedono ad accertarla anche tramite un organismo riconosciuto.

Art. 4.
Requisiti relativi all'idoneita' dei terminali
1. L'Autorita' portuale dove istituita, o l'Autorita' marittima, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994 accerta che i gestori dei terminali garantiscano:
a) la conformita' dei terminali alle disposizioni dell'allegato II;
b) la designazione di uno o piu' rappresentanti;
c) l'elaborazione di manuali informativi contenenti i requisiti del terminale e le esigenze delle autorita' competenti, nonche' le informazioni relative al porto e al terminale elencate nell'allegato I, punto 1.2 del codice BLU e la distribuzione di tali opuscoli ai comandanti delle navi portarinfuse, che fanno scalo presso il terminale per caricare o scaricare rinfuse solide;
d) l'elaborazione, l'attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione della qualita' che sia certificato conformemente alle norme ISO 9001:2000 o a una norma equivalente che soddisfi almeno tutti gli aspetti della norma ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione conformemente alla norma 10011:1991 o a una norma equivalente che soddisfi tutti gli aspetti della norma ISO 10011:1991. Le norme equivalenti devono soddisfare i requisiti di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.
2. Per le autorizzazioni pluriennali in corso vigenza e per le autonomie funzionali di cui all'art. 19 della legge n. 84 del 1994 l'autorita' portuale dove istituita, o l'autorita' marittima, effettua l'accertamento di cui alle lettere a), b) e c) d) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il sistema di gestione della qualita' va istituito entro la data del 31 marzo 2005 e la relativa certificazione va ottenuta entro il 31 marzo 2006.

Art. 5.
Autorizzazione temporanea
1. Per i terminali di recente istituzione puo' essere rilasciata dall'autorita' portuale dove istituita, o dall'autorita' marittima, un'autorizzazione temporanea ad operare per un periodo non superiore a 12 mesi in deroga ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).
2. Tuttavia il terminale deve dimostrare di avere il suo piano di implementazione di un sistema di gestione della qualita' conformemente alla norma ISO 9001:2000 o di una norma equivalente, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d).

Art. 6.
Compiti del comandante della nave
1. Il comandante della nave:
a) e' responsabile in qualsiasi momento della sicurezza delle operazioni di carico e scarico della nave portarinfuse posta sotto il suo comando;
b) comunica con sufficiente anticipo al terminale l'ora prevista di arrivo della nave presso il terminale in questione e le informazioni di cui all'allegato III;
c) prima di procedere al carico di rinfuse solide si accerta di aver ricevuto le informazioni riguardanti il carico previste dalla regola VI/2.2 della convenzione SOLAS del 1974 e, ove necessario, una dichiarazione relativa alla densita' del carico. Tali informazioni sono riportate in un formulario di dichiarazione di carico secondo il modello previsto nell'allegato 5 del codice BLU;
d) assolve gli obblighi di cui all'allegato IV prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 7.
Compiti dei rappresentanti dei terminali
1. Il rappresentante del terminale:
a) una volta ricevuta la prima notifica dell'ora di arrivo prevista della nave si accerta che le informazioni di cui all'allegato V siano a conoscenza del comandante o, altrimenti, gliele comunica;
b) si accerta che siano comunicate al comandante quanto prima possibile le informazioni contenute nel formulario di dichiarazione del carico;
c) comunica senza indugio al comandante e all'autorita' di controllo dello Stato di approdo le carenze che ha rilevato a bordo di una nave portarinfuse e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni di carico e scarico di carichi solidi alla rinfusa;
d) prima dell'inizio e durante le operazioni di carico e scarico assolve gli obblighi di cui all'allegato VI.

Art. 8.
Procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali
1. Prima di caricare o scaricare rinfuse solide, il comandante concorda con il rappresentante del terminale un piano di carico e scarico conforme alle disposizioni della regola VI/7.3 della convenzione SOLAS del 1974. Il piano di carico e scarico e' redatto come previsto nell'allegato 2 del codice BLU e reca il numero IMO della nave portarinfuse di cui trattasi. Il comandante e il rappresentante del terminale confermano il loro accordo firmando il piano. Qualsiasi modifica dello stesso, che secondo una delle parti possa compromettere la sicurezza della nave o dell'equipaggio, e' preparata, accettata e concordata dalle due parti sotto forma di nuovo piano. Il piano di carico e scarico concordato e ogni sua successiva revisione sono conservati a bordo della nave e presso il terminale per un periodo di sei mesi ai fini di ogni necessaria verifica da parte dell'autorita' portuale dove istituita, o dall'autorita' marittima.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di carico o di scarico il comandante e il rappresentante del terminale compilano e firmano la «lista di controllo» di sicurezza nave/banchina nel rispetto delle indicazioni dell'allegato 4 del codice BLU.
3. Deve essere stabilita e mantenuta in ogni momento un'efficace comunicazione tra la nave e il terminale, onde rispondere alle richieste di informazioni sulle operazioni di carico o di scarico e garantire una rapida reazione qualora il comandante o il rappresentante del terminale ordinino la sospensione delle operazioni.
4. Il comandante e il rappresentante del terminale dirigono le operazioni di carico o di scarico nel rispetto del piano concordato. Il rappresentante del terminale e' responsabile del carico o dello scarico delle rinfuse per quanto riguarda l'ordine di riempimento delle stive, la quantita' e la velocita' di carico o di scarico prevista dal piano. Egli si attiene a quanto previsto nel piano di carico o di scarico concordato, salvo previa consultazione del comandante e accordo scritto con quest'ultimo.
5. Al termine delle operazioni di carico o di scarico, il comandante e il rappresentante del terminale convengono per iscritto che tali operazioni si sono svolte conformemente al piano, compresi gli eventuali cambiamenti dello stesso. In caso di scarico, l'accordo comprende anche un documento che attesti che le stive di carico sono state svuotate conformemente alle richieste del comandante e che riporti qualsiasi danno subito dalla nave nonche' se del caso le riparazioni effettuate; l'accordo contiene anche l'attestazione da parte del soggetto che ha effettuato la pulizia delle stive, qualora sia diverso dal gestore del terminale, che queste sono state pulite conformemente alle richieste del comandante. L'accordo ha solo la finalita' di consentire la verifica o meno della navigabilita' e non pregiudica i rapporti commerciali o di contenzioso tra terminal e vettore.

Art. 9.
Compiti delle autorita' competenti

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi del comandante di cui alla regola VI/7.7 della Convenzione SOLAS del 1974, l'autorita' marittima, qualora sia in possesso di chiare indicazioni che le operazioni di carico o di scarico di carichi solidi alla rinfusa possano mettere a repentaglio la sicurezza della nave o dell'equipaggio provvede ad impedire o interrompere le operazioni predette, fornendone comunicazione all'autorita' portuale dove istituita.
2. Nel caso in cui l'autorita' marittima venga informata di un disaccordo tra il comandante della nave e il rappresentante del terminale in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 8, essa interviene qualora necessario nell'interesse della sicurezza e/o dell'ambiente marino adottando le azioni pertinenti, fornendone comunicazione all'autorita' portuale dove istituita.

Art. 10.
Riparazione dei danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico
1. Il rappresentante del terminale segnala al comandante della nave eventuali danni alle strutture o all'equipaggiamento della nave verificatisi durante le operazioni di carico o di scarico anche ai fini delle opportune riparazioni.
2. Qualora il danno possa compromettere la capacita' strutturale o la tenuta stagna dello scafo, ovvero dei principali sistemi di comando della nave il rappresentante del terminale e/o il comandante informano l'amministrazione dello Stato di bandiera o un organismo da questa riconosciuto che agisca per suo conto nonche' l'autorita' di controllo dello Stato di approdo. La decisione se sia necessaria una riparazione immediata o se questa possa essere rinviata e' adottata dall'autorita' di controllo dello Stato di approdo tenendo conto dell'eventuale parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera o dell'organismo da questa riconosciuto che agisca per suo conto e del parere del comandante. Qualora si ritenga necessario procedere ad una riparazione immediata, tale riparazione deve essere effettuata con soddisfazione del comandante e dell'autorita' marittima prima che la nave lasci il porto.
3. Ai fini della decisione di cui al comma precedente l'autorita' di controllo dello Stato di approdo puo' far ricorso ad un organismo riconosciuto perche' effettui un'ispezione del danno e si pronunci in merito alla necessita' di una riparazione immediata o alla possibilita' di un suo rinvio.
4. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 305 del 13 ottobre 2003.

Art. 11.
Verifica e relazioni
1. L'autorita' portuale dove istituita, o l'autorita' marittima provvede:
a) ad accertare periodicamente l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera a), di cui all'art. 7 e di cui all'art. 8 da parte dei terminali, anche mediante ispezioni non programmate durante le operazioni di carico o di scarico;
b) a verificare che i terminali soddisfino i requisiti dell'art. 4, lettera d), alla fine dei periodi previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, e per i terminali di recente istituzione alla fine del periodo di cui all'art. 5.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a presentare ogni tre anni entro il 30 aprile dell'anno successivo al triennio di riferimento, alla Commissione europea, una relazione sui risultati dell'attivita' di verifica, contenente anche una valutazione dell'efficacia delle procedure armonizzate di cooperazione e di comunicazione tra le navi portarinfuse e i terminali previste dal presente decreto.

Art. 12.
Sanzioni
1. Alle violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 130

Allegato I
Requisiti di idoneita' operativa delle navi portarinfuse ai fini delle operazioni di carico e scarico di rinfuse solide
(Cfr. Art. 3)

Le navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali degli Stati membri per caricarvi o scaricarvi rinfuse solide devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
1. Le navi devono disporre di stive di carico e di boccaporti di dimensioni sufficienti e di configurazione tale da consentire il carico, lo stivaggio, il livellamento e lo scarico di rinfuse solide in condizioni soddisfacenti.
2. I numeri di identificazione dei portelli delle stive di carico devono essere quelli menzionati nel piano di carico/scarico. La posizione, le dimensioni e i colori di tali numeri devono essere chiaramente visibili ed identificabili da parte dell'operatore dei macchinari di movimentazione del terminale.
3. I portelli delle stive di carico, i sistemi di manovra dei boccaporti e i dispositivi di sicurezza devono essere in buono stato di funzionamento ed essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti.
4. Gli indicatori di sbandamento di cui e' eventualmente dotata la nave devono essere verificati prima delle operazioni di carico/scarico e risultare funzionanti.
5. Qualora sia necessaria la presenza a bordo di un misuratore di carico omologato, tale strumento deve essere certificato e in grado di calcolare le sollecitazioni durante le operazioni di carico/scarico.
6. I motori principali e ausiliari devono essere in buono stato di funzionamento.
7. Le attrezzature di coperta necessarie per le operazioni di attracco e di ormeggio devono funzionare ed essere in buone condizioni.


Allegato II
Requisiti di idoneita' dei terminali per il carico e lo scarico di rinfuse solide
(Cfr. art. 4, comma 1 lett. a)

1. I terminali effettuano esclusivamente le operazioni di carico/scarico di rinfuse solide delle navi portarinfuse in grado di approdare alle strutture di carico/scarico del terminale in condizioni di sicurezza, tenendo conto del fondale al posto di ormeggio, delle dimensioni medesime della nave, delle attrezzature di banchina, dei parabordi, della sicurezza di accesso e delle possibili ostruzioni alle operazioni di carico/scarico.
2. Le attrezzature di movimentazione del carico dei terminali devono essere debitamente certificate e mantenute in buono stato di funzionamento conformemente alle regole e alle norme applicabili, nonche' utilizzate solo da personale qualificato e, se necessario, in possesso dei necessari attestati.
3. Il personale del terminale deve essere addestrato a tutti gli aspetti della sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle portarinfuse, in funzione della responsabilita' di ciascuno. Il programma di formazione deve familiarizzare il personale con i rischi generalmente legati alle operazioni di movimentazione di rinfuse solide e con gli effetti negativi che operazioni improprie potrebbero comportare per la sicurezza della nave.
4. Il personale dei terminali addetto alle operazioni di carico o di scarico e' provvisto e fa uso di attrezzature di protezione individuali secondo le prescrizioni normative in materia di sicurezza dei lavoratori e usufruisce di periodi di riposo adeguati onde evitare incidenti dovuti alla fatica in conformita' con quanto stabilito dal CCNL e dalla normativa generale e speciale in materia.


Allegato III
Informazioni che il comandante deve comunicare al terminale
(Cfr. art. 6 comma 1 lett. b)

1. L'ora di arrivo prevista della nave al largo del porto, non appena possibile. Tale comunicazione deve essere aggiornata quando necessario.
2. Al momento della prima comunicazione dell'ora di arrivo prevista:
a) nome, indicativo di chiamata, numero IMO, Stato di bandiera, porto di immatricolazione;
b) piano di carico e scarico che indichi la quantita' di carico, lo stivaggio attraverso i boccaporti, l'ordine di carico di scarico, nonche' le quantita' di carico per ogni versamento di rinfusa o la quantita' di ogni fase di scarico;
c) pescaggio all'arrivo e pescaggio previsto alla partenza;
d) tempo necessario per imbarcare o sbarcare la zavorra;
e) lunghezza fuori tutto della nave, larghezza e lunghezza dell'area di carico misurata dal portello anteriore del primo boccaporto prodiero al portello posteriore dell'ultimo boccaporto poppiero nel quale o dai quali le rinfuse devono essere caricate o scaricate;
f) distanza tra la linea di galleggiamento ed il primo boccaporto da caricare o scaricare e distanza tra la murata della nave e l'apertura del boccaporto;
g) posizione della scala dei barcarizzi;
h) tirante d'aria;
i) particolari e capacita' degli eventuali sistemi di movimentazione del carico;
j) numero e tipo di gomene di ormeggio;
k) esigenze particolari riguardanti, ad esempio il livellamento o la misura costante del tenore di acqua del carico;
l) informazioni in merito a qualsiasi riparazione necessaria che potrebbe ritardare l'ormeggio o l'inizio delle operazioni di carico/scarico, ovvero ritardare la partenza della nave al termine di tali operazioni;
m) qualsiasi altra informazione relativa alla nave richiesta dal terminale.


Allegato IV
Obblighi del comandante prima e dopo le operazioni di carico o di scarico
(Cfr. art. 6 comma 1 lett. d)

Prima e durante le operazioni di carico o di scarico, il comandante provvede affinche':
1. le operazioni di carico/scarico delle rinfuse solide e le operazioni di imbarco o di sbarco d'acqua di zavorra si svolgano sotto il controllo dell'ufficiale di bordo competente;
2. la disposizione del carico e dell'acqua di zavorra sia verificata durante tutte le operazioni di carico o di scarico al fine di garantire che le strutture della nave non siano sottoposte ad eccessive sollecitazioni;
3. la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il piu' limitato possibile;
4. la nave rimanga ormeggiata in modo sicuro, tenendo in debito conto le condizioni atmosferiche locali e le previsioni meteorologiche;
5. un numero sufficiente di ufficiali e di membri dell'equipaggio rimanga a bordo per assistere alle operazioni di ormeggio o per qualsiasi altra situazione normale o di emergenza, tenendo conto della necessita' che l'equipaggio disponga di periodi di riposo sufficienti onde evitare la fatica;
6. il rappresentante del terminale sia informato delle esigenze di livellamento del carico, le quali devono essere conformi alle procedure previste nel codice IMO di prassi sicure per carichi solidi alla rinfusa;
7. il rappresentante del terminale sia informato delle esigenze della nave in materia di armonizzazione tra le procedure di imbarco/sbarco della zavorra e di carico/scarico delle rinfuse solide, nonche' di eventuali variazioni rispetto al piano di imbarco/sbarco della zavorra o di qualsiasi altro aspetto che possa incidere sul carico e lo scarico;
8. la quantita' dell'acqua di zavorra scaricata sia conforme a quanto stabilito nel piano di carico e non provochi l'allagamento della banchina o delle navi adiacenti. Qualora non sia pratico per la nave sbarcare tutta l'acqua di zavorra prima della fase di livellamento del processo di carico, il comandante concorda con il rappresentante del terminale quando le operazioni di carico possono essere sospese e la durata ditali sospensioni;
9. vi sia accordo con il rappresentante del terminale in merito alle misure da adottare in caso di pioggia o di altro cambiamento delle condizioni atmosferiche, quando la natura del carico potrebbe rappresentare un rischio in tale cambiamento;
10. non siano effettuate lavorazioni a caldo, a bordo o in prossimita' della nave quando questa e' all'ormeggio, salvo autorizzazione del rappresentante del terminale e compatibilmente con le prescrizioni dell'autorita' competente;
11. sia mantenuta una stretta sorveglianza delle operazioni e della nave stessa durante le ultime fasi di carico o di scarico;
12. il rappresentante del terminale sia immediatamente avvertito qualora le operazioni di carico o di scarico abbiano provocato o possano provocare un danno o una situazione di pericolo;
13. il rappresentante del terminale sia avvertito prima di procedere alla regolazione dell'assetto finale della nave per consentire l'evacuazione del convogliatore;
14. lo scarico a babordo corrisponda perfettamente allo scarico a tribordo della stessa stiva onde evitare torsioni della struttura della nave;
15. al momento di zavorrare una o piu' stive si tenga conto della possibilita' di fuoriuscita di vapori infiammabili dalle stive e siano prese le necessarie precauzioni prima di autorizzare lavorazioni a caldo accanto o sopra tali stive.


Allegato V
Informazioni che il gestore del terminale si accerta che siano in possesso del comandante
(Cfr. art. 7 comma 1 lett. a)

1. La designazione dell'ormeggio dove avverranno le operazioni di carico o di scarico ed i tempi previsti per l'approdo ed il completamento di tali operazioni.
2. Caratteristiche delle attrezzature di movimentazione del carico, compresa la quantita' di carico o di scarico del terminale ed il numero di canali di carico o di scarico da utilizzare nonche' il tempo previsto per completare un'operazione di versamento del carico o, in caso di scarico, il tempo previsto per ogni fase di scarico.
3. Caratteristiche del posto di ormeggio o della banchina di cui deve essere a conoscenza il comandante e in particolare la posizione di ostacoli fissi e mobili, dei parabordi, delle bitte di ormeggio e l'esistenza di particolari disposizioni in materia di ormeggio.
4. Fondale minimo lungo il molo e nei canali di ingresso e di uscita del porto.
5. Densita' dell'acqua al posto di ormeggio.
6. Distanza massima tra il galleggiamento e la parte superiore dei battenti o delle mastre dei boccaporti, a seconda del valore pertinente per le operazioni carico o di scarico, ed il tirante d'aria massimo.
7. Disposizioni relative alle passerelle e all'accesso.
8. Fianco della nave che sara' accostato al posto di ormeggio.
9. Velocita' massima autorizzata per l'avvicinamento alla banchina e disponibilita', tipo e potenza del traino dei rimorchiatori.
10. Sequenza di carico delle diverse partite di merci ed altre restrizioni qualora non sia possibile per la nave caricare le merci in qualsiasi ordine o in qualsiasi stiva.
11. Qualsiasi caratteristica del carico che potrebbe rappresentare un rischio in caso di collocazione a contatto con altri carichi o residui di carico a bordo.
12. Informazione preventiva sulle operazioni di carico o di scarico previste o sulle variazioni rispetto al piano di carico/scarico.
13. Se il terminale possiede attrezzature di movimentazione del carico fisse o quali siano i loro limiti di movimento.
14. gomene di ormeggio necessarie.
15. Segnalazione di modalita' di ormeggio inusuali.
16. Eventuali limitazioni al carico o allo scarico della zavorra.
17. Pescaggio massimo alla partenza autorizzato dall'autorita' competente.
18. Qualsiasi altra informazione relativa al terminale richiesta dal comandante.
N.B. l'elencazione delle informazioni che devono essere a conoscenza del comandante della nave e' meramente ricognitiva e non modifica le competenze stabilite dalla legge in merito ai singoli adempimenti.


Allegato VI
Obblighi del rappresentante del terminale prima e dopo le operazioni di carico o di scarco
(Cfr. art 7, comma 1, lett. a)

Prima dell'inizio e durante le operazioni di carico o di scarico, il rappresentante del terminale:
1. comunica al comandante il nome dei membri del personale del terminale, o dell'agente dello spedizioniere che saranno responsabili delle operazioni di carico o di scarico con i quali il comandante sara' in contatto;
2. prende tutte le precauzioni necessarie onde evitare danni alle nave dovuti alle attrezzature di movimentazione del carico e comunica al comandante eventuali danni verificatisi;
3. provvede affinche' la nave sia mantenuta in posizione verticale o, qualora per motivi operativi sia necessario uno sbandamento, questo sia il piu' limitato possibile;
4. garantisce che lo scarico a babordo corrisponda perfettamente allo scarico a tribordo della stessa stiva onde evitare torsioni della nave;
5. per i carichi ad alta densita' o quando le benne sostengono carichi individuali molto voluminosi, comunica al comandante che la struttura della nave potrebbe subire forti sollecitazioni localizzate fino a quando il cielo della cisterna non sara' completamente ricoperto del carico, soprattutto se questo puo' essere lasciato cadere da una certa altezza e se devono essere prese particolari precauzioni all'inizio dell'operazione di carico in ogni stiva;
6. provvede a concordare con il comandante tutte le fasi e tutti gli aspetti delle operazioni di carico o di scarico e ad informarlo di qualsiasi variazione rispetto alla quantita' di carico concordata e al peso caricato in ogni versamento di rinfuse solide;
7. registra il peso e la disposizione delle rinfuse solide caricate o scaricate e si accerta che il peso del carico nelle varie stive sia conforme a quanto previsto nel piano di carico/scarico;
8. garantisce che il carico sia livellato, durante le operazioni di carico e di scarico, conformemente alle richieste del comandante;
9. garantisce che le quantita' di carico necessarie per ottenere il pescaggio e l'assetto di partenza consentano di evacuare tutto il carico e di svuotare i convogliatori del terminale una volta ultimate le operazioni di carico. A tal fine, il rappresentante del terminale comunica al comandante il tonnellaggio nominale presente sul convogliatore del terminale ed eventualmente la necessita' di procedere allo svuotamento del convogliatore al termine delle operazioni di carico;
10. in caso di operazione di scarico, avverte il comandante quando si prevede di aumentare o di diminuire il numero dei corridoi di scarico utilizzati lo informa quando considera che le operazioni di scarico di una stiva siano state completate;
11. vigila affinche' non siano realizzati lavori a caldo a bordo o in prossimita' della nave mentre questa e' accostata al molo, salvo autorizzazione del comandante e compatibilmente con eventuali prescrizioni dell'autorita' competente.