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Decreto 19 Maggio 2004

Ministero delle Attivitą Produttive. Abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, concernente le attrezzature a pressione. 

(GU n. 120 del 24-5-2004)



IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e la competivita'

Vista la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione ed in particolare il considerando n. 5 con cui si specifica che la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale; che tali insiemi possono andare da un insieme semplice, quale una pentola a pressione, fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 di recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE;
Ritenuto che non possa essere disatteso l'avviso espresso dalla Commissione CE con nota n. 000231 del 13 gennaio 2004 in merito alle circolari ISPESL n. 40 del 1° aprile 2002 e n. 30 del 26 maggio 2003;
Ravvisata la necessita' di ricondurre tutte le attrezzature a pressione rientranti nella direttiva comunitaria 97/23/CE alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento;

Decreta:

Art. 1.
1. Le attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale possono essere messe in esercizio senza l'effettuazione della verifica di primo impianto.
2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al primo comma si intende abrogata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004
Il direttore generale: Goti