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Decreto 1 dicembre 2004, n.329
Ministero delle Attivitą Produttive. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
(GU n. 22 del 28-1-2005- Suppl. Ordinario n.10)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sentito il Ministro della salute;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante "Regolamento
per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331" e, in particolare, il Titolo I, concernete "Norme per la prevenzione
contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di
vapore e di gas";
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974, recante "Norme
integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione";
Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975, concernente norme di sicurezza per apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e, in particolare, gli articoli 6, 7,
14, 20, 23, 24 e 72;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 "Disciplina delle
funzioni prevenzionali ed omologative dell'Unita' Sanitarie Locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro";
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
"Attuazione delle Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655 CEE, n. 89/656 CEE, n. 90/269 CEE, n. 90/394 CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante "Attuazione della Direttiva 97/23 CE in materia di attrezzature a
pressione" e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" come definiti nel decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti
alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la
legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e
gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non
rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto
legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di "primo impianto", ovvero di "messa in servizio", riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti
ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli
insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di
tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a
pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 133l), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185, e convertito in legge con
modificazioni dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1927, n. 152.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974 (Norme integrative del
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
1974, n. 179;
- L'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro) pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158,
e' il seguente:
"Art. 241 (Requisiti di resistenza e di idoneita). - Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i
recipienti e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati
dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti
ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' all'uso
cui sono destinati.".
- Il decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975
(Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1976, n. 33.
- Gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio
sanitario nazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario,
sono i seguenti:
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla
presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale
dipendente.".
"Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u)
del precedente art. 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base
ad un programma concordato con il Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' provvede, se necessario,
alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici
veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella
XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei
ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura
dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.".
"Art. 14 (Unita' sanitarie locali). - L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria
locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto
delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la
coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu'
ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) (omissis);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le
malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'art. 6.".
"Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di
deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche
mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel
territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'art. 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo
di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini
anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo art. 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di
vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali,
garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli
operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
particolarita' del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
contratti o accordi collettivi applicati nell'unita' produttiva.".
"Art. 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della
sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura
e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della sanita'. Nel suo organo di amministrazione,
sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato
e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attivita' sono approvati dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attivita'
tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attivita' di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei
confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.
All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti,
dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonche' di determinazione dei criteri di
sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attivita' di consulenza nelle
materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in
tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unita' sanitarie locali tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze necessarie per
l'attivita' dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito
dell'attivita' governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 5.
L'istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, e' inoltre consentito, su richiesta
delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attivita' secondo
criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e
degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e
delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con
l'Istituto superiore di sanita' e coordina le sue attivita' con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato
nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle
universita' e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti
programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresi' i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e
ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarieta'
della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione
civile del Ministero dell'interno.
Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego pacifico
dell'energia nucleare.".
"Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita' con il decreto dei
Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
nonche' in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, secondo i principi
generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti
criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarieta' degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto
anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai
progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e
prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di eta' per attivita' e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonche' le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e
periodici sullo stato di sicurezza nonche' di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle
informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente
di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilita' per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie,
attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalita' per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentire
l'agibilita', nonche' l'obbligo di notifica all'autorita' competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attivita' lavorative, per
controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli
impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di nocivita' chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalita' per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione
dell'attivita' in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili,
apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocivita' o di rischio
accertate;
12) determinare le modalita' per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di
prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori
lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalita' per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di
nocivita' di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti
e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti
ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle
funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in
tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalita' e le forme per
l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero
6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie
caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformita' dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravita' delle violazioni e
comportanti comunque, nei casi piu' gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonche' le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo
delle navi mercantili e degli aeromobili.".
"Art. 72 (Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione - ANCC). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, e' dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
(ENPI) e dell'Associazione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la
legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione
dell'ENPI e dello ANCC e' disciplinata ai sensi dell'art. 77.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti
rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di
funzioni che nella stessa materia e' disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro
sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al
CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si
applicano le procedure dell'art. 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la
sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle
unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'art. 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'art. 65 ad eccezione delle
strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la
prevenzione del lavoro.".
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita'
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1982, n. 179 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597,
(Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233);
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104, supplemento ordinario.
- L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario), e'il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ISPESL e all'azienda unita' sanitaria locale competenti per territorio.".
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 34, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario, e' il seguente:
Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalita':
a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 25 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
per i fluidi del gruppo 2, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 50 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando il volume e' superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);
per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS e' superiore a 10 bar e il prodotto PS-V e' superiore a 10000 bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 1100C, quando il volume e' superiore a 2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 (allegato 11, tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);".
- Il testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai seguenti oggetti:
a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffe';
b) le pentole a pressione per uso domestico;
c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;
e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita' totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;
m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche' il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar;
n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;
o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400;
2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati;
s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;
v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza:
aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis).
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche' canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione;
d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di aerosol;
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:
1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;
3) decreto ministeriale 5 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a norma dell'art. 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni:
1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificatamente militari;
h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivita';
i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte;
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;
n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili "off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
r) i silenziatori di scarico e di immissione;
s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.".
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
"Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - (Omissis):
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile e' superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
per i fluidi del gruppo 2, quando la DN e' superiore a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
per i fluidi del gruppo 1, quando la DN e' superiore a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);
per i fluidi del gruppo 2, quando il PS e' superiore a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 1100C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorche' il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 1100C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.".
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettera l) del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). -
1.-2. (Omissis);
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) - i) (Omissis);
l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita' e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;".
Art. 3.
Specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4.
Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.
Art. 5.
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
Nota all'art. 5:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1.
Art. 6.
Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubbhca 20 ottobre 1998, n. 403, "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275, e' stato abrogato dall'art. 77, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e dall'art. 77, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Per l'art. 2, commi 1 e 2, del d.P.R n. 403/1998, si riportano gli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo a)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
"Art. 19 (R) (Modalita' alternative all'autenticazione di copie). - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati".
"Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive delitto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).".
Art. 7.
Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;
2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza;
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a
verifica;
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
Art. 8.
Obbligo delle verifiche periodiche
1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.
Art. 9.
Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche
1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza" (SRMCR);
b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si dividono in:
1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o piu' unita' distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;
2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o piu' unita' distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza.
3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita' stabiliti dai relativi fabbricanti.
4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalita' dell'articolo 13; deve essere altresi' accertato che l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
5. Per la verifica di funzionalita' dei dispositivi indicati ai precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.
Art. 10.
Riqualificazione periodica
1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla "riqualificazione periodica" degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e' regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicita' dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonche' per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga dovra' essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.
Note all'art. 10 (Riqualificazione periodica):
- L'allegato II del decreto legislativo n. 93/2000, e' il seguente:
"Allegato II
Tabelle di valutazione della conformita'
1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:
I = Modulo A
II = Moduli A1, D1, E1
III=Moduli B1 + D, B1 +F,B+E, 8 + C1,H
IV- Moduli B + D.B + F, G, H1
2. Gli accessori di sicurezza definiti dell'art. 1, comma 2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d) sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.
3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d) sono classificati in base:
alla pressione massima ammissibile PS;
al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN;
al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere;
applicando la tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni per precisare la categoria di valutazione della conformita'.
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino, l'accessorio in questione deve essere classificato nella categoria piu' elevata.
4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformita' che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
(Tabelle omesse)
Art. 11.
Esenzioni dalla riqualificazione periodica
1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purche' la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
Art. 12.
Verifiche di integrita' in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
5. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
6. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
7. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrita' della struttura.
Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547, vedasi le note alle premesse;
Art. 13.
Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche di riqualificazione.
Art. 14.
Riparazione e modifiche
1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.
2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:
a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente e' stato realizzato in origine;
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.
3. La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformita' in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.
4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata:
a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna comunicazione;
c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, "Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario;
Art. 15.
Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.
5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione gia' commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente.
6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.
Note all'art. 15:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14;
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;
Art. 16.
Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla riqualificazione periodica.
2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.
Nota all'art. 16:
- Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 12
Allegato A
(omissis)
Allegato B
(omissis)