AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 13 gennaio 2004, n. 36

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.

(GU n. 24 del 30-1-2004)



IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aderito alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e, successivi emendamenti;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Tenuto conto che il Cap. VII della precitata Convenzione, come emendata, ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965;
Vista la risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi Ro-Ro;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successivi emendamenti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, e i successivi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 4 dello stesso regolamento;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante "Norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propri o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 5 novembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose;
Viste la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina mercantile del 1° agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 16 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 maggio 1995 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 supplemento ordinario n. 57, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1997, recante procedure per lo sbarco ed il successivo
reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il proprio decreto del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari;
Ritenuto necessario aggiornare, unificandole, le procedure amministrative di cui ai precedenti decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, alla luce delle disposizioni di legge e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) intervenute, nonche' di disciplinare in maniera uniforme per tutti i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose;

Decreta:

Art. 1.
Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto.

Art. 2.
I decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, citati in premessa, sono abrogati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

Il comandante generale: Sicurezza

Allegato
(omesso)