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Decreto 26 marzo 2004
Ministero delle Attivitą Produttive. Pubblicazione del 20° gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.
(GU n. 99 del 28-4-2004- Suppl. Ordinario n.77)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990;
Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 diceme 1971, n. 1083;
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioe' a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas combustibile;
Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE che ha abrogato e sostituito la direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformita' alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza sia le norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente, sia le norme tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli stati contraenti lo Spazio economico europeo;
Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 18 dicembre 2000 e la convenzione stipulata in data 25 novembre 2002 tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Sono adottate, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (20° gruppo):
1. UNI 10576: 1996:
Protezione delle tubazioni di gas durante i lavori nel sottosuolo;
Errata Corrige - (3 marzo 2004).
2. UNI 10845: 2000:
Impianti a gas uso domestico - Sistemi di evacuazione.
3. UNI 9036: 2001:
Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili.
4. UNI 10640: 1997:
Canne fumarie collettive per apparecchi tipo B a tiraggio naturale;
Errata Corrige - (3 marzo 2004).
5. UNI 10641: 1997:
Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
Il presente decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2004
Il Ministro: Marzano
Allegato
(omesso)