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Decreto 27 dicembre 2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.
(GU n. 44 del 23-2-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Visto l'art. 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel
documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103;
Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n.
104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2
Add.103/Amend.1;
Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n.
104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 103/Amend.2;
Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 e' uno dei regolamenti ai quali la
Comunita' europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27
novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L
346 del 17 dicembre 1997;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata
dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione degli evidenziatori
retroriflettenti
1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel
territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t
(categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e
posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.
2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel
territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t
(categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e
posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.
3. Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresi' ai veicoli
indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
classificati per uso speciale o per trasporti specifici.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti
1. Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazione dei
veicoli di cui all'art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente alle
prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104, riportate
nell'allegato B al presente decreto.
2. La conformita' degli evidenziatori retroriflettenti e' attestata dalla
presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3
al regolamento ECE/ONU n. 104.
3. In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere accettati
evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell'Unione
europea, nonche' dai Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico
europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza e'
equivalente a quello assicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104.
Art. 3.
Modalita' di applicazione degli evidenziatori sui veicoli
1. Le modalita' di applicazione sui veicoli e le caratteristiche
colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell'allegato A al presente
decreto.
Art. 4.
Revisioni
1. I veicoli di cui all'art. 1 privi di evidenziatori retroriflettenti,
ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente
decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti,
saranno esclusi dalla circolazione sino al ripristino delle condizioni previste
dal presente decreto.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata in occasione della revisione
periodica, disposta ai sensi dell'art. 80 del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione
dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001.
Art. 5.
Allegati
1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 230
Allegati omessi