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Regione Marche
Legge Regionale n. 18 del
4 ottobre 2004
“Norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della Direttiva 96/82/CE”.
(B.U.R. Marche n. 109 del 14 ottobre 2004 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito
denominato “decreto”, ed in conformità con i principi ed i criteri dettati
dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in
materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a
determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne
le conseguenze per la persona e per l’ambiente.
ARTICOLO 2
(Funzioni regionali)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative
concernenti:
a) l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 9 e 10;
b) l’individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata
concentrazione di stabilimenti pericolosi;
c) la predisposizione e l’adozione di appositi piani di intervento nelle
aree perimetrate ai sensi della lettera b), nonché il coordinamento dello
scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti
agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del decreto, situati nelle aree
stesse;
d) l’individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto, per i quali le possibilità o le conseguenze di un
incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei
luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi
presenti;
e) la definizione del programma regionale di controllo concernente gli
stabilimenti interessati di cui all’articolo 15, comma 5;
f) la vigilanza e il controllo sugli enti preposti all’attuazione della
presente legge;
g) l’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più
adeguata dei nuovi stabilimenti;
h) il coordinamento con le disposizioni attuative di cui all’articolo 108, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in
materia di protezione civile;
i) l’assistenza tecnica a Province e Comuni per le funzioni previste dalla
presente legge.
ARTICOLO 3
(Funzioni provinciali)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) l’elaborazione, approvazione ed attuazione dei piani di emergenza
esterni, di cui all’articolo 6;
b) la definizione, nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), di
cui all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), dei
requisiti e criteri inerenti la localizzazione degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) e sulla base di quanto
eventualmente previsto nei piani di bacino stralcio per l’assetto
idrogeologico (PAI) di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), 3 agosto
1998, n. 267 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 11 giugno 1998, n.
180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) ed
alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della
difesa del suolo);
c) l’adeguamento dei PTC al decreto del Ministero dei lavori pubblici del
9 maggio 2001, articolo 3, per la localizzazione degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante;
d) l’approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Ministero lavori pubblici del 9 maggio
2001: il termine per il parere di conformità previsto dall’articolo 25
della l.r. 34/1992 è ridotto nel presente caso a sessanta giorni; decorso
tale periodo senza che sia stato emesso alcun provvedimento, il parere è
da intendersi favorevole.
2. All’articolo 10, comma 2, della l.r. 34/1992 è aggiunta la seguente
lettera:
“f) i requisiti ed i criteri per la localizzazione degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e
del decreto del Ministro lavori pubblici del 9 maggio 2001 sui “requisiti
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.”.
ARTICOLO 4
(Funzioni comunali)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l’adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni dei PTC
provinciali e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio
2001, articolo 4, per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante; b) la diffusione delle informazioni sulle attività a
rischio di ncidente rilevante, secondo quanto disposto dall’articolo 13;
c) le attività di gestione delle emergenze di propria competenza, previste
nel piano di emergenza esterno di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 5
(Piano regionale di intervento)
1. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua e perimetra le
aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), entro novanta giorni
dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall’articolo 13,
comma 2, lettera d), del decreto.
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del decreto, entro centocinquanta giorni
dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, predispongono,
anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato
dell’area, secondo le procedure di cui all’articolo 13, comma 2, lettera
b), del medesimo decreto e lo trasmettono alla Giunta regionale ed agli
enti locali interessati.
3. La Giunta regionale sulla base dello studio di sicurezza integrato e
sentiti gli enti locali interessati, approva un piano di intervento
sovraordinato avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non
sia possibile, a ridurre i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1
entro centocinquanta giorni dalla trasmissione dello studio di sicurezza
integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame ad intervalli di
tempo non superiori a tre anni, al fine di procedere agli aggiornamenti
che si rendano necessari. A tal fine, i gestori degli stabilimenti di cui
al comma 2 debbono fornire alla Giunta regionale tutte le informazioni
utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente all’area di Ancona, Falconara e bassa valle dell’Esino,
dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione
amministrativa del Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 305, il piano di
intervento previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto,
costituirà parte integrante del piano di risanamento dell’area, da
predisporre ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.
ARTICOLO 6
(Piano di emergenza esterno)
1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione delle
linee-guida previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto, predispone
l’elenco degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del medesimo decreto per
i quali è necessario redigere i piani di emergenza esterni, da approvare
secondo i seguenti criteri di priorità:
a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto
in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare
origine ad emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;
b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del
territorio, tenuto conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con
particolare riguardo ad insediamenti o aree contraddistinte da elevata
concentrazione di persone e alle infrastrutture che possano incidere
sull’efficacia dei piani di emergenza esterni e di protezione civile;
c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza esterno è elaborato tenendo conto delle
indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del decreto e con gli scopi
di cui all’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.
3. L’elaborazione, l’approvazione e l’attuazione dei piani di cui al comma
1 è effettuata dalla Provincia sentiti la Regione, l’ARPAM, l’ufficio
territoriale del governo, il comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, il Comune interessato e gli enti che concorrono nella gestione
delle emergenze, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, del
decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa al
rapporto di sicurezza e dello studio di sicurezza integrato dell’area, ove
disponibili. A tal fine, i gestori trasmettono alla Provincia le
informazioni di cui sopra entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di
cui al comma 1 e la Commissione, prevista all’articolo 8, invia alla
Provincia le conclusioni dell’istruttoria tecnica.
4. La Provincia può acquisire il parere degli enti indicati al comma 3
tramite una conferenza dei servizi, la quale si esprime nel termine di
centoventi giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori ai
sensi del medesimo comma, fatte salve le eventuali sospensioni necessarie
all’acquisizione di informazioni supplementari, che non possono superare i
sessanta giorni. La Provincia entro trenta giorni dall’acquisizione del
parere degli enti o dalla data di svolgimento della conferenza dei
servizi, approva il piano.
5. Al fine di garantire l’efficacia del piano, l’ARPAM predispone
procedure di intervento finalizzate allo svolgimento dell’azione di
supporto laboratoristica per il monitoraggio dell’evoluzione dello
scenario in caso di incidenti e degli effetti da questo provocati
sull’ambiente circostante gli stabilimenti.
6. Il piano di emergenza esterno è riesaminato ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti negli
stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti
rilevanti.
7. Della approvazione e delle modifiche del piano è data comunicazione
anche al Ministero dell’ambiente e al dipartimento nazionale della
protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del
governo (ex prefetture) prima della data di entrata in vigore della
presente legge, restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre
anni previsto per il loro riesame.
ARTICOLO 7
(Sistema informativo regionale)
1. Il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all’articolo
20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale
per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), è integrato dall’ARPAM
con i dati e le informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante e sugli elementi territoriali significativi ai fini del
controllo e della prevenzione dei rischi.
TITOLO II
Procedure
ARTICOLO 8
(Commissione tecnica regionale)
1. Ai fini dell’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge è
istituita la Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente
rilevante, di seguito denominata “Commissione”, costituita da:
a) ispettore regionale dei vigili del fuoco per le Marche;
b) tre funzionari tecnici del CNVVF in servizio nella Regione Marche, di cui
almeno due con funzione di comandante, designati dall’ispettore regionale dei
vigili del fuoco;
c) tre esperti designati dalla Regione, di cui due appartenenti al dipartimento
territorio e ambiente e uno appartenente alla struttura competente in
materia di protezione civile;
d) direttore tecnico-scientifico dell’ARPAM;
e) tre esperti dell’ARPAM, designati dal direttore generale dell’ARPAM;
f) un esperto designato dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL) del dipartimento regionale di Ancona.
2. La Commissione è integrata da:
a) un esperto designato dal dipartimento di prevenzione della Azienda
unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) un esperto designato dalla Provincia territorialmente competente;
c) un esperto designato dal Comune territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, che ne fissa la durata e nomina il Presidente.
5. La Commissione ha sede presso la direzione generale dell’ARPAM, che ne
cura l’attività di segreteria.
6. La Commissione può invitare alle proprie sedute esperti nelle discipline
della sicurezza e della prevenzione in campo industriale.
7. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di
sua fiducia, all’istruttoria tecnica con le modalità previste
dall’articolo 21, comma 5, del decreto.
8. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione disciplina con
regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le procedure
di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttori e le
modalità dei sopralluoghi istruttori.
9. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica effettuata dalla Commissione
sono a carico dei gestori degli stabilimenti. Fino all’emanazione del
decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto, si
applica il tariffario dell’ARPAM, approvato ai sensi dell’articolo 21
della l.r. 60/1997.
ARTICOLO 9
(Stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza)
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del decreto invia
il rapporto di sicurezza e relativi riesami di cui ai commi 6 e 7
dell’articolo 8 del medesimo decreto entro i termini previsti dalla
Regione, all’ispettorato regionale dei vigili del fuoco, alla direzione generale
dell’ARPAM ed alla Commissione, la quale provvede all’istruttoria tecnica
ai sensi dell’articolo 21 del decreto formulando le proprie conclusioni
con una relazione tecnica, che invia alla Regione.
2. I rapporti di sicurezza già inviati ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
del decreto al Comitato tecnico regionale, di cui all’articolo 20 del
d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente
l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi),
all’entrata in vigore della presente legge sono trasmessi dal suddetto
Comitato, insieme ai relativi atti istruttori, alla Commissione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica della
Commissione, la Regione sulla base della stessa, emana il provvedimento
conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate
nella relazione.
4. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la
riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la
Regione dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto
dell’esercizio dell’attività.
5. Per lo svolgimento delle istruttorie e della valutazione del “rapporto
integrato di sicurezza portuale” di cui all’articolo 5 del decreto del
Ministro dell’ambiente del 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), il
Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 20 del d.p.r. 577/1982 è
integrato da un rappresentante dell’Autorità competente, così come
individuata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del suddetto
decreto. 6. Nei porti di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materiale portuale) il Comitato di cui
al comma 5 viene integrato da un rappresentante dell’autorità marittima ed
uno dell’ufficio territoriale del governo.
7. L’ARPAM fornisce il supporto tecnico-scientifico per l’esame della
documentazione richiesta dall’autorità competente di cui al punto 7
dell’allegato al decreto dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, in
relazione a quanto disposto al comma 1 ed ai successivi articolo 10, comma
5, e articolo 11, comma 3.
ARTICOLO 10
(Nuovi stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza e modifiche)
1. Per la realizzazione di nuovi stabilimenti destinati a contenere le
sostanze pericolose di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto e per le
modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura
o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire
aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del
Ministro dell’ambiente 9 agosto 2000, il soggetto interessato trasmette
alla Regione, alla direzione generale dell’ARPAM ed alla Commissione il rapporto
preliminare di sicurezza.
2. La Commissione provvede all’istruttoria tecnica ed esprime le proprie
valutazioni in merito, in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità
eventualmente condizionato, mediante una relazione tecnica che trasmette alla
Regione.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione
tecnica, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente
condizionato, ovvero qualora l’esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il
divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata
in mancanza del nulla-osta di fattibilità. Il rilascio della concessione
avviene anche nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive
mediante conferenza dei servizi, di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447
concernente il regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi.
4. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nulla-osta di fattibilità
viene trasmesso all’autorità competente al rilascio della concessione o
dell’autorizzazione, ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 420
(Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per
l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali)
e del decreto legislativo 112/1998; esso in ogni caso sostituisce il
parere del Ministero dell’interno di cui all’articolo 4, comma 4, del
d.p.r. 420/1994.
5. Il gestore, a seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità,
trasmette alla Regione, alla direzione generale dell’ARPAM ed alla
Commissione il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del decreto, sul quale la
Commissione redige una relazione contenente le valutazioni tecniche
finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi ed ispezioni
necessari.
6. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione da parte
della Commissione, emana il provvedimento conclusivo contenente le
eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo
trasmette anche all’autorità competente ai sensi del comma 4, oltre a
quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, del decreto.
7. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del
rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il
divieto di inizio dell’attività. Analogamente provvede qualora il soggetto
interessato, previa diffida ad ottemperare entro un determinato termine,
non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori
prescritti.
8. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 6 sono trasmessi al responsabile
della struttura regionale competente, oltreché al comando provinciale dei
vigili del fuoco interessato nell’ambito della procedura di rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 17 del d.p.r.
577/1982.
ARTICOLO 11
(Stabilimenti soggetti ad altri obblighi)
1. I gestori tenuti alla presentazione della sola notifica di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto ed all’invio delle informazioni di cui
all’allegato V del medesimo decreto, trasmettono tale documentazione al
Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Commissione, alla direzione
generale dell’ARPAM, al comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente, alla Provincia ed al Comune interessato.
2. I gestori tenuti alla presentazione della relazione e della scheda di
informazione di cui all’articolo 5, comma 3, del ecreto, trasmettono tale
documentazione alla Regione, alla direzione generale dell’ARPAM ed al
comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Provincia, al Comune,
territorialmente competenti.
3. L’ARPAM effettua l’esame della documentazione di cui ai commi 1 e 2, ai
fini dell’eventuale sussistenza di pericoli di incidenti rilevanti ed
informa la Regione per l’adozione di eventuali provvedimenti.
ARTICOLO 12
(Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. I progetti di nuovi stabilimenti sono sottoposti alla procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della vigente normativa
nazionale e regionale in materia, dopo il conseguimento del nulla-osta di
fattibilità previsto dall’articolo 10, comma 3. A tal fine il responsabile
del procedimento di cui all’articolo 10 richiede l’avvio della procedura
di VIA alla competente struttura regionale.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare alla struttura
regionale competente in materia di VIA le modifiche degli impianti, dei
depositi, dei processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 del
decreto. La struttura regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, si pronuncia circa l’assoggettabilità alla
procedura di VIA.
3. Dopo l’espletamento della procedura prevista dal presente articolo,
riprende il procedimento di cui all’articolo 10.
4. Relativamente alle procedure per gli stabilimenti soggetti anche
all’attuazione della direttiva 96/61/CE, l’autorità competente è quella
individuata con delibera della Giunta regionale n. 1073/2002.
ARTICOLO 13
(Informazioni sulle misure di sicurezza)
1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a
notifica, porta tempestivamente a conoscenza della
popolazione interessata, nelle forme e con modalità più
adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, del decreto e relative all’allegato V allo
stesso.
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere
chiare e semplici, affinché siano comprese da tutti i cittadini
interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati
nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui
all’allegato V al decreto.
3. Il Comune è tenuto a fornire le informazioni previste dal
presente articolo alle persone che potrebbero essere coinvolte
in un incidente rilevante in uno degli stabilimenti di cui agli
articoli 9 e 10. Tali informazioni devono anche essere
permanentemente tenute a disposizione del pubblico.
4. La diffusione delle informazioni inerenti il rapporto di
sicurezza, presso la popolazione interessata, avviene tramite i
Comuni con le modalità previste dall’articolo 22 del decreto.
5. Il Comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la
popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di
emergenza esterni di cui all’articolo 6, nonché delle misure
eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di
cui all’articolo 5.
ARTICOLO 14
(Consultazione della popolazione)
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all’articolo
10, la popolazione interessata deve essere messa in grado di
esprimere il proprio parere, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del decreto, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12
dello stesso.
2. Deve essere altresì acquisito il parere della popolazione
interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi
insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti,
analogamente a quanto disposto dal comma 1.
3. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla
costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di
impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di
comporre conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2,
del decreto.
4. Nell’ambito dell’espressione del parere previsto ai commi 1,
2 e 3, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni
costituite, debbono pervenire in forma scritta.
5. Per l’approvazione del piano di emergenza esterno di cui
all’articolo 6, deve essere altresì consultata preventivamente la
popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste
dal regolamento di cui all’articolo 20, comma 6, del decreto.
ARTICOLO 15
(Misure di controllo)
1. L’ARPAM effettua le verifiche ispettive di cui all’articolo 25 del
decreto in collaborazione con l’ispettorato regionale dei vigili
del fuoco, nonché altri enti la cui competenza sia ritenuta
necessaria ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 25 del decreto ed all’articolo 5
della l.r. 60/1997. Gli oneri relativi sono posti a carico dei
gestori; fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 29, comma 2, del decreto, si applica il tariffario
dell’ARPAM, approvato ai sensi dell’articolo 21 della l.r.
60/1997. Le entrate derivanti dall’applicazione delle misure di
controllo vengono incamerate dalla Regione e da questa
utilizzate per le finalità di cui al presente comma.
2. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati
ndipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di
cui all’articolo 9, comma 1, del decreto.
3. La Regione si avvale dell’ARPAM, in collaborazione con
l’ispettorato regionale dei vigili del fuoco, per il controllo sulle determinazioni relative al rapporto di sicurezza, di cui agli
articoli 9 e 10.
4. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e
può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese
quelle supplementari, che servano per effettuare un’adeguata
valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le
probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un
incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di
intervento regionale di cui all’articolo 5.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, la
Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni
necessarie, relative agli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
decreto, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla
legislazione vigente, anche secondo quanto disposto
dall’articolo 17, comma 1, del decreto.
6. La Regione definisce il programma regionale di controllo
concernente gli stabilimenti di cui alla presente legge, sentite le
Province, contestualmente alla pubblicazione annuale del
relativo elenco.
7. Per l’istituzione di una struttura presso l’ARPAM che curi gli
adempimenti attribuiti dalla presente legge vengono utilizzate le
risorse finanziarie di cui all’articolo 19, anche con le modalità di
cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 60/1997.
ARTICOLO 16
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello
studio di sicurezza integrato, previsto dall’articolo 5, comma 2, è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.329,14 a euro 61.974,83. La sanzione è
ridotta ad un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza
integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dallo stesso articolo 5, comma 2.
2. La mancata comunicazione da parte del gestore alla
Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui,
rispettivamente, all’articolo 5, comma 3, lettera a), all’articolo
11, comma 4, ed all’articolo 12, comma 2, del decreto, è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.
3. La Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto
di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto, invita il gestore
all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta
giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati
motivi, disponendo contestualmente la sospensione dell’attività
che sia stata eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non
ottemperi all’invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello
stabilimento o di un singolo impianto o di parte di esso.
4. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel
rapporto di cui all’articolo 8 del decreto, ovvero delle prescrizioni
integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione
diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro il
termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile
esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di
mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell’attività per il
tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle
prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore
a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione
ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di
un singolo impianto o di parte di esso.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo sono irrogate dalla Regione che ne incamera i proventi
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, terzo capoverso.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 17
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a
decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra
Stato e Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs.
112/1998, fermo restando quanto disposto dal suo articolo 7.
ARTICOLO 18
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs.
334/1999.
2. Gli articoli 41 (Funzioni della Regione) e 42 (Funzioni delle
Province) della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, concernente il
riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali, sono abrogati.
ARTICOLO 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del
d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione
della presente legge, decorrenti dal 2004, si provvede con le
risorse finanziarie conseguenti alla stipula dell’accordo di
programma ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 49 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo). Per le finalità della presente
legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
necessarie variazioni ed integrazioni al bilancio in corso ed al
Programma operativo annuale (POA).
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 04 ottobre 2004.