Copyright © AmbienteDiritto
Regione Basilicata
Legge Regionale n. 11 del 22 febbraio 2005
“Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria “B”, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”.
(B.U.R. Basilicata n. 14 del 23 febbraio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in
relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a
scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta
all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di
seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall’articolo 29,
comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di seguito
denominato Decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico,
definendo, altresì, l’autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici
che devono essere consultati.
ARTICOLO 2
Nulla osta – Domanda e autorità competente
1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a
nulla osta preventivo in relazione:
all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
alle conseguenze di eventuali incidenti;
alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
2. L’autorità competente al rilascio del Nulla Osta di cui al comma 1, di
seguito denominata Autorità, è individuata nel Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria U.S.L. n.2 di Potenza, per il territorio dell’intera Provincia di
Potenza, e nel Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.4 di Matera,
per il territorio dell’intera Provincia di Matera, previo parere tecnico
obbligatorio della commissione per la radioprotezione, organismo tecnico
consultivo, di seguito denominata Commissione, disciplinata dal successivo
articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata all’Autorità in relazione alla località
di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo
di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine
radiogene, al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono
impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti,
all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei
rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all’esercizio della
pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata da una relazione tecnica
recante gli elementi di cui all’articolo 79 del Decreto, redatta e firmata
dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del Decreto.
5. Le modalità di cui al comma 2 e al comma 3 si osservano anche per le domande
relative alla modifica del nulla osta.
ARTICOLO 3
Commissione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 230/95
1. E’ istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale organismo tecnico
consultivo di cui all’articolo 29, comma 2, del Decreto, rispettivamente presso
la ASL n.2 di Potenza e presso la ASL n.4 di Matera, ciascuna competente
sull’intero ambito territoriale della medesima Provincia.
2. La Commissione per la Radioprotezione è composta da:
un esperto qualificato di 3° grado di cui all’articolo 78 del Decreto, iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati presso l’Ispettorato Medico Centrale del Ministero del Lavoro;
un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;
un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del Decreto e iscritto nell’elenco nazionale presso il Ministero del Lavoro;
un rappresentante del Dipartimento Provinciale dell’ARPAB;
un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro;
un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
il responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con funzioni di presidenza.
Per i componenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere previsti
i sostituti e nel caso del presidente un suo delegato.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo della ASL
competente.
3. Qualora non reperibili presso strutture pubbliche regionali le figure
professionali di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 2, si ricorre a
professionisti esterni con i quali vengono stipulate specifiche convenzioni
sulla base di parametri e modalità di remunerazione stabiliti, previa intesa,
dai Direttori Generali delle due Aziende Sanitarie competenti.
4. La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2
del presente articolo, è indispensabile per la validità delle sedute della
Commissione.
5. Alla Commissione per la Radioprotezione sono attribuiti i seguenti compiti:
esprime all’Autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del Nulla Osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto;
fornisce alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
6. La Commissione dura in carica tre anni.
ARTICOLO 4
Nomina della Commissione
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n.2 di Potenza e n.4
di Matera, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su
proposta dei rispettivi Responsabili delle UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica e su
designazione degli enti di cui al comma 2 del precedente articolo, nominano i
componenti, previa verifica del possesso dei requisiti.
ARTICOLO 5
Regolamento organizzativo della Commissione
1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni dall’insediamento, provvede a
dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 4 dell’articolo 3, definisce:
l’ordine di priorità delle riunioni;
le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
il numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3.
ARTICOLO 6
Procedimento
1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai sensi
dell’articolo 9 viene inoltrata all’Autorità la quale la trasmette celermente
alla Commissione per il parere tecnico obbligatorio.
2. La Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi, può
eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o saranno installati gli impianti
radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del parere.
3. L’Autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della
Commissione, provvede con proprio decreto al rilascio o al diniego del nulla
osta.
4. L’intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non
oltre 120 giorni dalla ricezione della domanda.
ARTICOLO 7
Contenuto del nulla osta – Prescrizioni
1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:
alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;
all’eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell’ambiente;
agli aspetti della radioprotezione del paziente.
ARTICOLO 8
Aggiornamento, variazioni, modifiche
1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla
osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per il parere alla
Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria
competenza, dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.Lgs. n.230/95,
relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l’aggiornamento
della documentazione originariamente prodotta di cui al comma 3 dell’articolo 2.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche
del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute
sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla
osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta,
l’Autorità non abbia comunicato l’avvio del procedimento di modifica del nulla
osta.
3. Il nulla osta deve essere modificato dall’Autorità nei seguenti casi:
ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;
su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
su richiesta degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 9
Cessazione, revoca, sospensione
1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere
comunicato all’Autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta
dall’esperto qualificato, di cui all’articolo 77 del Decreto, che attesti, in
particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta inerenti la
disattivazione dell’impianto.
3. L’Autorità, previo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede
alla autorizzazione delle operazioni di disattivazione dell’impianto.
4. Al termine delle operazioni di cessazione dell’attività l’esercente trasmette
all’Autorità una relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato, che attesti
l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l’attività
è stata effettuata.
5. L’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 4 provvede alla revoca del nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla
Commissione, sulla conclusione della disattivazione stessa, che dimostri la
mancanza di vincoli di natura radiologica dell’attività esercitata e la corretta
sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
ARTICOLO 10
Procedure per la variazione di titolarità dell’impianto
1. In caso di variazione della titolarità dell’impianto il titolare e il
subentrante ne danno comunicazione all’Autorità, la quale su parere conforme
della Commissione dispone la necessaria voltura nel Registro di cui all’articolo
successivo.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta
la revoca del nulla osta e la cancellazione dell’impianto dallo specifico
Registro di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 11
Istituzione del Registro
1. L’Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati all’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al
suo aggiornamento.
2. L’Autorità provvede all’iscrizione nel Registro dell’impianto al quale viene
rilasciato il nulla osta.
ARTICOLO 12
Vigilanza
1. Alla Commissione spetta il compito di vigilanza.
ARTICOLO 13
Spese
1. Le spese di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono liquidate e pagate dalle
Aziende Sanitarie competenti e gravano sulle risorse attribuite nell’ambito del
Fondo Sanitario Regionale, previa adeguata rendicontazione al Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
2. Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma 1 dell’articolo 6,
dal comma 3 dell’articolo 8, dal comma 1 dell’articolo 10 e dall’articolo 11
della presente legge sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti il
nulla osta, in conformità all’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 241/00
(Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti connesse ed esposizioni mediche).
3. La individuazione e la tariffazione delle spese di cui al comma 2 viene
effettuata, previa intesa, dalle Aziende Sanitarie competenti.
ARTICOLO 14
Disposizioni finali e transitorie
1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all’impiego di radiazioni ionizzanti
di categoria B per le attività comportanti esposizione a scopo medico, già
rilasciate ai sensi del DPR 13 febbraio 1964, n.185 “Sicurezza degli impianti e
protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare”,
devono chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti medesimi secondo
le modalità di cui all’articolo 2, entro due anni dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
norme del Decreto.
ARTICOLO 15
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 febbraio 2005
BUBBICO