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Circolare 18 novembre 2005, n. 6649
Ministero delle Attività Produttive. Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile.
(GU n. 292 del 16-12-2005)
Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - D.G. per l'attivita' ispettiva - Div. III
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G. della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VII
Agli assessorati alla salute delle regioni e Prov. autonome
Alle ASL - Presidi prevenzione sul lavoro
All'ISPESL: DTS e DOM
Alle associazioni di categoria interessate
E' stato posto un quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici,
destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi
occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati
«accessori di sollevamento» ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996 di trasposizione della direttiva
89/392/CEE (macchine).
Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero per la
gestione delle problematiche emergenti dall'attivita' di sorveglianza del
mercato delle macchine rientranti nel campo di applicazione della detta
direttiva e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e
politiche sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto
segue.
Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n. 459/1996
sono riportate le seguenti definizioni:
a) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle
macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per
consentirne la presa;
b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono alla
realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie,
anelli, golfari, ecc.,
risulta che i cassoni e i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna delle
definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio
terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare. Non essendo,
quindi, ne' accessori di sollevamento, ne' accessori di imbracatura non possono
essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva
comunitaria 98/37/CE.
Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti prodotti non e'
richiesto il rispetto deve disposizioni della citata direttiva relative a:
predisposizione del fascicolo tecnico;
redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita»;
apposizione della marcatura CE;
redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.
Cio' comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore
«le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti
dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze». In particolare
dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto
informazioni su: portata e sovrapponibilita',
caratteristiche dimensionali,
peso nominale,
identificazione del carico massimo e di utilizzazione,
identificazione del materiale costitutivo.
Stante quanto precede, al fine di evitare turbative di mercato e consentire agli
utilizzatori di orientare correttamente le proprie scelte, si precisa che i
fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno:
1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere la
dichiarazione di conformita' e dall'apporre la marcatura CE ai sensi della
direttiva 98/37/CE;
2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia' immessi sul
mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore finale: dare apposita
comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformita' e
la relativa marcatura CE del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti
procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformita'
alla direttiva 98/37/CE, nonche' mantenere evidenza documentale dell'adempimento
di quanto sopra.
Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte
disposizioni, e fatti salvi i provvedimenti che in materia di rispetto delle
regole della concorrenza potranno essere adottati dalla competente autorita',
saranno perseguibili per indebita applicazione della marcatura CE.
Si confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per la massima e
tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare, che si e'
ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti richiesti dagli organi di vigilanza
territoriale.
Il presente atto e' stato sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi
della direttiva 98/34/CE.
Roma, 18 novembre 2005
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del
Ministero delle attivita' produttive: Goti