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Deliberazione 23 marzo 2005
Senato della Repubblica. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(GU n. 71 del 26-3-2005)
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162
del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del
Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il
Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti
componenti, e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari.
Art. 3.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle
invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi'
le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;
b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo al minori
provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro
entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della
legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento
alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle
norme antinfortunistiche;
f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine
della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalita' organizzata.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle
collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico
del bilancio del Senato.
Art. 5.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione
disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono disciplinati da un
regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
1. La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo
insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato
una relazione sulle risultanze delle indagini.
Roma, 23 marzo 2005
Il presidente: Pera