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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.187
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
(GU n. 220 del 21-9-2005; Ripubblicato, con note, su G.U. n. 232 del 5-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente decreto sono
applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato
individuate con il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
Avvertenza:
-
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si procedera'
alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
- Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266.
- La direttiva 2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 177 del 6 luglio 2002.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - (Omissis). 2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica.
(Omissis)».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che,
se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Art. 3.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2. 2. Per le vibrazioni
trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8
ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
Art. 4.
Valutazione dei rischi
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso
non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso
banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i
produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i
lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e'
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato
mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento
ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse
le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa
operazione va distinta dalla misurazione, che richiede
l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate
ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione
del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i
relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4,
comma 2, del medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto,
in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo
3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo
intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la
giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi con le vibrazioni
meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in
ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata,
oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la
necessita'.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 8, del decreto legislativo citato nelle premesse,
e' il seguente:
«Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il
datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita'
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli
gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle
persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi entro il
31 marzo 1996 dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o piu'
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori,
allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il
datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende che occupano
fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e'
tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali
e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere
le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a
causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di
persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di
lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria
opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, puo' individuare specifici
requisiti, modalita' e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e'
per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita'
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 5.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li
riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono
superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma
di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i
rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei
principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il
minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni
provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro; e) la progettazione e l'organizzazione
dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e
sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di
riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal
freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato
superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato nelle premesse, e' il
seguente:
«Art. 3 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure generali per la protezione
della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno
pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
Art. 6.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di
lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche
effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti
dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 21 e 22, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente:
«Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede
affinche' ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita' dell'impresa in
generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.».
«Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma
4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.».
Art. 7.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal
medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994,
quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti
condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere
possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la
malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del
lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico
competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi
dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria per
tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato nelle premesse, e' il
seguente:
«Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente e
comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.».
Art. 8.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori
di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del
servizio di prevenzione e protezione.
Nota all'art. 8:
- Il testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 17, del decreto legislativo
citato nelle premesse, e' il seguente:
«d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;».
Art. 9.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in
circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga, limitatamente
al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto
conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non
sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e
organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia
sensibilmente da un momento all'altro e puo' occasionalmente superare il valore
limite di esposizione, il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto
dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su
un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si
dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione
cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello
di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di
quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede
anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando
vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni
alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano
circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 10.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche
delle direttive comunitarie.
Art. 11.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 11:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2002/44/CE vedi le note alle premesse.
Art. 12.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1,
7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo
4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7, comma 3.
Art. 13.
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del
presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori
limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure
organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite
di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al
comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce
48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto
n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 13:
- L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
(Norme generali per l'igiene del lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1956, n. 105) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 24 (Rumori e scuotimenti).».
- La voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'art. 33 del medesimo
decreto n. 303 del 1956, abrogata dal presente decreto, recava: «48 (Vibrazioni
e scuotimenti).».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi'
19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale)
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli
4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata sulla base di
una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione
delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come
elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL
e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle
vibrazioni.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai
fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione,
conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la
misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata facendo
riferimento al piu' alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita'
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul
calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto dei valori quadratici
medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in piedi),
conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma
ISO 2631-1 (1997). La valutazione del livello di esposizione puo' essere
effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al
livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure
attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere
utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli
di esposizione professionale alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo
le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere
la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore
alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere
adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da
misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di
misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita'
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione.
Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in
particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita' svolta, un lavoratore
utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di
lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle
vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le
funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.