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Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(GU n. 271 del 21-11-2005- Suppl.
Ordinario n.189)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre
2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante
linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 9 agosto 2000, recante
individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 maggio 2001, recante
requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 16 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio
2005, recante linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna
di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16
marzo 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
dell'interno, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e
per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di
minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle
operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che
comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli
idrocarburi;»;
c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di
smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli
sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei
minerali;»;
d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono sostituite dalle
seguenti: «, e quelli della sanita' e dell'interno,»;
e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «,
petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui
all'articolo 2, comma 1,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003.
- La direttiva 96/82/CE e' pubblicata in GUCE n. L 10 del 14 gennaio 1997.
- L'art. 20, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 20 (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). -
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le
modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire
la direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre,
contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi
formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione
2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva
96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario.
- L'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi'
recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1.-3. (Omissis).
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la
Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme
restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della
protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera
tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente
prevedere che provochi un incidente rilevante.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 4 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su
strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di
pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di
minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle
operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che
comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli
idrocarburi;
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di
smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli
sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonche' le soste tecniche
temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le
operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di
smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di
cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui
all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in
modo non occasionale le attivita' ivi menzionate, per i quali restano validi gli
obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3,
4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. (Omissis).
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente
decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita'
portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto
tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione, e
quelli alla sanita' e dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di
sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le
modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di
controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad
applicarsi, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono
presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, comma 1, le normative vigenti in
materia di rischi industriali e di sicurezza.».
Art. 2.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il comma 3
e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 334 del
1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Obblighi generali del gestore). - 1. Il gestore e' tenuto a prendere
tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente
decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e
di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantita' inferiori a quelle indicate
nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, e' altresi' tenuto a
provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il
documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle
appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione,
all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come
previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3. (Abrogato)».
Art. 3.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le seguenti: «; al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio»;
b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative disposizioni
comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dalla
disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie»;
d) il comma e' sostituito dal seguente:
«4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso
di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della
natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica
dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto
che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi
del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle informazioni di
cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme
dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui
all'allegato V»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al
sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;
f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato
modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali
da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente
decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio
delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al
comma 1.».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma
1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al
Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto;
al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; e al
Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, integrato ai sensi dell'art. 19 e d'ora in avanti denominato
Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti
nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le
modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello
stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se
diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la
categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli
elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le
conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, o
per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'art. 15,
comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i
prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di
recepimento delle relative disposizioni comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso
di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della
natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica
dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto
che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi
del decreto di cui all'art. 10, nonche' di variazioni delle informazioni di cui
al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme
dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui
all'allegato V.
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al
sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, puo' allegare alla
notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla
normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
eventualmente predisposto in base a regolamenti comu-nitari volontari, come ad
esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993,
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit. e norme tecniche internazionali.
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato
modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali
da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente
decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio
delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al
comma 1.».
Art. 4.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui
all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello
stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di
insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.»;
b) al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista all'articolo 5, comma
3,» sono eliminate.
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un
rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'art. 7, comma 1, e'
parte integrante, deve evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state
adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per
l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi
impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento
dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante
nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di
cui all'art. 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorita'
competente di cui all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di
incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui
all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello
stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di
insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni
dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia' previsto nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le
informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione
di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i
criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali
decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
5.-11. (Omissis).».
Art. 5.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i commi 3
e 4 sono abrogati.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 334 del
1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). - 1. Chiunque intende
realizzare uno degli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, prima di dare
inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste
dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui
all'art. 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorita' di cui all'art. 21,
comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non puo'
essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore, al fine di ottenere il parere
tecnico conclusivo, presenta all'autorita' di cui all'art. 21, comma 1, il
rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
3.-4. (Abrogati).».
Art. 6.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai commi
1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora nello stabilimento,»
sono inserite le seguenti: «ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici
a lungo termine,».
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 11, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti gli stabilimenti soggetti
alle disposizioni dell'art. 8, il gestore e' tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza
interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui
all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti
e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle
conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente
rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se
necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti
nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi
termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del
piano di emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le
forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello
stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo
termine.».
Art. 7.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute
dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8, individua gli
stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la
probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante
possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e,
eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del
pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione
delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per
la predisposizione dei piani di emergenza esterni. 2-ter. Il Comitato, in attesa
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis,
lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma
2-bis, lettera b).».
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 12, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Effetto domino). - 1. In attesa di quanto previsto dall'art. 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base
alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'art. 6 e dell'art. 8,
individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, per i quali la
probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante
possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto
e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto
domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui
all'art. 20.
2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e,
eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del
pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione
delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per
la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 72
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, accerta che:
a) avvenga lo scambio, tra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis,
lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma
2-bis, lettera b).».
Art. 8.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
e' sostituita dalla seguente:
«(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma
1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di
pianificazione dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere e
mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli
edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le
aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli
istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.»;
c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse naturale» sono
sostituite dalle seguenti: «vicino a zone residenziali, ad edifici e zone
frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad
aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di
vista naturale».
Nota all'art. 8
- Il testo vigente dell'art. 14, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione). 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza
Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che
tengano conto della necessita' di mantenere le opportune distanze tra
stabilimenti e zone residenziali nonche' degli obiettivi di prevenire gli
incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti,
quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone
residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono
aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del
decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui
al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai
piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La
variante e' approvata in base alle procedure individuate dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di
cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o
l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti
dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorita'
competente di cui all'art. 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello
stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i
provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione
favorevole dell'autorita' competente di cui all'art. 21, comma 1, in ordine alla
compatibilita' della localizzazione degli interventi con le esigenze di
sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie gia' rilasciate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, gli
enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di
pianificazione dell'assetto del territorio, della necessita' di prevedere e
mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli
edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le
aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli
istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad
edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree
ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale il gestore deve, altresi', adottare misure
tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente,
utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il comune invita il
gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorita'
competente di cui all'art. 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali
misure vengono esaminate dalla stessa autorita' nell'ambito dell'istruttoria di
cui all'art. 21.».
Art. 9.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato,» sono inserite
le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,»;
b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del
gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1,
nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti.».
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Conferenza
unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di
rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve
procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate
misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione
delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere implicazioni per i
rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai
sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero
della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda
poteri discrezionali per il proprio recepimento.
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'art. 8
vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con
effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perche' lo Stato membro
possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed
esterni e all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti
verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati
nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni
che figurano nell'allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la
procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre
1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8;
c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del
gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'art. 2, comma 1, nonche'
informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti.
4.-6. (Omissis).».
Art. 10.
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) fornisce al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni
necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e
c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15,
comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Competenze della regione). - 1. La regione disciplina, ai sensi
dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle
competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la
regione:
a) individua le autorita' competenti titolari delle funzioni amministrative e
dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalita'
per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed
il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalita' per il coordinamento dei soggetti che procedono
all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti
nell'istruttoria, nonche', nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, le
modalita' per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia
dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte
le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'art. 15, comma 3,
lettere c) e
c-bis), nonche' per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 6-quater
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Art. 11.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti» sono inserite le
seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi
di soccorso con l'organizzazione di protezione civile»;
b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono inserite le seguenti
parole: «previa consultazione della popolazione,»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di
protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli
appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei
piani di emergenza esterna esistenti.»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni
a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta
delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del 1998» sono
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure di adozione e
aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 20, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. (Omissis).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle
indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti
e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo, e l'ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di
protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al
disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se
necessario riveduto ed aggiornato previa consultazione della popolazione, nei
limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad
intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve
tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure
da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data
comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la
Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione, ferme
restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della
protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera
tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente
prevedere che provochi un incidente rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di
protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli
appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei
piani di emergenza esterna esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13, il prefetto,
d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di
emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di
emergenza esterno vale quello gia' emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n.
400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
stabilimento di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a
norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle
informazioni di cui al medesimo art. 6 e all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione
dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per
le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Art. 12.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente previsto» sono
sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a
garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). - 1. Il
Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica
disciplina prevista dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e
adotta altresi' il provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le
valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni,
fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto
che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente
insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui
all'art. 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del
rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto
preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti
necessari, rilascia il nulla osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze
per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione,
entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte
salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari,
non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di
sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il
rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei
necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare
per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' previsto
il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al
Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto,
al sindaco, nonche', per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua
fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La
partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la
presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la
presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora
ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare
alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a
garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».
Art. 13.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate te seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a
ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere
colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui
all'articolo
2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti
di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei
provvedimenti di cui all'articolo 21.».
Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 22, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal precedente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicurezza). - 1. Le informazioni e i dati
relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione
del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali
sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinche' il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 e lo
studio di sicurezza integrato di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), numero
2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore puo' chiedere
alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni
riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono
alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a
disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8, comma 9.
3. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al
comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo
ufficio.
4. Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta
tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal
gestore ai sensi dell'art. 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente
comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i
contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda
informativa di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni
persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite
da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'art.
2.
Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di
cui all'art. 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei
provvedimenti di cui all'art. 21.
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di
comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune
alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante
verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali
informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e
aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformita' all'art.
10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo
massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun
caso, essere superiore a cinque anni.».
Art. 14.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il
comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi
settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli
indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».
Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 24, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Accadimento di incidente rilevante). - 1. Al verificarsi di un
incidente rilevante, il gestore e' tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'art. 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del
fuoco il presidente della Giunta regionale e il presidente dell'amministrazione
provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e
per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni su sulle misure previste per limitare gli effetti
dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite
emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le
conclusioni tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e
il Dipartimento della protezione civile nonche' i prefetti delle province
limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone
per l'attuazione del piano di emergenza esterna; le spese relative agli
interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa,
e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai
fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui
all'art. 15, comma 3, lettera b).
3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi
settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli
indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».
Art. 15.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi
e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa
comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello
stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle
informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.».
Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 25, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di controllo, effettuate ai fini
dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate
nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21, consistono in verifiche
ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione
della sicurezza.
1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi
e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa
comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello
stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle
informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione;
in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art. 72 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'art. 8
sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere
concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi
tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta
che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una
periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli
associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno
annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al
Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la
direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorita' di
controllo.
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore tutte le
informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione
della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o l'entita'
dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della
predisposizione del piano di emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'art. 2,
comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
Art. 16.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure integrative prescritte
dall'autorita' competente» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di
controlli ai sensi dell'articolo 25,»;
b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate;
c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 14, comma 6».
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui
all'art. 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 o di redigere
il documento di cui all'art. 7 entro i termini previsti, e' punito con l'arresto
fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'art. 6,
comma 5, e' punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non pone in
essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali
misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di
controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli obblighi previsti
dall'art. 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, qualora si accerti che non sia
stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure
di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative
prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi
dell'art. 25, l'autorita' preposta al controllo diffida il gestore ad adottare
le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni,
prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata
ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario
all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di
sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorita'
preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di
un singolo impianto di una parte di esso.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il
sistema di gestione di cui all'art. 7, comma 2, e' punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'art. 10, il rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8 o il documento di cui all'art. 7, comma 1, e' punito
con l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui all'art. 11, all'art. 12,
comma 2, e all'art. 14, comma 6, e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. Alla violazione di cui all'art. 22, comma 3, si applica la pena prevista
all'art. 623 del codice penale.».
Art. 17.
1. L'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' abrogato
Art. 18.
1. L'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituito
dall'allegato A al presente decreto.
Art. 19.
1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il punto
IV B e' sostituito dal seguente:
«B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze degli incidenti
rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o adeguata cartografia delle
zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo
stabilimento.».
Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'allegato II, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato II
Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8
I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento
in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti.
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.
II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento.
A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione
geografica, dati meteorologici. Geologici, idrografici e, se del caso, la sua
storia.
B. Identificazione degli impianti e di altre attivita' dello stabilimento che
potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.
C. Descrizione delle zone in cui puo' verificarsi un incidente rilevante.
III. Descrizione dell'impianto.
A. Descrizione delle principali attivita' e produzioni delle parti dello
stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di
rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente
rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure
preventive previste.
B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalita' operative.
C. Descrizione delle sostanze pericolose:
1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:
- identificazione delle sostanze pericolose:
denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
- quantita' massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli,
sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;
3) proprieta' fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in
condizioni anomale prevedibili.
IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione.
A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti
rilevanti e delle loro probabilita' o delle condizioni in cui possono prodursi,
corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel
determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto;
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze degli incendi
rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o adeguata cartografia delle
zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo
stabilimento.
C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per
garantire la sicurezza degli impianti.
V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un
incidente.
A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un
incidente rilevante.
B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.
C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.
D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per
l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'art. 11.».
Art. 20.
1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente: «i) organizzazione e
personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione dei
rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione.
Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e
relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese
subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;
b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente: «v) pianificazione
di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le
prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per
elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte
a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al
personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora
nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese
subappaltatrici;».
Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell'allegato III, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato III
Principi previsti all'art. 7 e informazioni di cui all'art. 8, relativi al
sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della
prevenzione degli incidenti rilevanti.
Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto
dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento
di cui all'art. 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti
rilevanti presentati dallo stabilimento:
a) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovra' essere definita
per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del
gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
b) il sistema di gestione della sicurezza dovra' integrare la parte del sistema
di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilita',
prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione
della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:
i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto
alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello
dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in materia di formazione
del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del
personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;
ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e
applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli
rilevanti derivanti dall'attivita' normale o anomala e valutazione della
relativa probabilita' e gravita';
iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per
l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto,
dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la
programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o
per la progettazione di nuovi impianti: processi o depositi;
v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per
identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi
sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in
modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una
formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il
personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di
imprese subappaltatrici;
vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la
valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza
adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in
caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del
gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per
poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro
analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;
vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla
valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della
sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della
politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della
direzione.».
Art. 21.
1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1 le parole: «La Societa' ha presentato la relazione di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate;
b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla seguente:
«gestore.»;
c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il seguente: «Riportare
le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo
stabilimento»;
d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino: «- riportare una
cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i
confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e
amministrative»;
e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del
Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti:
«Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»;
f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» e' inserita la
seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;
g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a: «... desunte
dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni
debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui
all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del
presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati
predisposti, il gestore dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di
sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III,
lettera c), punto v)»;
h) alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente: «Informazioni per le
autorita' competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello
stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza
esterno. Quando il PEE non e' stato predisposto o non e' previsto dalla
normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».
Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'allegato V, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato V
Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i
lavoratori
(omissis)
Art. 22.
1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le
parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».
Nota all'art. 22:
- Il testo vigente del titolo dell'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Criteri
armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui
all'art. 8, comma 10».
Art. 23.
1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 334 del 1999»:
a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di
informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del
1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di
cui al suddetto articolo 7, comma 2;
d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11
tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11,
tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonche' al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
dell'interno, della salute, delle attivita' produttive e per i beni e le
attivita' culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la
formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle
relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad
integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del
1999. Dette linee guida tengono conto della necessita' di prevedere e mantenere
opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le
zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra gli stabilimenti e gli
istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro
conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e
dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di
incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli
strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di
tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e
sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo
dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
Note all'art. 23:
- Per il decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 334, vedi note alle premesse.
- Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma 1, 11, 2, comma 1 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' recitano:
«Art. 6 (Notifica). - 1. (Omissis).
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le
modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello
stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se
diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la
categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica;
e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli
elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le
conseguenze.
3.-4. (Omissis).
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al
Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per
territorio le informazioni di cui all'allegato V.
6. (Omissis).
«Art. 7 ( Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). - 1. Al fine di
promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello
di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di
gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1,
deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa
consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato
III.
3.-5. (Omissis).».
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un
rapporto di sicurezza.
2.-11. (Omissis).».
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti gli stabilimenti soggetti
alle disposizioni dell'art. 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza
interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente
della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia' assoggettati alla disciplina
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui
all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti
e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle
conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente
rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se
necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque,
non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi
termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del
piano di emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le
forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello
stabilimento.».
- Per l'art. 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, vedi note all'art. 8.
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o
superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2.-5. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137.».
Art. 24.
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Pisanu, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato A
(previsto dall'art. 18, comma 1, che sostituisce l'allegato I al decreto
legislativo n. 334 del 1999)
(omissis)