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Decreto 14 settembre 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme di illuminazione delle gallerie stradali.
(GU n. 295 del 20-12-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice
della strada» che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la
competenza ad emanare le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi;
Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938,
inerente la «sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con
particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001, contenente
disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza
nelle gallerie;
Vista la norma UNI 11095/2003 - «Illuminazione delle gallerie stradali», che
fornisce le prescrizioni per l'illuminazione delle gallerie in modo da garantire
il corretto livello di percezione visiva all'interno delle stesse e nelle zone
immediatamente adiacenti;
Considerata la notevole entita', in termini di numero e lunghezza, delle
gallerie stradali presenti sul territorio nazionale ed il ruolo strategico che
esse svolgono nella rete italiana ed europea;
Considerato l'impatto dell'attuazione del presente decreto, sia in termini di
miglioramento della sicurezza stradale e conseguente riduzione dei costi sociali
dell'incidentalita', sia in termini di costi necessari per l'adeguamento dei
sistemi di illuminazione delle gallerie con attenzione al contenimento dei
consumi energetici;
Considerata la necessita' di contemperare l'esigenza di realizzare il
miglioramento infrastrutturale in tempi ristretti con quella contrapposta di
tutelare la regolarita' della circolazione stradale mediante l'inserimento di
cantieri distribuiti e coordinati nel tempo e nello spazio;
Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' espresso con voto
n. 12 emesso dalla quinta sezione in data 4 maggio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 2001,
limitatamente agli aspetti illuminotecnici. L'illuminazione delle gallerie
stradali ed autostradali, con traffico totalmente o parzialmente motorizzato,
esistenti e di nuova realizzazione, deve essere progettata e verificata secondo
le indicazioni contenute nella norma UNI 11095/2003 e secondo quanto previsto
nel presente decreto.
2. Il progettista in accordo con la committente puo' utilizzare modelli e/o
sistemi di calcolo diversi purche' vengano rispettati e documentati, con
assunzione di responsabilita', i livelli di sicurezza e di prestazioni attesi
fissati dalla norma.
Art. 2.
Progettazione
1. La progettazione illuminotecnica delle gallerie, ivi compresa quella dei
relativi impianti di illuminazione deve essere condotta da un progettista di
comprovata esperienza specifica, oltre che nel rispetto della norma UNI
11095/2003, anche in osservanza dei seguenti criteri:
a) ottimizzazione di modalita' e tempi di installazione manutenzione, in
funzione di:
i. regolarita' dell'esercizio della galleria;
ii. sicurezza della circolazione, anche durante le operazioni di manutenzione
all'impianto, nei casi in cui sia prevista la circolazione;
b) affidabilita' di funzionamento;
c) durabilita' dei componenti e del sistema;
d) decadimento dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione (fattore di
manutenzione);
e) integrazione dell'impianto di illuminazione con altri eventuali sistemi di
sicurezza;
f) ottimizzazione dei costi di installazione, gestione e manutenzione.
2. Nelle gallerie di nuova realizzazione, la determinazione della velocita' di
progetto illuminotecnico coincide con la velocita' di progetto determinata
secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001.
3. Nelle gallerie esistenti, la determinazione della velocita' di progetto
illuminotecnico, quale parametro convenzionale, e' effettuata sulla base delle
caratteristiche geometriche ed ambientali e, comunque in via cautelativa, dovra'
essere non inferiore alla velocita' localmente prescritta per il tratto
interessato, incrementata di 10 km/h.
4. Ai fini della scelta della luminanza di entrata, la distanza di riferimento
va determinata con la velocita' di progetto illuminotecnico di cui ai commi 2 e
3 e utilizzando, tra i diagrammi dell'appendice B della UNI 11095/2003, i
diagrammi B1 e B2 per strade bagnate e cielo coperto o il diagramma B3 per
condizioni di cielo sereno (quest'ultimo diagramma avente valore convenzionale
solo ai fini illuminotecnici), applicando poi, tra le sopracitate combinazioni
di condizioni del cielo e relativo diagramma, la combinazione che da' luogo alla
luminanza di entrata maggiore, da porre a base del dimensionamento dell'impianto
di illuminazione.
5. La soglia di 400 m indicata al punto 6.5 della norma UNI 11095/2003 e'
elevata a 500 m.
Art. 3.
Verifiche
1. Le verifiche illuminotecniche delle gallerie esistenti, in corso di
realizzazione e da realizzare, comprese quelle di collaudo e di esercizio,
devono essere condotte secondo le indicazioni della norma UNI 11095/2003 con
cadenze stabilite, prevedendo, oltre alle verifiche sull'illuminamento, anche
misurazioni di luminanza sia inizialmente sia durante la vita dell'impianto con
periodicita' definita in dipendenza delle caratteristiche tecniche dell'impianto
stesso.
Art. 4.
Adeguamento
1. Qualora dalle verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in corso di
realizzazione e per le quali sia gia' stato approvato il relativo progetto
illuminotecnico, non risultino soddisfatti i requisiti contenuti nella norma UNI
11095/2003, i relativi sistemi di illuminazione devono essere adeguati, ad
eccezione dei casi in cui si sia gia' provveduto ai sensi delle istruzioni
tecniche CIE 88-1990 di cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001.
2. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie
stradali esistenti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 2001,
devono essere aggiornati in funzione del presente decreto, allo scopo di rendere
tutte le gallerie rispondenti alla norma nel piu' breve tempo possibile,
compatibilmente con la disponibilita' economica dei gestori stradali e con il
mantenimento della regolarita' dell'esercizio e della sicurezza della
circolazione.
3. I programmi di cui al comma 2, relativi alle strade di interesse nazionale,
corredati dei risultati delle relative verifiche illuminotecniche, in relazione
all'attivita' di vigilanza svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, devono essere trasmessi alla Direzione generale per le strade ed
autostrade, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, ai fini
anche del comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992.
4. Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza
della circolazione nel periodo che precede tale adeguamento, i gestori stradali
devono adottare idonee misure di gestione della circolazione, nel rispetto delle
disposizioni del codice della strada.
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 133