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Decreto 15 Settembre 2005
Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(GU n. 232 del 5-10-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per
la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al
presente decreto si applica, in conformita' alle specifiche prescrizioni di
settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di
sollevamento installati nelle nuove attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure
il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del
locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali,
modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di
pertinenza dell'impianto di sollevamento;
e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le
strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di
pertinenza dell'impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio,
in cui si esercitano attivita' riportate nell'allegato al decreto ministeriale
16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si
rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e
della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di
sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d'incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti e' approvata la
regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CE
1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti
da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno
degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA),
firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformita'
alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un
livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola
tecnica.
Art. 5.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione
incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.
2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno
16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di
civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 148 del 27 giugno 1987 e' sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano
di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al
fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche
disposizioni vigenti».
3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attivita' di nuova
costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attivita' ricettive con
capacita' superiore a venticinque posti letto» dell'allegato al decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita'
ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e' sostituito dal seguente: «6.8.
Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi
altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di
soccorso, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo
II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno»
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e'
sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno
un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita' alle
specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree
di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato
almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformita' alle specifiche
disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di
incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o
diurno» dell'allegato allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2002 e'
sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad
aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe
antincendio, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il centoventesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici
di prevenzione incendi.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e
le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre
1983.
2. Disposizioni generali.
Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se
esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi
porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla
compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale
non combustibile.
Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle
pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se
posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per
le pareti del vano di corsa con il quale comunicano.
I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o
locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con
materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per
passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime
indispensabili.
All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale
delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli
impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse
da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come
prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non
combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da
materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori
antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il
soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.
Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti
agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonche' nell'eventuale
piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si
possa ragionevolmente escludere ogni possibilita' d'incendio in esse.
3. Vano di corsa.
In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di
impianti di sollevamento:
in vano aperto;
in vano protetto;
in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto.
Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire
compartimento antincendio; in tal caso e' sufficiente che le pareti del vano di
corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed
ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.
3.2. Vano protetto.
Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i
seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e
porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste,
le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del
macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono
avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli
eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi
all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al
fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto
stabilito al punto 2;
tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura
automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del
compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo.
Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono
soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a
tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di
soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. E'
consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale
che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai
successivi punti 7 e 8;
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e
porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste,
le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del
macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono
avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli
eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi
all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al
fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto
stabilito al punto 2;
le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente
ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto,
ovvero verso filtri a prova di fumo.
4. Accessi al locale del
macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro.
Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario,
se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonche'
agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso
spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo.
Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli
accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso
spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in
sovrappressione.
Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di
sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio devono
essere chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate
fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e
le tubazioni devono essere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di
trattenere l'olio.
Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e
chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi
caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa.
5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di
rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del
locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario
devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni
anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia
garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale
non combustibile.
L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del
macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e
realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della
superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di:
0,20 m2 per il vano di corsa;
0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge
di rinvio, se esiste.
Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano
e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti
atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili
ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di
diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti,
per esso non e' richiesta aerazione.
La canalizzazione di aerazione del vano puo' attraversare il locale del
macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la
canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del
locale del macchinario, se esiste, puo' attraversare il vano di corsa ed il
locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell'edificio, purche'
garantisca la prevista compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva.
Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento,
quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio lo richiedono, prima che
la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento,
previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio,
devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a
qualunque passeggero di uscire.
In prossimita' dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere
disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti
elettrici.
Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di
spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di
natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano
tarati a una temperatura nominale d'intervento tale che intervengano dopo che
l'ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente
paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio.
Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle
caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure:
tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio;
l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno
dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita,
direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore
a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;
le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del
macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere
distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a
compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;
gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se
esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori
del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella
del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle
aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all'edificio, o
attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al
fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI
60;
ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area
dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro
a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento
e comunque non inferiore a REI 60;
la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l'auto
salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime
m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno, con la chiave di sblocco,
sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere
di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato piu' corto;
le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella
richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da
quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia
alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;
i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati
dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella
richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione
secondaria di sicurezza deve essere automatico;
i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di
cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensita'
luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di
sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non
inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai
Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio
opportunamente addestrati;
un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente
la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se
esiste, ed alle aree di sbarco;
nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il
flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un
incendio; il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che
puo' essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e
l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;
gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il
funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il
tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio;
gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di
esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.
Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso,
utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle
attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di
emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle misure di cui al
punto 7, anche le seguenti:
il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire
con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio;
il locale del macchinario deve essere installato nella sommita' dell'edificio
con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo;
non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;
i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da
quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa,
che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di
aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al
fuoco almeno REI 120;
le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere stabilite
in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere
inferiori ai seguenti valori:
larghezza | 1,10 m
profondita' | 2,10 m
altezza interna di cabina | 2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore) | 1,00 m
le porte di piano e di cabina
devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o
piu' ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilita'
dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un
dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di
quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti
automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a
suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa
manovra al personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo
quando l'ascensore e' sotto il controllo dei vigili del fuoco;
un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili
del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso;
per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente una
scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa
attraverso la relativa botola;
per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all'interno della cabina
non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio.
L'uso degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso ogni porta di
piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione «Non
usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione e'
sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano
principale servito e di tutti gli altri piani da cui si puo' accedere
dall'esterno.
In caso d'incendio e' consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di
soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di
settore. Inoltre, e' proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di
corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di
lavoro, nonche' depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento
dell'ascensore.
I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere
segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.