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Decreto 18 novembre 2005, n. 1105
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali. (Decreto n. 1105/05).
(GU n. 285 del 7-12-2005)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti
per l'imbarco, il traporto e lo sbarco di merci pericolose e in particolare
l'art. 3, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare, per la
navigazione nazionale, misure ritenute equivalenti a quelle del codice IMDG;
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo
sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
Vista la circolare n. 310474/MP del Ministero della marina mercantile del 1°
agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei
contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo
stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
Vista la circolare n. 310476/MP del Ministero della marina mercantile del 1°
agosto 1974, recante norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di
veicoli cisterna stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato
liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante
riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che
attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed
in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in
particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento dei traffici,
emanare norme. equivalenti a quelle che attualmente disciplinano il trasporto
marittimo di merci pericolose a bordo delle navi che effettuano navigazioni
nazionali;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica si applicano le definizioni
contenute nella vigente normativa nazionale in materia di sicurezza della
navigazione.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le presenti norme si applicano a bordo delle navi mercantili in viaggi
tra porti nazionali che effettuano il trasporto di merci pericolose.
Art. 3.
Contenitori e veicoli cisterna
1. I contenitori cisterna collaudati prima del 31 luglio 2005, rispondenti
alle norme di cui alla circolare n. 310474/MP del 1° agosto 1974, possono
continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di
sicurezza ivi prescritte.
2. I veicoli cisterna immatricolati prima del 31 luglio 2005, rispondenti alle
norme di cui alla circolare n. 310476/MP del 1° agosto 1974, possono continuare
ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi
prescritte.
Art. 4.
Trasporto in conformita' alle norme ADR a bordo di navi traghetto
1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito il
trasporto di:
A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonche' di contenitori e di
colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme ADR, con l'osservanza delle
seguenti prescrizioni:
a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il
conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'ADR;
b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola marcatura 0A1 o 0A2,
utilizzati per il trasporto di sostanze con viscosita' a 23° C superiore a 200
mm2/s, non devono avere una capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa
netta superiore a 30 kg;
c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in ogni caso,
l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal codice IMDG.
B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme ADR, in viaggi nazionali di
durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con
l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c) del paragrafo A.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Le circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP del 1° agosto 1974, citate in
premessa, sono abrogate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il comandante generale: Dassatti