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Decreto 19 settembre 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne.
(GU n. 1 del 2-1-2006)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
con il quale e' stato emanato il codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Visto l'art. 168 del codice della strada che, ai commi 2 e 6, stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica
a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 agosto 1980 con il quale sono
state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle
cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su
strada di materie pericolose che presentano pericolo di incendio;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 9 agosto 1980 con il quale sono
state emanate le norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle
cisterne e degli accessori dei veicoli cisterna, da adibire al trasporto su
strada di materie tossiche e di materie corrosive;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 agosto 1980 con il quale
sono state emanate norme sulle cisterne da adibire al trasporto su strada di
materie pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996 ed i relativi allegati A e B, di attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio
1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre
1999 di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per
la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio
2001 con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, ad eccezione degli allegati
A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21
dicembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che
adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE relativa
al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno
2003 di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile
2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio
2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei
veicoli a motore dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche.
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della
direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di
attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1,
che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti
anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia
oggetto del decreto stesso;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 agosto
2002 di recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno
2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/GE del Consiglio in
materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Considerato che, in relazione al progresso tecnico, il quadro normativo relativo
al trasporto di merci pericolose e' stato adeguato in relazione
all'aggiornamento periodico degli allegati A e B all'ADR, mediante le successive
modificazioni ed integrazioni alla direttiva n. 94/55/CE, e che cio' ha
determinato la progressiva disapplicazione delle pertinenti disposizioni della
previgente normativa nazionale ed in particolare di quelle recate dai decreti
ministeriali 8 agosto 1980, 9 agosto 1980 ed 11 agosto 1980;
Considerato che la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004,
che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE, ha
fornito tutti i riferimenti necessari per l'applicazione delle pertinenti norme
di unificazione europea, salvo quelli che concernano le procedure amministrative
di approvazione delle cisterne;
Considerato che in relazione al quadro normativo che regola il trasporto di
merci pericolose, si e' palesata la necessita' di semplificare le procedure
amministrative per l'approvazione delle cisterne e di adeguare ai modelli
europei la documentazione prevista per la circolazione dei veicoli;
Valutata l'opportunita' di stabilire delle procedure amministrative di
approvazione delle cisterne, in armonia con quelle gia' consolidate per le
omologazioni dei veicoli, dispositivi ed entita' tecniche;
Preso atto che per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della
classe 2 e le procedure amministrative per l'approvazione delle stesse sono
state armonizzate dalla direttiva n. 96/36/CE e successive integrazioni e
modificazioni;
Sentito il gruppo di lavoro, istituito per l'esame delle problematiche
riguardanti il trasporto di merci pericolose;
Riconosciuta la necessita' di attuare procedure di approvazione delle cisterne
in relazione a quanto previsto dalle norme di unificazione europea indicate
negli allegati tecnici alla direttiva n. 94/55/CE;
Valutata la necessita' di ridefinire univocamente la documentazione necessaria
per la circolazione nazionale dei veicoli che ricadono in ambito
dell'applicazione dell'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale 3 maggio
2001 n. 277;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle
cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli
adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi
di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/55/CE e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Procedure di approvazione - Competenze
1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al
trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente
normativa, sono assimilate alle entita' tecniche previste dal decreto
ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per
l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione della singola cisterna, nonche' per l'effettuazione
dei controlli iniziali e straordinari delle cisterne medesime.
3. Gli Uffici motorizzazione civile dei settori trasporti dei SIIT sono
competenti per l'effettuazione delle prove periodiche delle cisterne di cui
all'art. 1, secondo le prescrizioni contenute negli allegati tecnici della
direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabiliti i
modelli dei certificati da rilasciare a seguito della effettuazione delle
operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonche' le modalita' di rilascio.
5. Le procedure per l'approvazione delle cisterne, in quando entita' tecniche,
sono quelle previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, tenuto
conto di quanto riportato dalle norme di unificazione europee richiamate negli
allegati tecnici della direttiva n. 94/55/CE, secondo le disposizioni impartite
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 1 dell'art. 4.
Art. 3.
Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose
1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato
di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose
in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del
certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla
circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
Art. 4.
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente
decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, la
circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in ambito nazionale e'
regolata dalla previgente normativa.
Roma, 19 settembre 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 126