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Decreto 4 aprile 2005, n. 95
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
(GU n. 130 del 7-6-2005- Suppl. Ordinario n.105)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da
diporto e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' di informazione, in attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8
paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato
in data 12 gennaio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza generale del 10 gennaio 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota
n. 3245 del 21 febbraio 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed
esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
ed impiegate esclusivamente in attivita' di noleggio nelle acque marittime per
finalita'turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
a. unita' a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e
comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
b. munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto
2003, n. 275;
c. abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici,
escluso l'equipaggio;
d. adibite a navigazione internazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a. le navi da diporto - cosi' come definite dall'articolo 1 lettera b) comma 3
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 lettera a)
della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante contratti di
noleggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, a 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante: «Norme sulla navigazione da
diporto» e successive modificazioni e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
marzo 1971, n. 69.
- L'art. 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, cosi' recita:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono
sottoposte le navi di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' di informazione, in attuazione delle direttive
98/34/CE e 98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n.
19.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n. L 204.
- La direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio
1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 217 del 5 agosto 1998.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, cosi'
recita:
Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1. E' istituito il registro
delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato
«Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica
autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre sezioni nelle
quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1,
lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione
da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art.
145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti
giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto degli appositi
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da
guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le
unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi
di cabotaggio per i quali e' operante la riserva di cui all'art. 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico
di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio
mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare
servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi,
ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della
direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alla norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE
che modifica la direttiva 94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
agosto 1998, n. 201.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314,
recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di
controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime,
a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 169.
- Il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, recante: «Attuazione della
direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
2003, n. 234.
- L'art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 50/1971, come modificato
dall'art. 1, lettera a), della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante:
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161,
cosi' recita:
«3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da
diporto sono denominate:
a) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo
di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) «nave da diporto»: ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.».
Art. 2.
Denominazioni e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «Amministrazione»: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b. «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente dell'armatore
registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi;
c. «Autorita' marittime»: organi periferici secondo funzioni delegate con
direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero gli
uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione;
d. «Certificato di classe»: il documento rilasciato da una societa' di
classificazione che attesti l'idoneita' strutturale emeccanica delle navi a
determinati impieghi o servizi in conformita' alle norme ed ai regolamenti da
essa fissati e resi pubblici;
e. «Codice IMO International Life-Saving Appliances (LSA)»: indica il codice per
le sistemazioni dei mezzi di salvataggio contenuto nella risoluzione
dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO MSC.48 (66) del 4 giugno 1996;
f. «Convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente
ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in
vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle
suddette convenzioni:
1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)
firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del
1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa
esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968,
n. 777;
g. «Equipaggio»: indica le persone impiegate o impegnate in qualsiasi compito a
bordo della nave, ed include qualsiasi persona assunta direttamente, sia da un
armatore sia tramite un'agenzia di armamento, il cui luogo di lavoro abituale e'
a bordo della nave, compreso il comandante, gli ufficiali, i membri
dell'equipaggio, ed il personale addetto al catering, e ai servizi di sala e
alberghieri;
h. «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a vela come mezzo
di propulsione principale. Dovra' essere dotata di almeno un mezzo di
propulsione alternativo;
i. «Nave in disarmo» e' la condizione in cui l'impianto principale di
propulsione, le caldaie e gli impianti ausiliari non funzionano per mancanza di
alimentazione;
j. «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
k. «Nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a
un equivalente stadio di avanzamento, alla data di emanazione del presente
decreto o successivamente. Per equivalente stadio di avanzamento si intende lo
stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di
almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale dello scafo, assumendo il minore di questi due valori;
l. «Organismo tecnico»: l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva
94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita'
conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128»;
m. «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o
occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. qualsiasi persona a bordo della nave, sia in virtu' di un obbligo imposto al
comandante di trasportare naufraghi, persone in pericolo o altre persone, o a
causa di qualsiasi circostanza che, ne' il comandante, ne' l'armatore o
eventuale noleggiatore, potevano prevenire; e
3. un bambino di eta' inferiore a un anno;
n. «Persona» indica un individuo di eta' superiore ad un anno;
o. «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo, che consenta
l'ingresso della nave, nel rispetto delle condizioni meteorologiche prevalenti,
e che consenta la protezione dalla forza degli elementi;
p. «Regolamento dell'organismo tecnico»: norme tecniche predisposte
dall'organismo tecnico di cui alla lettera k);
q. «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed operativo,
escluso il pesce fresco e parti dello stesso, generato durante il normale
funzionamento della nave e soggetto ad essere smaltito in modo continuo o
periodico, ad eccezione dei liquami prodotti a bordo;
r. «Unita' a motore»: un'unita' a motore descritta nel registro e nel
certificato di registro come tale, e che ha come un unico mezzo di propulsione,
uno o piu' gruppi motore;
s. «Unita' da diporto»: indica un'unita' cosi' definita dall'Amministrazione ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive
integrazioni e modifiche;
Note all'art. 2:
- L'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Approvazione del
testo definitivo del codice della navigazione», (Gazzetta Ufficiale 18 aprile
1942, n. 93, Ediz. Spec.) cosi' recita:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita
le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di
essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni
amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano
specificatamente conferite a determinate autorita'.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, recante:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare
in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con
annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante:
«Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,
adottata a Londra il 5 aprile 1966», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
- L'art. 11 del decreto legislativo n. 169/2000 cosi' recita:
«Art. 11 (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616).
- L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi
affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto, indicato
dall'armatore.».
- Per il decreto legislativo n. 314/1998, si veda nelle note all'art. 1.
- La direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1999,
n. L 110.
- L'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, cosi' recita:
«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente
articolo e ai sensi dell'art. 17.».
- Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 50/1971, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 3.
Tipi di navigazione
1. Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di
navigazione:
a. navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti
appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza
dalla costa;
b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge
entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi
tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un
porto di rifugio su rotte sicure.
Art. 4.
Requisiti tecnici di sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita'
turistiche
1. Le navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi
alle disposizioni inerenti la sicurezza stabilite dal presente regolamento:
a. costruzione e robustezza
1. i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore
principale e ausiliario, degli impianti elettrici e degli apparati di governo
devono essere conformi alle disposizioni in materia di costruzione e robustezza
riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto,
ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dai regolamenti
dell'Organismo tecnico;
b. requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. i requisiti relativi alle linee di massimo carico devono essere conformi alle
relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento;
c. compartimentazione e stabilita'
1. le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia di
compartimentazione e stabilita' riportate nell'allegato I del presente
regolamento;
2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono essere conformi
alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti
dell'Organismo tecnico;
d. protezione contro gli incendi
1. la protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi
di tutte le navi devono essere idonee a prevenire, segnalare, limitare ed
estinguere gli incendi a bordo secondo quanto previsto dalle relative
disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e, per quanto
non previsto, dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
e. mezzi di salvataggio:
1. le navi devono essere provviste dei mezzi di salvataggio specificati
nell'Allegato I Capitolo 5 Tabella 1 «Mezzi di salvataggio» del presente
regolamento;
2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative disposizioni
riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto,
devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione e conformi al Codice IMO «Life-saving
Appliances» e dotati di materiale retroriflettente in conformita' alle
raccomandazioni della risoluzione IMO A.658(16) e relative modifiche;
f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente
regolamento, e, in generale, le disposizioni del Capitolo IV, e relativi
emendamenti GMDSS del 1988, per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in funzione
dell'area di viaggio interessata, e del Capitolo V della «SOLAS 1974»;
2. per le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non si applicano le
prescrizioni di cui alla regola IV/15.7 della Convenzione SOLAS relativa alla
duplicazione delle apparecchiature;
g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo
1. si applicano le relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente
regolamento e, per quanto non previsto, le disposizioni previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
h. prevenzione dell'inquinamento marino
1. le navi devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato
I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalla Convenzione MARPOL;
2. le navi devono applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento dei rifiuti presenti a bordo;
3. le navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo un piano per
la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure scritte per la
raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono
avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e incenerimento degli
stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL;
i. gestione della sicurezza delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi
alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento,
e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del Capitolo IX della Convenzione
SOLAS (Codice IMO «International Safety Management»);
2. tutte le navi devono essere dotate di equipaggio in conformita' ai criteri
previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre 1999 inerente
disposizioni per la composizione degli equipaggi delle navi ai fini della
sicurezza della navigazione;
j. gestione della security delle navi
1. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi
alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento e,
per quanto non previsto, alle disposizioni del Capitolo XI-2 della Convenzione
SOLAS (Codice ISPS «International Ship and Port Security Code»).
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n.
185.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della
direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i redditi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
luglio 2003, n. 168.
Art. 5.
Tipi di visite
1. Le navi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte
alle seguenti visite:
a. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attivita' di
noleggio per finalita' turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento
dei certificati di sicurezza;
b. visite di rinnovo, ogni anno;
c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo
rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o
dal suo legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio
rilasciata dall'organismo tecnico, e' annotato sul Certificato di Sicurezza
delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche di cui al successivo art.
9 comma 1 dall'autorita' marittima, o, all'estero, dall'autorita' consolare.
Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate
dall'autorita' marittima o consolare all'autorita' marittima del porto di
iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.
Art. 6.
Visita iniziale
1. La visita iniziale della nave e' finalizzata ad accertare che l'unita'
soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La visita iniziale comprende una ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento nonche' un'ispezione a secco della carena.
3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni
radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i
mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del
presente regolamento.
Art. 7.
Visite di rinnovo
1. Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di
accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale.
2. Nel caso in cui le condizioni dell'unita' non corrispondano alle indicazioni
contenute nella licenza di navigazione, l'autorita' competente, in qualunque
momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il Certificato di sicurezza, salvo
rapporto all'autorita' giudiziaria, qualora si configuri un illecito penale. Non
potra' farsi luogo a rilascio di nuovo certificato di sicurezza con annotazioni
di idoneita' al noleggio se non previa visita iniziale
dell'unita'.
Art. 8.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui
siano state ad esse apportate modifiche strutturali tali da far venir meno i
requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo
stesso perde di validita' ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre l'unita'
a visita occasionale.
2. La visita occasionale di una nave e', inoltre, disposta dall'autorita'
marittima allorche' sussistano fondati motivi per ritenere che siano venuti meno
i requisiti in base ai quali e' stato consentito l'esercizio dell'attivita' di
noleggio. L'autorita' comunica preventivamente la data della visita ed i motivi
per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre il mezzo
alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di
sicurezza perde di validita'.
4. Il proprietario della nave, dopo un periodo di disarmo di durata superiore a
dodici mesi, ha l'obbligo di sottoporre la nave ad una visita mirante ad
accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla
certificazione in vigore.
Art. 9.
Certificato di sicurezza
1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza
per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche secondo
il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al
termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai
certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.
2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici
mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle autorita'
marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza
del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi
adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rinnovato al
termine della visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato 1 e compreso negli
allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della epubblica 6 ottobre 1999, n.
407, con il quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e
successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il
materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED,
mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato
dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante:
«Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE
relative all'equipaggiamento marittimo», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, recante:
«Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di
apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994,
n. 132.
Art. 10.
Equivalenze ed esenzioni
1. Eventuali proposte per l'applicazione di standard alternativi che sono
ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento, devono essere
sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione. E' possibile raggiungere
l'equivalenza includendo requisiti piu' restrittivi per compensare eventuali
carenze e raggiungere cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
2. Le esenzioni possono essere rilasciate solo dall'Amministrazione. Le
richieste d'esenzione devono essere inoltrate all'Amministrazione e supportate
da elementi tecnici che ne giustifichino l'eventuale rilascio.
3. Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di sicurezza del
presente regolamento per una particolare caratteristica e sia possibile
dimostrare che la conformita' non e', ne' ragionevole, ne' fattibile, eventuali
proposte di soluzioni alternative devono essere sottoposte all'approvazione
dell'Amministrazione. Nell'esaminare casi specifici, l'Amministrazione dovra'
tenere conto delle precedenti prestazioni
della nave e di qualsiasi altro fattore giudicato rilevante ai fini dello
standard di sicurezza da raggiungere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 327
Allegati omessi