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Decreto 20 giugno 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modificazioni al decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004).
(GU n. 157 del 8-7-2005)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino
della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che
attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed
in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in
particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo
sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose;
Visto il punto 5 dell'allegato al decreto sopraccitato che prevede l'obbligo per
i veicoli diversi dai veicoli cisterna e veicoli trasportanti esplosivi di
essere in possesso di un documento attestante la corrispondenza al punto 5 della
risoluzione IMO A.581(14), entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
Considerato che a causa dell'elevato numero delle richieste avanzate dall'utenza
gli organismi autorizzati dall'amministrazione non sono stati in grado di
rilasciare il documento di rispondenza previsto;
Considerata, altresi', l'esigenza di assicurare il regolare traffico intermodale
dei veicoli stradali per evitare nocumento all'economia nazionale;
Decreta:
Articolo unico
Il punto 5 dell'allegato al decreto in data 13 gennaio 2004, citato in
premessa, e' abrogato e sostituito dal seguente:
«5. Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581
(14);
5.1. I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la
rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato
dall'amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati
dalla stessa entro i termini di seguito indicati:
a) i veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi all'atto dell'entrata
in vigore del presente allegato;
b) i rimanenti veicoli entro la data del 31 ottobre 2005.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 giugno 2005
Il comandante generale: Dassatti