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Decreto 20 maggio 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340.
(GU n. 167 del 20-7-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art.
1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
2004, n. 47;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto
2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21;
Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003,
che approva il programma di aiuti istituito dall'art. 38 della legge 1° agosto
2002, n. 166;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340,
concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in
materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione
del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma
dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il
regolamento») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;
Visti in particolare gli articoli 2, 7, 8 e 13 del regolamento;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 32/2004/SDG
del 20 dicembre 2004, che approva l'intesa programmatica stipulata il 2 dicembre
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e
prestiti S.p.a., e che autorizza l'impegno dei limiti di impegno quindicennali
di 14.500.000 euro annui e di 5.000.000 euro annui iscritti sul bilancio di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8179 -
articoli 1 e 2 - U.P.B. 5.2.3.10;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi da
attribuire ai sensi dell'art. 38 comma 5 della legge come disciplinati dall'art.
8 del regolamento, nonche', con riferimento alla contribuzione ai beni di
investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 38 della legge,
i beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del
prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per
ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria
di beni nonche' la durata del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 13
del regolamento. Il presente decreto individua
altresi' la misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38
comma 8 della legge.
2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 e' riferita ai
valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21, provvede ad erogare ai
beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di
cui all'art. 38 comma 6 della legge.
3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle
modalita' e delle procedure che sono definite negli atti d'obbligo e nelle
convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonche' nella convenzione
stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.
Art. 2.
Misura degli incentivi di cui all'art. 38, comma 5 della legge 1° agosto 2002,
n. 166
1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo
dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38 comma 5
della legge e' costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.
2. L'incentivo base spettante all'impresa e' costituito dal prodotto della
misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La
misura unitaria dell'incentivo base e' articolata secondo quanto riportato
nell'allegato 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed
e' articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di
bilanciamento del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonche'
della distanza tra origine e destinazione.
3. L'incentivo premiante di cui all'art. 8 del regolamento e' attribuito con
cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validita' del sistema
incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della legge. L'assegnazione di una quota
di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa,
qualora la quantita' di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia
maggiore, rispetto alla quantita' consuntivata nell'anno 2004, delle
percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresi' la misura unitaria
dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante e' calcolato sull'incremento di
treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalita' ed
alle condizioni di cui all'allegato 2.
4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola
impresa e' limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l'incentivo
base all'impresa stessa per il medesimo anno.
Art. 3.
Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata del periodo
minimo di inalienabilita' e di utilizzo dei beni contribuiti ai fini dello
sviluppo del trasporto di merci per ferrovia.
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo
del trasporto ferroviario delle merci per i quali e' possibile accedere ai
contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica e purche' ricadenti
nelle condizioni previste dall'art. 16 comma 3 del regolamento:
a) locomotori per trazione o manovra;
b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
c) carri cisterna per merci pericolose;
d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;
e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;
f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;
g) gru a portale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi
per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto
combinato accompagnato e non accompagnato nonche' di carri cisterna per merci
pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite
dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio
2001.
2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l'ammontare
complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite, per
soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonche' la
durata del periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 13 del regolamento
sono individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della percentuale
degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto
all'art. 7 comma 2 del regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i quali siano
stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere
sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni,
a decorrere dalla data di acquisto, pari a quanto stabilito nell'allegato 3.
Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la
durata del leasing si estende al periodo di non alienabilita' del bene. Se la
durata del leasing e' inferiore al periodo di non alienabilita', deve sussistere
l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell'operazione, alla
scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.
4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di
gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al
presente articolo, l'impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei
beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel
piano pluriennale di attivita' di cui all'art. 13 del regolamento.
Art. 4.
Misura delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 38, comma 8,
della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.
1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonche' all'assistenza tecnica
previsti, dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli
interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo, e' destinato - a
valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro
3.290.625,00, pari allo 0,9% delle risorse di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del
regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di
euro 219.375,00.
Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo sulla
legittimita' degli atti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2005
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005 Ufficio di controllo sugli
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8,
foglio n. 121
Allegato 1
Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2
=====================================================================
|Incentivo unitario (Euro per treno
Tipologia di trasporto | chilometro
=====================================================================
Trasporto combinato come definito |
all'art. 2 del regolamento | 2.00
---------------------------------------------------------------------
Trasporto di merci pericolose per |
ferrovia come definito all'art. 2 |
del regolamento | 2.00
I valori riportati nella
tabella soprastante sono modificati come segue, in dipendenza delle distanze
coperte dal trasporto nonche' del grado di bilanciamento dello stesso, come
definito all'art. 2 del D.P.R.:
1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:
Incentivo unitario modificato = 2.00* [1+ (400 - PF)/ 400] Euro
dove:
PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita all'intero percorso
del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze
comprese fra 50 e 100 km si considera, ai soli fini del calcolo dell'incentivo
unitario modificato, PF = 100 km.
2. Qualora su una o piu' relazioni di traffico, individuate da stessa origine e
destinazione, sia consuntivato a fine anno, nell'ambito del singolo rapporto
contrattuale tra impresa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
cui all'art. 9 del D.P.R., un bilanciamento delle unita' di carico intermodale o
delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore
dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il trasporto e'
incrementato, relativamente ai treni*km di tali relazioni, di 0.50 Euro.
Allegato 2
Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante; determinazione
delle soglie minime di incremento necessarie all'attivazione dell'incentivo
premiante ai sensi dell'art. 2.
=====================================================================
Incremento percentuale|Incremento percentuale|
delle quantita' di |delle quantita' di |
treni chilometro |treni chilometro |
effettuati |effettuati |
dall'impresa nell'anno|dall'impresa nell'anno|
2005 rispetto all'anno|2006 rispetto all'anno|
2004, superato il |2004, superato il |
quale si percepisce |quale si percepisce |Incentivo premiante
l'incentivo premiante |l'incentivo premiante |(Euro per treno
(1) |(2). |chilometro)
=====================================================================
5% | 10.00% | 1,5
(1) L'incentivo premiante e'
erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il
valore relativo al 2004.
(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di treni-chilometro
effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%.
Allegato 3
Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento e durata del
periodo di inalienabilita', ai sensi dell'art. 3
====================================================================
| | | |Durata
| | | |del
| | | |periodo
| | | |di ina-
| | | |lienabi-
| | | |lita'
| | | |e del
| | | |periodo
| | | |sottopo-
| | | |sto a
| | | |vincolo
| | | |di
| |Ammontare | |utilizzo
| |massimo |Limite del |ovvero
| |complessivo di|contributo per|leasing
| |fondi |categoria di |numero
|Percentuale di|erogabili per |bene e per |di anni
|contributo sul|categoria di |impresa |dalla
Categoria di |prezzo di |bene (migliaia|(migliaia di |data di
beni |acquisizione |di euro) |euro) |acquisto
====================================================================
Locomotori per| | | |
trazione (1) | 7,5-15 | 10.250 | 5.125 | 10
--------------------------------------------------------------------
Locomotori per| | | |
manovra (1) | 7,5-15 | 1.200 | 600 | 10
--------------------------------------------------------------------
Carri per | | | |
trasporto | | | |
combinato | | | |
accompagnato e| | | |
non | | | |
accompagnato | | | |
(1) | 7,5-15 | 10.500 | 5.250 | 7
--------------------------------------------------------------------
Carri cisterna| | | |
per merci | | | |
pericolose | 7,5-15 | 4.250 | 2.125 | 7
--------------------------------------------------------------------
Casse mobili | | | |
UIC/CEN | 30 | 51.000 | 25.500 | 7
--------------------------------------------------------------------
Tank container| | | |
per merci | | | |
pericolose | 30 | 17.500 | 8.750 | 7
--------------------------------------------------------------------
Gru semoventi | | | |
per la | | | |
movimentazione| | | |
di UTI | 30 | 6.500 | 3.250 | 5
--------------------------------------------------------------------
Gru a portale | 30 | 14.500 | 7.250 | 7
(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante
«Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla
percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si
riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal
regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.