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Decreto 28 aprile 2005
Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
(GU n. 116 del 20-5-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe,
delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, di
approvazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante
l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio
per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio
dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35
kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 30.000
kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili
liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli
inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli
insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.
4. Piu' apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali
direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico
impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli
apparecchi. All'interno di una singola unita' immobiliare adibita ad uso
abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono
gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali
gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori
individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova
realizzazione.
Art. 2.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore
e' assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti
disposizioni), purche' approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purche'
realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica
realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle
disposizioni del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti
disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto con
l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali
per i quali puo' essere applicata la previgente normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e
di portata termica non superiore a 116 kW, purche' realizzati in conformita'
alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.
Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei
beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo
da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in
locali diversi da quello di installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli
impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art.
3, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente
decreto.
Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e
i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti
secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.
Art. 6.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o
dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla
base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi
impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo quanto previsto
all'art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E
L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
TITOLO I
Generalita'
1.1 Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali.
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto ministeriale
30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, si
definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i
bruciatore/i;
b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente
altezza dal suolo, i prodotti della combustione, realizzato con materiali
incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore e tali, in
ogni caso, da garantire che la temperatura della superficie esterna non
costituisca elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;
c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi
dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti costruttivi
previsti per il camino;
d) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la
ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore
d'aria calda;
f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni rigide e
flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del
combustibile liquido;
g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio combustibile o
gasolio) o di origine vegetale;
h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al
riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di
combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza
fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria e' mantenuto da uno o piu'
ventilatori;
i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del
combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla
produzione di calore;
j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni;
k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non inferiore
a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura e' a
quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne' interrato;
n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti
mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unita'
monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore
e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal
ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e
controllo, dal programmatore e dagli accessori
relativi;
o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante
emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unita' termica e da un
circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso. L'unita'
termica e' composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una
camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione
fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed
eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale. Le condotte
radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C,
devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e
isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed
esercite costantemente in depressione; tali condotte sono parte integrante
dell'apparecchio;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio
scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono realizzate le
aperture di aerazione;
q) portata termica: quantita' di energia termica assorbita nell'unita' di tempo
dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kiloWatt (kW);
r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;
s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico
destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed a
garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito.
1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
1. Gli apparecchi possono essere installati: all'aperto;
in locali esterni;
in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria
del fabbricato servito;
in serre.
2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non
essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni.
1. Nel caso in cui l'asse del bruciatore e' ubicato a quota maggiore della
generatrice superiore del serbatoio non e' necessario prevedere bacini di
contenimento o soglie rialzate.
TITOLO II
Installazione all'aperto
2.1 Disposizioni comuni.
1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche
di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione
oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito
dal costruttore.
2. E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito
alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale incombustibile.
3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure,
deve essere interposta una struttura avente caratteristiche non inferiori a REI
120 di dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta
dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore
rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto un idoneo bacino di
contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da
evitare l'accumulo delle acque meteoriche.
2.2 Disposizioni particolari.
2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto.
1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, deve essere
installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una
serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a
dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in deposito
negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri
suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non e' permesso il
ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto
4.5.3.
2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.
1. E' ammessa l'installazione di tubi e nastri con la parte radiante posta
all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi,
purche' la parete attraversata sia realizzata in materiale incombustibile per
almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la parte installata all'interno si
applica quanto disposto al punto 4.6 per i moduli a tubi radianti e al punto 4.7
per i nastri radianti.
TITOLO III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali
incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione
richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione
degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito
4.1 Disposizioni comuni.
4.1.1 Ubicazione.
1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del
fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta
o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione
orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga almeno
0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione.
1. I locali devono essere dotati di una o piu' aperture permanenti di aerazione
realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1; e' consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati
metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la
superficie netta di aerazione. Ai fini della realizzazione delle aperture di
aerazione, la copertura e' considerata parete esterna qualora confinante con
spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta
del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione della legge 13
luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione
della portata termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di
seguito riportato («Q» esprime la portata termica, in kW, e «S» la superficie,
in cm2):
a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento:
S >= Q x 9;
c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di
riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100
cm2.
3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti
verticali e orizzontali del locale, nonche' le distanze fra gli apparecchi
installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi
di regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria secondo
quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio.
4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici
ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore.
1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1 Caratteristiche costruttive.
1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono
costituire compartimento antincendio.
2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non
inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI
120. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 kW e'
ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture
devono essere realizzate con materiali incombustili.
3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo punto
4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure
minime, in funzione della portata termica complessiva:
non superiore a 116 kW: 2,00 m;
superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
superiore a 350 kW: 2,50 m.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore
rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve essere rialzata di
almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il pavimento ed una fascia di
almeno 0,20 m di altezza delle pareti perimetrali, devono essere resi
impermeabili al combustibile utilizzato in modo che si possa determinare un
bacino di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.
4.2.2 Aperture di aerazione.
1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le modalita'
riportate al punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore a 2.500 cm2 .
4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio dei canali da
fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, del
combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
2. E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo
di installazione.
3. E' consentito che piu' apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti
per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o
sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo
siano facilmente raggiungibili.
4.2.4 Accesso.
1. L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
2. L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno avente le
seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
superficie in pianta netta minima di 2 m2;
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2
realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata
scoperta o su intercapedine. Nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile
come sopra specificato e' consentito l'utilizzo di un condotto in materiale
incombustibile di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della
copertura dell'edificio.
3. Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati,
anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attivita' comprese nei punti
51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio
superiore a 54 m) dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente
dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.4.1 Porte.
1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116 kW:
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;
b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
essere apribili verso l'esterno;
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.
2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata
scoperta, o da intercapedine antincendio non e' richiesto il requisito della
resistenza al fuoco, purche' siano realizzate in materiale incombustibile.
4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani
e sterilizzazione.
1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente
destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non
inferiori a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI
60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono consentite
caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in
materiale incombustibile;
da locali attigui, purche' pertinenti l'attivita' stessa, tramite porte larghe
almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di
dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito
ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3,
devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non
inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI
120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite
caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m realizzata in
materiale incombustibile;
dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza
al fuoco non inferiore a REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30
negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo
normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
2. E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attivita'
servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei
locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione puo'
avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al
punto 4.2.4, comma 2, lettera b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti.
1. L'installazione di apparecchi di cottura e' consentita, negli stessi locali
di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace sistema di
evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale
incombustibile e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta
delle eventuali condense;
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attivita' servita, deve
avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
d) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto, deve
essere servito da vie di esodo ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura
evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto.
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto
4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare
attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo
punto 4.5.3.
Inoltre: nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o
polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non e' permesso il
ricircolo dell'aria;
l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di
intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda
proveniente dall'apparecchio;
l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo
spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita'.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le
lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da
riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar
luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli apparecchi devono
possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere realizzate in materiale
incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco,
devono essere rispettate le seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di
schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori
di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda, del
canale da fumo e del camino da eventuali materiali combustibili in deposito deve
essere tale da impedire il raggiungimento, sulla superficie di detti materiali,
di temperature pericolose per lo sviluppo di incendi e/o alterazioni o reazioni
chimiche e, in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non si applica
agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i
quali sono sufficienti distanze minime pari a 1,5 m.
2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza inferiore a 2,5 m,
devono essere protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non
inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m dall'apparecchio e comunque posta in
modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche.
1. Le condotte devono essere realizzate in conformita' a quanto previsto dal
decreto ministeriale 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003)
recante: «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione».
2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve
essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le
dilatazioni delle condotte stesse.
3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi
scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i
materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio.
L'attraversamento dei sopra richiamati locali puo' tuttavia essere ammesso se le
condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non
inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a
REI 30.
4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti
antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento,
almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura
attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a
servizio di piu' di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo
dell'aria;
dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande
stesse, negli altri casi.
5. L'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento
del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le
lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da
riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar
luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori
dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco,
l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di
caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di
almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore
lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore
superiormente.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali
combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base
di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura
delle strutture verticali e orizzontali alle quali e' addossato il circuito
medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di
idonee schermature di protezione.
4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza
minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito
radiante dell'apparecchio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, e' in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:
all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
in locali soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito
negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri
suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con densita'
maggiore di 0,1 persone/m2, e' ammessa l'installazione di nastri radianti, a
condizione che l'unita' termica sia posizionata all'aperto.
4.7.1 Caratteristiche dei locali.
4.7.1.1 Unita' termica posizionata all'aperto.
1. L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.
4.7.1.2 Unita' termica posizionata all'interno dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unita'
termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI
30 e realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di comportamento al fuoco,
l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di
caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di
almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita' termica
lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unita'
termica superiormente.
4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali
materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il
raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi
ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in
ogni caso non minore di 1,5 m.
2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla
base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la
temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le
condotte medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario,
l'interposizione di idonee schermature di protezione.
4.7.3 Aperture di aerazione.
1. Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei locali, deve essere
realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a
quanto prescritto al punto 4.1.2.
2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso
di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il
volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno
del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.
TITOLO V
Installazione di apparecchi all'interno di serre
1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di
schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di
almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
3. L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di superficie non
inferiore a 100 cm2.
TITOLO VI
Deposito di combustibile liquido
6.1 Ubicazione.
1. Il deposito, costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere ubicato
all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e' installato l'impianto
termico o all'interno di serre.
2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono essere interrati
sotto cortile, giardino o strada oppure installati a vista in apposito e
distinto locale oppure all'aperto.
3. Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i serbatoi possono
essere interrati sotto pavimento, oppure installati a vista, in locali aventi
caratteristiche di ubicazione di cui al punto 4.1.1.
4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di combustibile
liquido a servizio dell'impianto.
6.2 Capacita'.
1. La capacita' di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
2. In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacita' complessiva del
deposito deve osservare i seguenti limiti:
a) 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all'interno del fabbricato.
6.3 Modalita' di installazione.
1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base alle
modalita' di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di
deposito:
A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:
i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere danneggiati da
eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in materiale
incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca nonche' dalle pareti
verticali ed orizzontali del locale, tale da garantire l'accessibilita' per le
operazioni di manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni
caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di
contenimento impermeabile, di volume non inferiore alla meta' della capacita'
complessiva dei serbatoi;
B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:
i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti
atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di bacino di contenimento
impermeabile realizzato in muratura, cemento armato, o altro materiale idoneo
allo scopo, avente capacita' pari ad almeno un quarto della capacita'
complessiva dei serbatoi. E' vietata l'installazione su rampe carrabili e su
terrazze;
C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 90;
D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite selle di resistenza al fuoco R
120, posizionati ad una distanza reciproca nonche' dalle pareti verticali ed
orizzontali del locale, tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di
manutenzione ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la
soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di
contenimento impermeabile, di volume almeno pari alla capacita' complessiva dei
serbatoi;
E) deposito all'interno di serre:
i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le seguenti
modalita':
in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere danneggiati da
eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le serre sono
realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi le seguenti distanze
minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura di
schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120 e dimensioni superiori di
almeno 0,5 m della proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve essere
non inferiore a 5 m; deve essere inoltre previsto un bacino di contenimento di
capacita' non inferiore ad un quarto del volume dei serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre si applicano le prescrizioni di
cui ai punti A), B1) E B2) in funzione delle modalita' di installazione
previste.
6.4 Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale deposito puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al
punto 4.2.4, comma 2, lettera b).
2. E' consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al locale di
installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.
3. I locali, all'interno di un edificio, adibiti a deposito possono comunicare
tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste di dispositivo di
autochiusura.
4. Non e' consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di
comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione.
1. Il locale deposito deve essere dotato di una o piu' aperture permanenti
di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1970, n. 1391, la superficie di aerazione non deve essere inferiore ad 1/30
della superficie in pianta del locale; e' consentita la protezione delle
aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a
condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.
6.6 Porte.
1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m,
larghezza minima di 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed essere munite di
dispositivo di autochiusura.
2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI 60.
3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata
scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle porte di accesso a locali
esterni all'edificio, non e' richiesto il requisito della resistenza al fuoco,
purche' siano in materiale incombustibile.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e l'esercizio
dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono essere conformi alle leggi,
ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono
essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremita'
libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia nel
muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il combustibile, in
caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta' del
diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm, sfociante
all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal piano
praticabile esterno ed a distanza non inferiore a 1,5 m da finestre e porte; l'estremita'
del tubo deve essere protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso
del combustibile quando si raggiunge il 90% della capacita' geometrica del
serbatoio;
d) idonea messa a terra;
e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio interrato
indicante:
il nome e l'indirizzo del costruttore;
l'anno di costruzione;
la capacita', il materiale e lo spessore del serbatoio.
TITOLO VII
Disposizioni complementari
7.1 Dispositivi accessori.
Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e di
accensione del combustibile conformi all'utilizzo previsto e che garantiscano il
rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio riportati all'art. 3.
La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore deve essere
munita di:
un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il passaggio del
combustibile soltanto durante il funzionamento del bruciatore stesso;
un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a distanza
dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove e' installato il bruciatore.
7.2 Impianto elettrico.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla legge 1°
marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e tale
conformita' deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge 5
marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990), e successive
modifiche ed integrazioni.
2. L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2 e 6.1 deve
essere installato all'esterno dei locali stessi, in posizione segnalata e
facilmente accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano
dall'apparecchio utilizzatore, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile
e accessibile.
7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. In prossimita' di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra, deve
essere installato, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, un
estintore portatile avente carica nominale non minore di 6 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 21A - 113B.
2. Gli impianti termici con portata termica complessiva installata superiore a
1160 kW devono essere protetti da un estintore carrellato a polvere avente
carica nominale non minore di 50 kg e capacita' estinguente pari a A-B1.
7.4 Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 settembre
1996) e deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti
nonche' segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione e
dell'interruttore elettrico generale.