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Decreto 6 giugno 2005
Ministero dell'Interno. Modifiche ed integrazioni al decreto
ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi.
(GU n. 150 del 30-6-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla
legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la
costruzione dei campi sportivi;
Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti
nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000,
n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della
amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
«Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendi»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti
per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come
modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini
degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite
di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 110 del 13 maggio 2005;
Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale
di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle
partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno
uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA,
recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto
decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione
nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non
strettamente funzionali all'attivita' sportiva e per la gestione della sicurezza
degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si
disputano competizioni relative al gioco del calcio;
Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;
A d o t t a il seguente decreto:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono
apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
Modifiche dell'art. 2
1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» e'
inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo
comprendente spazi destinati ad altre attivita', diverse da quella sportiva,
caratterizzato da organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»;
b) la definizione di «Area di servizio esterna» e' sostituita dalla seguente:
«Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere annessa, anche
temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o
mobile.».
Art. 3.
Modifica dell'art. 3
1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) e' aggiunto il seguente: «7)
relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni
collegate, nonche' alla presente regola tecnica».
Art. 4.
Modifiche dell'art. 4
1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «,
avere visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di
attivita' sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la
sicurezza delle manifestazioni.».
2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«Nei complessi sportivi multifunzionali e' consentita anche l'ubicazione delle
attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume
degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni
stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito
indicate:
a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da
impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonche' dotati di
aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in
pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o
impedita;
b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30
kg/mq di legna standard equivalente;
c) le superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da quella sportiva
non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere
ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e
pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse
perseguibile, potra' procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di
sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche
idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari
dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di
emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonche' a
dispositivo di azionamento manuale;
2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche
almeno fino a 400 °C;
3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad
altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e
con quello di spegnimento automatico;
5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia
elettrica ordinaria;
6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in
posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad
ogni attivita' devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto
sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».
Art. 5.
Modifica dell'art. 5
1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, e' sostituito dal seguente:
«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00
metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso
in sicurezza, nonche' avere varchi di larghezza equivalente a quella delle
uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacita' di deflusso tra le
uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le
caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121
EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al
regolare deflusso del pubblico.».
Art. 6.
Sistemi di separazione
1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita'
sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attivita'
sportiva e' realizzata dalle societa' utilizzatrici dell'impianto, in accordo
con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal
piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in
materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di
profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico
e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la
zona spettatori e verso lo spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti
aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di
caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano
di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita' sportiva. La parte
superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a
1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla
norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori
realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della
zona di attivita' sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in
grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri
2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata
mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in
volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo
svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza
di cui al successivo art. 19-ter.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere
muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In
relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi
connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore
della provincia, puo' essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di
separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere disposta la
perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante il presidio di
personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in
ragione di venti unita' ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta
unita'. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve
tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attivita'
sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive
nazionali.».
Art. 7.
Modifica dell'art. 7
1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre,
gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli
al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio
riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente
dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio
indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non puo' essere
superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al
chiuso.
2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di
separazione idonei a:
a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto
tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;
b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di
uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle
disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.
3. La finalita' di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante
l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile
e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di
separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori
presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o
in una loro combinazione:
a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi
altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e
movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento
ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle societa'
organizzatrici della manifestazione sportiva.
4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e
delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite,
servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con
segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di
cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi
devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per
quelli contrassegnati con un asterisco, non e' necessario realizzare la
suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per
aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono
essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo
del presente articolo».
Art. 8.
Aree di sicurezza e varchi
1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento
e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8,
devono essere realizzate, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in
accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere
ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, cosi'
strutturate:
a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di
servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area
deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale
incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di
cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno
della quale e' consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale
area dovra' essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in
materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e'
ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per
consentire la separazione delle tifoserie
all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei
quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non
inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore
corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale
incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di
massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui
danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in
modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli
spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima
dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari
all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarita' del
titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con
lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che
saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.
3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di
preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di
obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non
abilitati all'ingresso, nonche' di tornelli "a tutta altezza" che permettono
l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di
rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita'
del titolo di accesso.
4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono
essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili
fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in
possesso di un titolo valido.
5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere
separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le
biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.
6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5
e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della
provincia.».
Art. 9.
Modifiche dell'art. 12
1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue:
«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attivita' sportiva
o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per
l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento
delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti
articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la
capacita' di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata
ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico
spettacolo.».
Art. 10.
Modifiche dell'art. 18
1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: il comma primo e'
sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000
spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni
sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che
consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione
della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei
relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve
essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere
una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivita' sportiva e
della zona spettatori.».
2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:
«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle
disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per i beni e le attivita' culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in
data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».
Art. 11.
Modifica dell'art. 19
1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base ai quali
deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli
specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro».
2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la societa'
utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si
disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento
delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono
avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente
durante l'esercizio dell'attivita' sportiva e nelle fasi di afflusso e di
deflusso degli spettatori.
3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza,
devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni
imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
a) disciplinare le attivita' di controllo per prevenire gli incendi;
b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura,
comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di
evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da
seguire in caso di incendio o altra emergenza;
d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di
controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di esodo;
f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti
antincendio;
g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle strutture
fisse o mobili della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori;
h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
i) contenere l'indicazione delle modalita' per fornire assistenza e
collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso
di emergenza;
l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare
gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli
impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio,
dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e
dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti
dell'attivita' ove tale limitazione e' imposta. In tale registro devono essere
annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla
struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito
ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie
di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonche' dei
mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in
vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico
in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che
indichi la posizione:
a) delle scale e delle vie di esodo;
b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricita';
d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
g) degli spazi calmi.
6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in
prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi
deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise
istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in
caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata
del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le
istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare
l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte
condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve
essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare,
tra l'altro:
a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione
dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalita' delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale
addetto alla gestione dell'emergenza, nonche' quelle previste per il
responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze
dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l'esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo
dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle
ordinariamente previste al suo interno.
8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni
di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle
emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo,
ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).
Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori
all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in
apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso
diretto dall'esterno a cielo libero.
Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere
comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree
dell'impianto ed all'esterno, nonche' di impianto di diffusione sonora mediante
altoparlanti in modo da consentire la possibilita' di diffondere comunicati per
il pubblico.
Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati
ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle
Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.
All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere
installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di
videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonche' quant'altro ritenuto
necessario alla gestione delle emergenze.
All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le
planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita,
dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli
schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di
arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri
telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio
delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono
accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli
appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.
Art. 12.
Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali
1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi
multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di
istituire l'unita' gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli
adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della
gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini
dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra
disposizione vigente in materia.
3. Il titolare esercita anche attivita' di coordinamento dei responsabili di
altre specifiche attivita' all'interno dello stesso complesso, a carico dei
quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche
delle singole attivita'.
4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di
attivita' diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni
congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di
vigilanza.
5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti
dal presente articolo, puo' avvalersi di una persona appositamente incaricata, o
di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente
durante
l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli
spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere
coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita' del piano stesso,
in modo da garantire l'organicita' degli adempimenti e delle procedure.
7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte
pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di
effettivo utilizzo e congruenti con queste.».
Art. 13.
Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli
impianti dove si disputano incontri di calcio). -
1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino
incontri di calcio, e' istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito
denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal
questore e composto:
a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto
della societa' sportiva;
c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico
all'interno dello stadio;
f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria.
2. Il G.O.S., che si riunira' periodicamente per gli aspetti di carattere
generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avra' cura di:
a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento,
anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento
delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societa'utilizzatrice;
c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di
criticita', fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica
emanate dal questore della provincia.
3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento
dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun
impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di
calcio, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il
titolare dello stesso, devono essere previsti:
a) un locale con visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo
spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare il centro per la gestione
della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di
P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il
rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai
rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di
polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia
giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi
ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto
che dovra' riguardare le modalita' di utilizzo dello stadio, con particolare
riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al
pubblico, nonche' gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli
spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera':
1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente
espulsione del contravventore;
2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad
irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o
dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla
cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso
alla manifestazione.».
Art. 14.
Gestione dell'impianto sportivo
1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il
rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei
divieti previsti, le societa' utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:
a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento
degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla
pubblica incolumita', nonche' dei soggetti addetti ai servizi connessi e
provvedere al loro reclutamento;
b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di
tutti gli addetti alla pubblica incolumita'prevedendo sia figure di
coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle
caratteristiche dell'impianto.
2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumita' impiegati in
occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potra'
essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non
inferiore a 1 ogni 20 addetti.
3. Le attivita' di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il
personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate
di ogni problematica che puo' avere riflessi sull'ordine e la sicurezza
pubblica.
4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo
dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle
ordinariamente previste al suo interno.».
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data
di inizio della stagione calcistica 2005-2006.(*)
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto puo'
autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore
a sei mesi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno
in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni.
(*) N.d.R.: Si riporta il testo dell'art. 39-ter del D.L. n. 273/2005, inserito in sede di conversione in L. n. 51/2006:
Art. 39-ter.
Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro
dell'interno 6 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e'
prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Pisanu
Avvertenza:
Il testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente «Norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»,
coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto
ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, sara'
riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste:
«Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza», nonche' sui
seguenti siti web: «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e
«www.vigilfuoco.it».