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Decreto 6 giugno 2005

Ministero dell'Interno. Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
 

(GU n. 150 del 30-6-2005)

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attivita' sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;
Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

A d o t t a il seguente decreto:
 

Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.


Art. 2.
Modifiche dell'art. 2
1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» e' inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attivita', diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»;
b) la definizione di «Area di servizio esterna» e' sostituita dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.».


Art. 3.
Modifica dell'art. 3
1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) e' aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonche' alla presente regola tecnica».


Art. 4.
Modifiche dell'art. 4
1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.».
2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«Nei complessi sportivi multifunzionali e' consentita anche l'ubicazione delle attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:
a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;
c) le superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potra' procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonche' a dispositivo di azionamento manuale;
2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;
d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attivita' devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».


Art. 5.
Modifica dell'art. 5
1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, e' sostituito dal seguente:
«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonche' avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacita' di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».


Art. 6.
Sistemi di separazione
1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attivita' sportiva e' realizzata dalle societa' utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita' sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere disposta la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unita' ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attivita' sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.».


Art. 7.
Modifica dell'art. 7
1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:
a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;
b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.
3. La finalita' di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle societa' organizzatrici della manifestazione sportiva.
4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non e' necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».


Art. 8.
Aree di sicurezza e varchi
1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, cosi' strutturate:
a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale e' consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovra' essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e' ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarita' del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.
3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonche' di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del titolo di accesso.
4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.
5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.
6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».


Art. 9.
Modifiche dell'art. 12
1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue:
«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attivita' sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacita' di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».


Art. 10.
Modifiche dell'art. 18
1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: il comma primo e' sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori.».
2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:
«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».


Art. 11.
Modifica dell'art. 19
1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la societa' utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attivita' sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
a) disciplinare le attivita' di controllo per prevenire gli incendi;
b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di esodo;
f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle strutture fisse o mobili della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori;
h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
i) contenere l'indicazione delle modalita' per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita' ove tale limitazione e' imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonche' dei mezzi e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
a) delle scale e delle vie di esodo;
b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricita';
d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
g) degli spazi calmi.
6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
In prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalita' delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonche' quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l'esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).
Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero.
Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonche' di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilita' di diffondere comunicati per il pubblico.
Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.
All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonche' quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.


Art. 12.
Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali
1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unita' gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Il titolare esercita anche attivita' di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attivita' all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivita'.
4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attivita' diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.
5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, puo' avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante
l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita' del piano stesso, in modo da garantire l'organicita' degli adempimenti e delle procedure.
7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».


Art. 13.
Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). -
1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, e' istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:
a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della societa' sportiva;
c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;
f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria.
2. Il G.O.S., che si riunira' periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avra' cura di:
a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societa'utilizzatrice;
c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticita', fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:
a) un locale con visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;
c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovra' riguardare le modalita' di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonche' gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera':
1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.».


Art. 14.
Gestione dell'impianto sportivo
1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le societa' utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:
a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumita', nonche' dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumita'prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumita' impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potra' essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.
3. Le attivita' di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che puo' avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».


Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.(*)
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto puo' autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni.

 

(*) N.d.R.: Si riporta il testo dell'art. 39-ter del D.L. n. 273/2005, inserito in sede di conversione in L. n. 51/2006:

Art. 39-ter. Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi - 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, e' prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.
 


Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro: Pisanu

Avvertenza:
Il testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, sara' riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste:
«Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza», nonche' sui seguenti siti web: «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».