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Decreto 28 ottobre 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
(GU n. 83 del 8-4-2006- Suppl.
Ordinario n.89)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835 recante «Delega al Governo ad emanare
nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto, in particolare, l'art 1, che prevede che il Governo sia delegato a
«determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della
regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od
approvare norme regolamentari e disposizioni interne» in materia, tra l'altro,
di «organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalita'
del suo svolgimento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, emanato
in attuazione della richiamata legge delega n. 835/1978, recante «Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto»;
Preso atto che le norme del presente decreto hanno lo scopo di assicurare un
livello adeguato di sicurezza anche nelle gallerie ferroviarie, attraverso
l'adozione di specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione
rivolte al Gestore dell'infrastruttura;
Preso atto, in particolare, che il citato decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 attribuisce al Ministro dei trasporti la
facolta' di emanare norme tecniche in materia ferroviaria, definendole «norme
regolamentari»;
Ritenuto, sulla base del principio cronologico della successione delle leggi nel
tempo che la locuzione «norme regolamentari» del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980 sia utilizzata per riferirsi genericamente a fonti di
grado non primario, non essendo, all'epoca, ancora intervenuta la legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Considerato che e' principio consolidato che per individuare la natura giuridica
di un provvedimento e' determinante non il nomen iuris, bensi' la effettiva
sostanza dello stesso;
Verificato che, nel caso di specie, il provvedimento da adottare ha natura di un
decreto ministeriale, per il carattere strettamente tecnico delle prescrizioni,
nonche' per la idoneita' a rivolgersi, non alla generalita', bensi' in via
esclusiva al gestore dell'infrastruttura;
Considerato che in data successiva alla legge n. 400/1988, il legislatore ha
espressamente disposto, con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada) che la regolamentazione tecnica su analoga materia - ossia
la sicurezza di tunnel stradali - fosse disciplinata con decreto ministeriale,
non risultando corretto, allo stato, definire «regolamento» un atto dispositivo
di mero carattere tecnico;
Considerato, pertanto, che in analoghe materie sono stati emanati,
successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 400/1988, decreti
ministeriali, ossia il decreto ministeriale 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n.
217 del 18 settembre 2001) «Sicurezza nelle gallerie stradali» e il decreto
ministeriale 6 dicembre 1999, n. 7938 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
2000). «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare
riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il
conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le
competenze dello Stato;
Considerato che il presente decreto e' emanato in conformita' agli indirizzi
elaborati dalla Commissione Europea nel Libro Bianco del 2001 «La politica
europea dei trasporti fino al 2010»;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 54 del 13
aprile 2005 della V Sezione.
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto e Scopo
1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello adeguato di
sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l'adozione di misure di
prevenzione e protezione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano
mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria,
nonche' mirate alla limitazione delle conseguenze in caso di incidente.
2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate, costruite,
sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da assicurare adeguati livelli
di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e agli incaricati delle operazioni di
soccorso.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie di
lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gia' in esercizio, in fase di
costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura
ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, fatto salvo quanto specificato nell'Allegato II per le
gallerie da 500 m a 1000 m.
2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle stazioni/fermate
ferroviarie in sotterraneo.
Art. 3.
Requisiti di sicurezza
1. Nell'esercizio delle gallerie ferroviarie devono essere valutati,
utilizzando gli strumenti e seguendo le procedure di cui al presente decreto, i
tipi di pericoli specificati nell'Allegato III, ed in particolare quelli
derivanti da collisioni, deragliamenti e incendi. Quanto ai pericoli derivanti
da rilasci di sostanze pericolose trasportate il Gestore dell'infrastruttura, di
cui al successivo art. 5, valutera' le condizioni di sicurezza nella galleria
imponendo eventuali vincoli gestionali e di esercizio.
2. Ai fini della sicurezza, per far fronte ai tipi di pericoli di cui al comma
1, sono individuate le seguenti azioni:
a) prevenire gli incidenti;
b) limitare gli effetti degli incidenti;
c) favorire l'autosoccorso e/o l'esodo delle persone coinvolte in un incidente;
d) consentire un rapido ed efficace intervento delle squadre di soccorso nelle
migliori condizioni di sicurezza per le stesse.
3. Nella progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle gallerie
devono essere adottati i requisiti minimi di cui all'Allegato II.
4. Il Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui constati che i requisiti
minimi non sono sufficienti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'Allegato III, anche con riferimento a situazioni di criticita' indotte da
cause esterne al sistema di trasporto ferroviario, deve individuare le misure di
sicurezza integrative, tra quelle elencate nell'Allegato II, attraverso una
specifica analisi di rischio di cui all'art. 14.
5. Si potranno adottare, in aggiunta o in alternativa alle misure di sicurezza
integrative di cui sopra, ulteriori misure di sicurezza, anche di tipo
innovativo, non comprese nell'Allegato II, affinche' sia raggiunto l'obiettivo
di sicurezza di cui all'Allegato III.
6. I requisiti di sicurezza ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato
II sono individuati attraverso principi e metodi dell'analisi di rischio di cui
all'art. 14 e agli Allegati II, III e IV.
7. Le imprese ferroviarie mettono in servizio, a partire dal 5° anno della
entrata in vigore del presente decreto, materiale rotabile di nuova costruzione,
rispondente a criteri di sicurezza di cui all'Allegato II.
8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio,
tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di
sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore
del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture
ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza
di cui all'Allegato II.
9. Per quanto riguarda le gallerie di valico in parte interessanti un altro
paese, devono essere concordati, con apposita convenzione, i requisiti di
sicurezza e la metodologia di analisi dei rischi concernenti l'infrastruttura,
il materiale rotabile e le procedure operative di esercizio, in maniera da
armonizzare i requisiti di sicurezza tra i gestori delle infrastrutture. In
particolare, sono coordinati e testati i piani di emergenza e soccorso.
Art. 4.
Vigilanza
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
trasporti terrestri vigila sull'attuazione del presente decreto.
2. Il Ministero vigila affinche' venga utilizzata uniformemente, a livello
nazionale, la metodologia analitica e di valutazione del rischio di cui all'art.
14.
3. I Gestori delle infrastrutture, di cui al successivo art. 5, forniranno al
Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le specifiche ed i dati disponibili per la costituzione della banca dati
incidentali di cui all'Allegato III - annesso C - e provvederanno a fornire gli
aggiornamenti con cadenza annuale.
4. Il Ministero provvede altresi' ad assicurare la condivisione delle banche
dati e il relativo monitoraggio e presidio, allo scopo di uniformarne i criteri
di rilevazione e di garantirne significativita' statistica.
Art. 5.
Gestore della Infrastruttura
1. Il Gestore della infrastruttura e' responsabile del rispetto delle norme
e delle procedure riguardanti la sicurezza della galleria.
2. Il Gestore della infrastruttura provvede alla approvazione dei progetti ed
alla messa in esercizio delle gallerie, secondo le norme e i regolamenti vigenti
e secondo le procedure dell'Allegato IV.
3. Il Gestore dell'infrastruttura svolge in particolare i seguenti compiti:
a) approntamento della documentazione di sicurezza di cui all'Allegato IV;
b) effettuazione delle ispezioni periodiche delle gallerie ed elaborazione delle
relative procedure ;
c) elaborazione ed attuazione di schemi organizzativi e operativi (inclusi i
piani di intervento in caso di emergenza) per i propri servizi di pronto
intervento, nonche' formazione adeguata ed equipaggiamento del personale
dipendente;
d) definizione della procedura per la chiusura immediata di una galleria in caso
di emergenza;
e) svolgimento delle inchieste per ogni episodio che abbia compromesso la
sicurezza della galleria, comunicandone l'esito al Ministero;
f) raccolta dei dati per la banca dati, da fornire al Ministero secondo le
direttive definite dallo stesso.
Art. 6.
Responsabile di galleria
1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il
responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al
Ministero;
2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:
a) attua le procedure di cui all'Allegato IV per la messa in servizio della
galleria;
b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo
quanto previsto nell'Allegato IV;
c) garantisce il mantenimento di efficienza dell'infrastruttura e dei
dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto
dall'Allegato II;
e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in
collaborazione con il responsabile della sicurezza lo trasmette al Gestore
dell'Infrastruttura;
f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui
all'Allegato IV;
g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il
mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.
3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.
4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore
un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.
5. Il responsabile di galleria puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie
di una o piu' tratte ferroviarie.
Art. 7.
Responsabile della sicurezza
1. Per ogni galleria il Gestore dell'infrastruttura nomina un responsabile
della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il
responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della
galleria.
2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di
salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di
esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni
attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della
sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una
o piu' tratte ferroviarie.
3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla
preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli
interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del
personale interno per l'emergenza esterna ed il soccorso;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali
adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio ;
d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento
interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa
all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari;
e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo
quanto previsto nell'Allegato IV;
f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le
riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti
inerenti la sicurezza;
g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi
dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2.
h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui
all'Allegato IV.
4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato
prima della messa in esercizio della stessa.
Art. 8.
Commissione Sicurezza
1. E' istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicurezza, formata da
tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'interno, ed integrata da esperti.
2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere
sulla conformita' secondo le procedure dell'All. IV.
3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed
eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonche' ulteriori
requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nell'all.
III.
Art. 9.
Gallerie il cui progetto definitivo non e' stato ancora approvato
1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora
approvato dal Gestore della infrastruttura per l'infrastruttura ferroviaria
adibita a servizio di trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, o da
altre autorita' competenti per le altre infrastrutture ferroviarie, prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alle disposizioni
contenute in esso. Per le gallerie il cui progetto definitivo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora approvato dal
Gestore della infrastruttura, ma che risultino in possesso di una approvazione
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, si applicano
le disposizioni di cui al successivo art. 10.
2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV.
Art. 10.
Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato
1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato
gia' approvato alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e per le
gallerie in costruzione, il Gestore dell'infrastruttura, fermo restando i
principi di sicurezza di cui all'Allegato II del presente decreto, valuta la
conformita' del progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli
obiettivi di sicurezza definiti nell'Allegato III, secondo quanto indicato
nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV.
2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore
dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle
misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i
successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato
III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il
programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori
dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.
3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese
fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti.
4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dell'infrastruttura
fornira' le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui
all'Allegato II sulla base delle verifiche di cui all'Allegato III.
5. La galleria e' messa in esercizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV,
previo parere della Commissione sicurezza.
Art. 11.
Gallerie in esercizio
1. Il Gestore dell'infrastruttura deve verificare la rispondenza ai
requisiti minimi previsti dall'Allegato II delle gallerie gia' in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica e' effettuata
entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1 il Gestore
dell'infrastruttura elabora, entro sette anni dall'entrata in vigore del
presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale,
tecnologica e organizzativa, corredato da corrispondenti stime di costo di
investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sull'esercizio,
secondo una scala di priorita'. Il piano privilegia l'adeguamento delle gallerie
ai requisiti minimi di cui all'Allegato II. Per le gallerie in esercizio
dovranno essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente gia' presenti.
3. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il
programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori
dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.
4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di
cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. In occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere
straordinario, il Gestore dell'infrastruttura valuta la fattibilita' di
adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Allegato II redigendo uno specifico
piano di interventi da eseguire sulla galleria.
6. L'adeguamento della galleria ai requisiti di sicurezza e la messa in servizio
seguono le procedure di cui all'Allegato IV.
Art. 12.
Ispezioni periodiche
1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di
garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute
conformi alle disposizioni dello stesso.
2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata
galleria e' stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve
superare i tre anni.
Delle singole ispezioni effettuate verra' redatto un rapporto che sara'
trasmesso al Ministero.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della infrastruttura
deve, qualora constati che una galleria non e' conforme alle disposizioni del
presente decreto, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in
esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento
degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione e disposizione
pertinente.
Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali all'infrastruttura
e/o all'esercizio, una volta realizzati tali interventi, la galleria e'
sottoposta alla procedura prevista dall'Allegato IV.
Art. 13.
Analisi dei rischi
1. L'analisi dei rischi viene effettuata da un soggetto terzo o
funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i principi
generali riportati nell'Allegato III. Il contenuto e i risultati delle analisi
dei rischi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza, come
indicato nell'Allegato IV.
2. L'analisi dei rischi deve dimostrare che, con i parametri di riferimento e i
requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato II, sono conseguiti gli obiettivi di
sicurezza di cui all'Allegato III, con particolare riferimento alla sicurezza
degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso.
Art. 14.
Relazioni periodiche
1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato
dell'infrastruttura e degli impianti nonche' sugli eventi pericolosi e sugli
incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da
adottare. Le relazioni sono trasmesse dal Gestore della infrastruttura al
Ministero entro la fine di ciascun anno.
2. Il Gestore dell'infrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei responsabili
di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza
delle gallerie. Nella relazione sono altresi' indicati i valori degli indicatori
di riferimento relativi al funzionamento dell'infrastruttura, del materiale
rotabile e delle procedure operative indicati nell'Allegato II.
La relazione generale e' trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero.
Art. 15.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 ottobre 2005
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 197
Allegati omessi