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Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 febbraio 2005
Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
(GU n. 62 del 16-3-2005 - Suppl. Ordinario n.40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;
Visto l'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il documento del 18 gennaio 1994 recante "Linee Guida per la
pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di
incidente rilevante";
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose" ed, in particolare, l'articolo 20,
comma 4, che dispone affinche¤ il Dipartimento della Protezione Civile
stabilisca, d'intesa con la Conferenza Unificata, per le finalita' di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Linee Guida per la predisposizione del piano
di emergenza esterna;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare le Linee Guida emanate dal
Dipartimento della Protezione Civile nel 1994 anche al fine di dare concreta
attuazione al dianzi citato art. 20, comma 4; Acquisita l'intesa della
Conferenza Unificata nella seduta del 13 gennaio 2005; Su proposta del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri del 25 febbraio 2005;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le Linee Guida
per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'allegato
documento, che entra a far parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 25 febbraio 2005
Il Presidente: BERLUSCONI
PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA ESTERNA DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI A RISCHIO
D’INCIDENTE RILEVANTE
LINEE GUIDA
dicembre 2004
I Premessa
Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.
Lgs. 334/1999, ha predisposto il presente documento che rappresenta lo strumento
operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE)
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui all’art.
8 del citato decreto legislativo.
Il documento è indirizzato agli operatori di settore appartenenti alle
Prefetture, alle Regioni e agli Enti locali e della protezione civile che si
occupano di pianificazione d’emergenza nell’ambito della gestione del rischio
industriale, nonché ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante per i quali è previsto l’obbligo della predisposizione del PEE, fatte
salve le disposizioni e le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e Bolzano1.
Rispetto alla precedente edizione, emanata del Dipartimento nel 1994, questo
nuove Linee Guida forniscono gli elementi essenziali per redigere un paino
funzionale per organizzare una risposta efficace a una emergenza causata da un
incidente rilevante che si sviluppi su un territorio antropizzato.
Ciò è stato possibile in quanto la nuova normativa di settore (D. Lgs. 334/1999)
è molto più chiara della precedente (D.P.R. 175/88) e impone al gestore, fra gli
altri adempimenti, anche quello di fornire all’Autorità Preposta (AP)2 tutti i
dati di interesse per predisporre il PEE, con particolare riguardo alla
redazione del Rapporto di Sicurezza e della Scheda informativa per la
popolazione di cui all’allegato V del D. Lgs. 334/99.
La redazione del PEE rappresenta un’attività complessa e articolata sia per gli
obiettivi di sicurezza che intende raggiungere che per il coinvolgimento di
diverse Istituzioni competenti. Questa attività deve essere curata nei dettagli,
a partire dalla fase preparatoria, e costituire un’occasione di promozione di
una forma efficace di partenariato e di sussidiarietà istituzionale.
L’AP, quindi, nel corso della predisposizione del PEE, promuove, con incontri ed
esercitazioni, la conoscenza reciproca tra le strutture e la familiarizzazione
tra il personale addetto nonché testa il livello di conoscenza delle procedure e
delle capacità operative di ciascun soggetto coinvolto.
In particolare, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle
strategie, delle modalità di intervento e della gestione delle emergenze tra le
istituzioni, sarebbe opportuno convocare un’apposita Conferenza dei Servizi, ai
sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., per concludere il momento
partecipativo in un accordo tra le parti e i soggetti interessati circa le
azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze.
Ciò garantisce non solo l’efficienza delle azioni di tutti gli Enti coinvolti,
ma favorisce il coordinamento delle attività rendendo gli interventi operativi
tempestivi ed efficaci.
Inoltre, visto la specificità del PEE rispetto al territorio, è importante che
alle riunioni partecipino i Sindaci del comune ove è ubicato lo stabilimento e
dei comuni limitrofi, nonché il gestore dello stesso. Quest’ultimo dovrà
assumersi, in tale sede, anche l’impegno di inoltrare tempestivamente all’Ap la
comunicazione riguardante l’insorgere di eventi del processo produttivo che
potrebbero ragionevolmente provocare un “quasi incidente” o un incidente
rilevante (con riferimento all’analisi dei rischi sviluppata nell’ambito del
sistema di gestione della sicurezza ex DM 9 agosto 2000).
E’ auspicabile che il gestore consolidi questo comportamento affinché, in caso
di un evento incidentale, l’AP sia posta in allerta al fine di avere a
disposizione il tempo necessario per attivare il PEE. Ciò permette di
individuare i sistemi di protezione più adeguati da far assumere alla
popolazione per salvaguardarne la salute.
Le nuove Linee Guida si presentano con un testo essenziale nella struttura, di
facile lettura e di agevole consultazione, in quanto sviluppano uno schema di
PEE che, suddiviso per capitoli e argomenti da svolgere, rappresenta la sintesi
del piano da realizzare.
Le prime due sezioni dello schema di piano riguardano gli argomenti già trattati
nella maggior parte dei PEE esistenti mentre la sezione denominata “Modello
organizzativo d’intervento” costituisce l’elemento innovativo introdotto da
questo documento. L’attuazione delle procedure previste in tale modello richiede
affinate capacità organizzative per poter valorizzare la potenzialità di ogni
interfaccia che concorre all’attuazione degli interventi in emergenza.
L’organizzazione per rispondere alle caratteristiche dell’efficienza deve
basarsi su una struttura di comando e controllo , alla quale confluisce il
flusso delle informazioni e dei dati dall’inizio dell’emergenza alla conclusione
degli interventi di messa in sicurezza degli impianti.
Con il presente documento si intende affrontare anche il tema del linguaggio
della pianificazione di emergenza esterna nel rischio industriale al fine di
favorirne l’uniformità sul territorio nazionale, agevolando le attività di
controllo e di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche
coinvolte nell’attuazione del D. Lgs. 334/1999.
Si sottolinea, infine, che il presente documento non intende modificare quanto
prodotto in precedenza dall’AP qualora il PEE sia in grado di assicurare e
garantire l’efficace e l’efficienza, della propria operatività d’intervento
volta a fronteggiare un’emergenza causata da un incidente rilevante.
Questo documento può costituire, altresì, un utile riferimento per la stesura di
un piano di emergenza per altre attività produttive.
I.1 EFFICACIA DEL PEE
L’efficacia di un PEE si può valutare in funzione della capacità di rispondere
in modo tempestivo ad una emergenza industriale senza far subire alla
popolazione esposta gli effetti dannosi dell’evento incidentale atteso ovvero
mitigando le conseguenze di esso attraverso la riduzione dei danni.
I requisiti minimi che concorrono a rendere efficace un PEE riguardano i tre
elementi di seguito descritti che devono essere contemporaneamente presenti nel
documento di pianificazione:
sistemi di allarme – indispensabili per avvertire la popolazione e i soccorritori del pericolo incombente;
informazioni alla popolazione – effettuata dal Sindaco per rendere noti tutti i dati relativi alle sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti e agli effetti di questi sulla salute umana nonché alle misure di autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza;
vulnerabilità territoriale – cartografia degli elementi vulnerabili unitamente ai luoghi ove è necessario inviare con tempestività i soccorsi.
Il livello di protezione attuato dal PEE è misurabile attraverso la
realizzazione di apposite esercitazioni periodiche che coinvolgano anche la
popolazione e testino la validità delle procedure definite e concordate con i
Vigili del Fuoco, il Sindaco e gli altri soggetti che si devono attivare in
emergenza.
La premessa costituisce parte integrante delle presenti linee guida.
II IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE E IL COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANSITICA.
Il perseguimento degli obiettivi enunciati dal D. Lgs. 334/1999 richiede
l’attivazione di un insieme di attività da parte dei vari soggetti pubblici e
privati – indicati nella norma – al fine di prevenire gli incidenti rilevanti
connessi a determinate sostanze pericolose e di ridurre e mitigare le
conseguenze di tali incidenti sulla salute umana e sull’ambiente.
Per minimizzare le conseguenze provocate da tali eventi incidentali è prevista
la redazione di appositi piani di emergenza: interni (PEI) ed esterni (PEE) allo
stabilimento industriale. I primi sono volti a individuare le azioni da
compiere, in caso di emergenza, da parte del gestore e dei suoi dipendenti,
mentre i PEE organizzano e coordinano azioni e interventi di tutti i soggetti
coinvolti nella gestione degli incidenti rilevanti, raccordandosi con i PEI.
I PEI sono predisposti dai gestori degli stabilimenti ai sensi dell’art. 11 del
D. Lgs. 334/1999, mentre i PEE sono compito esclusivo dell’AP, ai sensi
dell’art. 2 dello stesso decreto.
Il PEE è predisposto dall’AP d’intesa con la Regione e gli enti locali
interessati, previa consultazione della popolazione da concordare con il
Sindaco, fino all’individuazione delle forme di consultazione di cui all’art.
20, comma 6, del D. Lgs. 334/1999.
Con richiamo all’art. 20, comma 1, del citato D. Lgs. 334/1999, l’AP trasmette
il PEE, dopo averlo aggiornato alla luce degli indirizzi contenuti nel presente
documento, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Sindaco,
alla Regione e alla Provincia competenti per territorio, al Ministero
dell’Interno e al Di patimento della Protezione Civile. Il PEE deve essere
altresì tempestivamente trasmesso dall’AP al gestore e ai soggetti coinvolti
nella pianificazione, attivazione e attuazione del piano medesimo.
Il PEE rappresenta il documento ufficiale con il quale l’AP organizza la
risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un
incidente rilevante sulla base di scenari che individuano le zone a rischio ove
presumibilmente ricadranno gli effetti nocivi dell’evento atteso.
Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le regioni e i vari
enti locali, nonché con le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento
riportate nel Rapporto di Sicurezza (RdS) e nella scheda informativa di cui
all’allegato V del D. Lgs, 334/1999 (portata a conoscenza della popolazione a
cura del Sindaco.
Il RdS è sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Regionale (CTR), o
dell’organismo equipollente costituito ai sensi della normativa, che lo esamina
e lo valida. Da ciò dipende la classificazione del PEE in quanto esso è
definitivo o provvisorio a seconda che il RdS abbia superato o meno
l’istruttoria e la valutazione tecnica finale del CTR.
Il PEE provvisorio comporta per l’AO l’individuazione di scenari incidentali i
cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite direttamente dal
gestore (Art. 11 del D. Lgs. 334/1999) e dalla Scheda Informativa alla
popolazione (art. 22 del D. Lgs. 334/1999) oppure utilizzando il sistema di
calcolo proposto con il metodo speditivi di cui all’All. 1 del presente
documento nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per
elaborare uno scenario incidentale.
Il coordinamento tra le informazioni pertinenti nei PEE e gli strumenti di
pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni, urbanistiche e di
protezione civile, appare utile anche ai fini della migliore gestione del
processo di governo del territorio.
A tal proposito il PEE, nella forma provvisoria, potrebbe essere utilizzato, ad
esempio, in assenza di informazioni più certe da parte dei RdS, come elemento di
supporto alla determinazione da parte del Sindaco per l’individuazione delle
aree interessate dal regime transitorio relativo ai titoli abilitativi edilizi,
previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 334/1999.
viceversa, il PEE definitivo può essere utilizzato come primo elemento
conoscitivo, in assenza di altri supporti e documenti tecnici, per una
preliminare identificazione delle tematiche di interesse della pianificazione
del territorio sulla base del censimento degli immobili compresi nelle zone a
rischio (di sicuro impatto, di danno, di attenzione), fermo restando che i
processi di pianificazione del territorio sono soggetti alle norme di cui
all’art. 14 del D. Lgs. 334/1999 e del DM 9 maggio 2001.
Le tre zone a rischio (previste anche nella sezione o della Scheda di
informazione alla popolazione) sono , altresì, oggetto di attenzione da parte
del Sindaco il quale, ai sensi del D. Lgs. 334/1999, oltre ad avere l’obbligo di
informare la popolazione residente sulla natura degli eventuali incidenti, sui
loro effetti e sulle norme comportamentali da assumere, deve tener conto delle
determinazioni riportate nei PEE ai fini della predisposizione degli strumenti
urbanistici. Per tale motivo è necessario che il PEE sia redatto con la
collaborazione delle Regioni e di tutte le Amministrazioni locali competenti ivi
comprese quelle titolari di compiti inerenti la pianificazione del territorio.
Al proposito, si sottolinea che le strutture strategiche di protezione civile
devono essere ubicate in area sicura.
III SCHEMA DI PIANO D’EMERGENZA ESTERNA (PEE) DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI
CUI ALL’ART. 8 DEL D. LGS. 334/1999
PARTE GENERALE |
|||||
Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale |
Descrizione del sito |
||||
|
- inquadramento territoriale, |
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SCENARI INCIDENTALI |
|||||
Evento |
|||||
- Tipologia degli eventi incidentali |
|||||
MODELLO ORGANIZZATIVO D’INTERVENTO |
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Le funzioni di supporto | L’organizzazione e le procedure | Sistemi di allarme e flusso della comunicazione | Definizione dei livelli di allerta | Le comunicazioni | Gestione post-emergenza |
- la Sala Operativa H24 |
- Dislocazione dei sistemi di allarme, |
||||
SEZIONE RISERVATA ALL’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE |
|||||
- campagna informativa preventiva |
|||||
SEZIONE CARTOGRAFICA: Questa sezione deve contenere le cartografie indicate nel testo per i diversi elementi territoriali e organizzativi. |
IV PARTE GENERALE
IV.1 AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’art. 20 del D. Lgs. 334/1999 stabilisce che il PEE debba essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati
e comunque non superiori a tre anni. la revisione deve tener conto delle
modifiche dello stabilimento e delle sue condizioni di sicurezza , intervenute
anche a seguito dell’applicazione delle misure tecniche complementari di cui
all’art. 14, comma 6 del D. Lgs. 334/199, e delle azioni di riduzione della
vulnerabilità territoriale e ambientale, operata tramite l’attuazione di
politiche di governo del territorio e dei relativi strumenti nelle aree a
rischio di incidente rilevante.
la revisione e gli aggiornamenti del PEE devono essere resi noti alla Regione e
agli Enti locali interessati e comunicati al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e al Dipartimento della Protezione Civile nonché agli
altri soggetti coinvolti, già in possesso della precedente versione del PEE.
Si sottolinea la necessità di garantire l’aggiornamento dei dati e delle
informazioni presenti nel PEE, inserendo all’interno dello stesso le procedure e
i soggetti responsabili deputato alla raccolta e diffusione dei dati relativi
alle diverse sezioni del documento.
La sperimentazione del PEE costituisce un elemento innovativo introdotto dal D.
lgs. 334/1999 e avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di
attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti
istituzionali e di alcuni settori socio-economici come scuole, ospedali,
supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio.
Al fine di garantire una frequenza adeguata ed uno standard addestrativo
soddisfacente è opportuno prevedere esercitazioni di complessità differenziata,
ovvero strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e
coinvolgimento delle strutture operative e della popolazione. In questa ottica
si potranno organizzare esercitazioni per “posti comando” (senza il
coinvolgimento di personale, di mezzi operativi e della popolazione),
esercitazioni congiunte (senza il coinvolgimento della popolazione) ed
esercitazioni su scala reale.
La riuscita di una esercitazione dipende dal livello d’informazione e di
addestramento del personale preposto alla gestione dell’emergenza e dal livello
di informazione pubblica effettuata su questa tematica. strenne quindi opportuno
prevedere più riunioni per verificare i risultati e scambiare le esperienze dei
partecipanti al fine di evidenziare le criticità.
IV.2 DESCRIZIONE DEL SITO
Il territorio di riferimento per la redazione di un PEE dev’essere descritto a
partire da almeno tre componenti che sono dettagliate nel seguito:
Inquadramento territoriale,
Informazioni sullo stabilimento,
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili.
Le suddette informazioni sono caratterizzate da diversa estensione in funzione
del loro utilizzo.
Inquadramento territoriale
Il PEE deve contenere un inquadramento del sito che si compone di una parte
descrittiva, il più possibile schematica, e di una parte grafica, contenenti
almeno le seguenti informazioni.
Contenuti della parte DESCRITTIVA:
- Coordinate geografiche e chilometriche dell’area dello stabilimento;
- Caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata;
- Altezza sul livello del mare;
- Censimento dei corsi d’acqua e delle risorse idriche profonde che interessano
l’area suddetta (elementi utili a definire la vulnerabilità del ricettore
ambientale e la possibilità che il corso d’acqua rappresenti un veicolo di
propagazione di un eventuale inquinamento);
- Descrizione dettagliata delle strutture strategiche e rilevanti interessate
dagli effetti incidentali;
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali;
- reti tecnologiche di servizi (reti elettriche, metanodotti, ecc.);
- dati meteoclimatici disponibili (forniti dalle stazioni meteo eventualmente
presenti nello stabilimento o sul territorio);
- Rischi naturali del territorio (è necessario effettuare un’analisi del
territorio in relazione alla presenza dei rischi naturali in quanto possibili
eventi iniziatori di incidenti rilevanti –in particolare rischio idrogeologico –
fasce PAI - , sismico e vulcanico- ).
Contenuti della PARTE GRAFICA:
- Cartografia georeferenziata dell’area in scala appropriata, 1:10.000 o di
maggior dettaglio, ove siano riportati l’area industriale oggetto della
pianificazione di emergenza e tutti gli elementi territoriali, fisici e
antropici elencati nella parte descrittiva.
- Stralcio del piano urbanistico comunale e provinciale dove presente.
Informazioni sullo stabilimento
Questa tipologia di dati è di fondamentale importanza per poter stabilire le
caratteristiche dei pericoli a cui potrebbe essere esposta la popolazione
residente in una determinata zona.
Dati sull’azienda
Nel PEE è opportuno che siano inserite almeno le seguenti informazioni:
la ragione sociale dello stabilimento,
i recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile della sicurezza, ovvero del responsabile per l’attuazione del Piano di Emergenza Interno o comunque al figura allo scopo delegata dal gestore nell’ambito del proprio PEI,
la tipologia dell’azienda,
la viabilità interna, i punti d’ingresso, i punti di raccolta, le mappe delle reti tecnologiche (i punti di intercettazione della rete fognaria interna allo stabilimento, gli spazi di manovra per il personale dei VVF, i pozzi interni, ecc.).
Dati sugli impianti e/o depositi e del processo produttivo
Sono informazioni necessarie per valutare la pericolosità dell’attività e in
caso di incidente favoriscono la localizzazione dell’unità di impianto origine
dell’incidente.
E’ necessario allegare la planimetria dello stabilimento con l’indicazione delle
singole unità di impianto.
Informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate e stoccate
Per ogni sostanza pericolosa presente nello stabilimento, dev’essere predisposto
e allegato al PEE un documento di sintesi contenente almeno i seguenti elementi
(desumibili dalla Scheda di informazione alla popolazione, dal RdS e dalla
scheda si sicurezza delle sostanze):
la quantità massima presente nello stabilimento (presenta anche una sola volta all’anno),
le proprietà tossicologiche e chimico-fisiche (funzionali a stabilirne il comportamento in caso di fuoriuscita e/o combustione ivi compresi i gas/vapori che si possono generare in caso di incendio)
i sistemi di detenzione e/o utilizzo
i mezzi estinguenti
i DPI idonei all’avvicinamento in sicurezza
eventuali antidoti in caso di esposizione.
Elementi territoriali e ambientali vulnerabili
Per i fini utili al PEE l’elemento territoriale vulnerabile può essere
sufficientemente caratterizzato dai seguenti elementi: destinazione d’uso,
numero utenti permanentemente residenti, numero frequentatori, orario d’uso,
luogo aperto o chiuso, elementi aggiuntivi di vulnerabilità. i dati raccolti o
censiti dovranno essere rappresentati su una carta di dettaglio in scala
opportuna (1: 10.000 o di maggior dettaglio) , che andrà a costituire la
raccolta delle carte tematiche da sovrapporre con le aree a rischio individuate
per ciascuno scenario incidentale preso a riferimento.
I dati e le informazioni da individuare sono quelli relativi agli insediamenti e
alle infrastrutture presenti all’interno delle aree potenzialmente interessate
dagli incidenti rilevanti e comunque con un’estensione on inferiore al raggio di
1 km dallo stabilimento.
Distribuzione qualitativa e quantitativa del dato demografico
E’ importante acquisire il dato demografico della popolazione comunale con la
distribuzione di dettaglio nelle zone a rischio con l’indicazione dell’eventuale
presenza di soggetti che necessitano di attenzioni particolari in caso di
emergenza (diversamente abili, anziani, bambini, ecc.)3. Ciò permette in caso di
una emergenza di programmare l’intervento e di organizzare, se necessario, la
gestione dell’evacuazione, il reperimento dei messi si trasporto e le risorse da
adibire all’assistenza della popolazione colpita.
Censimento dei centri sensibili e infrastrutture critiche
Significa reperire i dati relativi alla localizzazione di ospedali, scuole,
asili, case di riposo, uffici, centri commerciali, cinema, teatri, musei,
chiese, campeggi, stadi, palestre, strutture utilizzate per scopi di protezione
civile e altri luoghi con consistente affluenza di pubblico.
Inoltre, è necessario riportare le attività produttive presenti nelle zone a
rischio che potrebbero essere coinvolti nello scenario incidentale con effetto
domino.
Si raccomanda di riportare accanto a ciascun elemento sensibile l’indirizzo e il
recapito telefonico di un responsabile della sicurezza o di un referente.
Censimento delle zone agricole, degli allevamenti, delle aree e colture protette
L’importanza di acquisire queste informazioni è in relazione a scenari
incidentali con rilascio di sostanze tossiche nelle diverse matrici ambientali,
E’ opportuno ricordare che in tali situazioni il Sindaco e/o l’AP in caso di
accertato inquinamento devono vietare la raccolta e il consumo dei prodotti
provenienti da tali luoghi (dati del Comune e Provincia).
Censimento delle risorse idriche superficiali e profonde.
Tra le componenti ambientali le risorse idriche superficiali e profonde
rappresentano quelle di maggior interesse per l’emergenza causata sa un
incidente rilevante.
Il dato censito è utilizzato in caso di un rilascio di sostanza tossica e/o
pericolosa per l’ambiente che potrebbe provocare l’inquinamento delle acque. in
tal caso è necessario che l’AP adotti i provvedimenti di rito per vietarne
l’immediato utilizzo e per limitare il propagarsi dell’inquinamento.
Va tenuto presente che l’analisi della vulnerabilità territoriale e ambientale
viene effettuata anche nel caso di predisposizione di una variante agli
strumenti territoriali e urbanistici con le modalità e i requisiti minimi di cui
al DM 19 maggio 2001.
Nell’allegato al predetto decreto, rispettivamente ai punti 6.1.1 e 6.1.2, sono
individuati gli elementi territoriali e ambientali che, di norma, devono essere
presi in considerazione ai fini dela predisposizione dello strumento di
pianificazione delle zone interessate dalle aree di danno, per la conseguente
verifica di compatibilità territoriale e ambientale dello stabilimento con il
contesto circostante.
Qualora tale analisi sia già stata effettuata, ovvero vi sia la possibilità che
venga attivata la procedura di variante urbanistica, è opportuno che le Autorità
competenti (AP e Amministrazione Provinciale o Comunale) mettano a fattor comune
ogni indicazione disponibile, in quanto gli strumenti di pianificazione del
territorio e quelli di pianificazione dell’emergenza possono utilmente
condividere l’analisi della vulnerabilità, fermi restando gli specifici e
differenti obiettivi di detti strumenti.
V SCENARI INCIDENTALI
Lo scenario incidentale rappresenta l’interazione dell’evento incidentale con il
territorio e le relative componenti territoriali.
Gli eventi incidentali sono individuati dal gestore nell’ambito della redazione
del RdS e sono dallo stesso riportati nella Sezione 5^ della scheda di
Informazione per la popolazione mentre nella Sezione 9^ sono individuati la
tipologia di evento e le tre zone a rischio (di sicuro impatto, di danno e di
attenzione).
La descrizione dello scenario incidentale riporta i dati del RdS, della Scheda
di informazione alla popolazione e dei documenti prodotti a conclusione
dell’istruttoria. In assenza dei documenti sopra citati, l’AP può contattare
direttamente il gestore e richiedere i seguenti elementi:
a) descrizione degli eventi incidentali di riferimento (tipologie dell’eventi:
incendio, esposizione, rilascio di sostanze tossiche e/o pericolose per
l’ambiente);
b) sostanze coinvolte (loro condizioni di utilizzo e quantità)
c) valutazione delle conseguenze: aree a rischio e misure di protezione;
d) rappresentazione delle aree di rischio su cartografia in scala adeguata al
fine di individuare gli elementi sensibili (1:10.000 o di maggior dettaglio).
in totale mancanza di dati e di notizie del gestore o per confrontare le
informazioni pervenute, l’AP può predisporre scenari di evento utilizzando il
metodo speditivi presente in questo documento (All.1)
V.1 EVENTO
Tipologia degli eventi incidentali
gli eventi incidentali che si originano all’interno degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante possono essere classificati in base agli effetti dovuti
ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio
tossico)4
EFFETTI |
EVENTI |
Irraggiamento |
Incendi
Pool-fire (incendio di pozza di liquido infiammabile rilasciato sul terreno) |
Sovrapressione |
Esplosione:
CE5 (esplosione di una miscela combustibile-comburente all’interno di uno spazio
chiuso – serbatoio o edificio) |
Tossicità |
Rilascio di sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente: dispersione di una sostanza tossica nell’ambiente o di un infiammabile non innescato i cui effetti variano in base alle diverse proprietà tossicologiche della sostanza coinvolta. Nella categoria del rilascio tossico può rientrare anche la dispersione dei prodotti tossici della combustione generati a seguito di un incendio in quanto i fumi da esso provocati sono formati da una complessa miscela gassosa contenente particolato, prodotti di decomposizione e di ossidazione del materiale incendiato, gas tossici, ecc.. |
Delimitazione delle zone a rischio
Gli effetti di un evento incidentale di natura chimica ricadono sul territorio
con una gravità di norma decrescente in relazione alla distanza dal punto di
origine o di innesco dell’evento, salvo eventuale presenza di un effetto domino.
In base alla gravità, il territorio esterno allo stabilimento, oggetto di
pianificazione, è suddiviso in zone a rischio di forma generalmente circolare
(salvo caratterizzazioni morfologiche particolari) il cui centro p identificato
nel punto di origine dell’evento. La misurazione e la perimetrazione di tali
zone è individuata attraverso l’inviluppo di dati forniti dai gestori degli
stabilimenti per la redazione degli scenari incidentali da inserire nel RdS e
valutati dal CTR.
L’AP, che ha il compito di predisporre il PEE nelle porzioni di territorio
estranee allo stabilimento che risultano coinvolte dalla ricaduta degli effetti
nocivi di un incidente industriale, utilizza per la loro individuazione le
informazioni del gestore, quelle della Scheda informativa di cui all’allegato V
del D. Lgs. 334/1999 o, in assenza di queste, il metodo speditivi allegato.
La suddivisione delle aree a rischio ripropone il modello rappresentato nelle
vecchie Linee Guida, per cui si avrà:
Prima Zona di “sicuro impatto”: (soglia elevata letalità)immediatamente
adiacente allo stabilimento. caratterizzata da effetti comportanti una elevata
letalità per le persone.
In questa zona l’intervento di protezione da pianificare consiste, in generale,
nel rifugio al chiuso.
Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo
prevedibile oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il
rifugio al chiuso, ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà
essere prevista l’evacuazione spontanea o assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla
presumibile e relativa limitatezza dell’area interessata, andrà comunque preso
in considerazione con estrema cautela e solo in circostanze favorevoli. In
effetti una evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo casi
eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero
rivelarsi ben peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di
rifugio al chiuso.
Data la fondamentale importanza ai fini della protezione che in questa zona
riveste il comportamento della popolazione, dovrà essere previsto un sistema di
allarme che avverta la popolazione dell’insorgenza del pericolo ed un’azione di
informazione preventiva particolarmente attiva e capillare.
Seconda zona “di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima,
caratterizzata da possibili danni, anche gravi e irreversibili, per le persone
che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche
letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani.
In tale zona, l’intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno
nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso, Un
provvedimento quale l’evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente
realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore
estensione territoriale. del resto in tale zona, caratterizzata dal
raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico)
minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz’altro di efficacia ancora
maggiore che nella prima zona.
Terza zona “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure
da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali
da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione dev’essere
individuata sulla base di valutazioni delle autorità locali8.
L’estensione di tale zona non dovrebbe comunque risultare inferiore a quella
determinata dall’area di inizio di possibile letalità nelle condizioni
ambientali e meteorologiche particolarmente avverse (classe di stabilità
meteorologica F).
Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in
particolare di quelle aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre
specifica attenzione alle conseguenze che reazioni di panico potrebbero
provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo,
ecc.).
Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso
(eventualmente dovranno essere previsti solamente interventi mirati ai punti di
concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili) e azioni di controllo
del traffico.
Le aree di interesse per l’organizzazione delle attività di pianificazione,
inoltre, devono essere definite a partire dai cerchi di danno individuati nel
RdS (eventualmente ricalcolati sulla base delle prescrizioni individuate dal CTR
in seguito alla conclusione dell’istruttoria tecnica) ma possono essere più
ampie, e mai inferiori, ai cerchi di danno stessi nel caso di particolare
vulnerabilità territoriali.
A tali aree infatti, non devono corrispondere direttamente zone di danno, ma
specifiche azioni di intervento e soccorso per i diversi Enti coinvolti
nell’attuazione del Piano.
V.2 LIVELLI DI PROTEZIONE – VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI
EFFETTI
Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento per la valutazione
degli effetti in base ai quali vengono determinate le zone di pianificazione. In
particolare:
- la delimitazione della prima zona è determinata dai parametri riportati nella
colonna denominata di sicuro impatto (elevata letalità);
- la delimitazione della seconda zona è determinata dai parametri riportati
nella colonna denominata di danno (lesioni irreversibili);
- la determinazione della terza zona di pianificazione (denominata di
attenzione), esterna ai limiti della seconda, è necessariamente demandata ad una
valutazione specifica da compiersi sulla base della complessità territoriale. In
tal senso l’AP, avvalendosi delle competenze tecniche disponibili ed in
collaborazione con il gestore, provvederà all’individuazione dei elementi
vulnerabili che potrebbero venir interessati dagli scenari incidentali
individuati.
Valori di riferimento per la valutazione degli effetti*
Fenomeno fisico |
Zone ed effetti caratteristici |
|
di sicuro impatto Elevata letalità |
di danno
- |
|
Esplosioni |
0.3 bar |
0,07 bar |
BLEVE/Sfera di fuoco |
raggio fireball |
200 KJ/m2 |
Incendi (radiazione termica stazionaria) |
12,5 kW/m2 |
5 kW/m2 |
Nubi vapori infiammabili |
LFL |
0,5x LFL |
Nubi vapori
|
LC50 (30 min,hmn) |
IDLH |
Legenda
LFL Limite inferiore di infiammabilità
LC5O Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei
soggetti esposti per 30 minuti
IDLH Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in
seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni
irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l’esecuzione delle
appropriate azioni protettive
(*) NOTE ALLA TABELLA
1) Esplosioni/UVCE
I valori di soglia indicati tengono conto solo degli effetti diretti dell’onda
di pressione sull’organismo umano. Nel caso in cui siano presenti nell’area
d’impatto edifici e altri manufatti vulnerabili, occorre peraltro tenere conto
anche di effetti indiretti quali crollo delle strutture o edifici
(indicativamente fino a distanze corrispondenti a 0,3 bar).
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile
effetto domino diretto, si può prendere a riferimento il valore di soglia di 0,3
bar corrispondente al possibile danneggiamento a strutture pesanti,
apparecchiatura di processo, serbatoi e tubazioni.
2) BLEVE/Sfera di fuoco
I valori di soglia indicati rappresentano la dose termica assorbita (Dose =
potenza incidente x durata) e corrispondono alla possibilità di subire il danno
indicato da parte di persone non dotate di specifica protezione individuale.
Ove il fabbricante fornisca il valore medio di irraggiamento espresso in kW/m2 è
sufficiente moltiplicarlo per la durata del fireball per ottenere il valore
atteso di dose termica da confrontare con il valore di soglia.
per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile
effetto domino diretto, si possono prendere a riferimento le tipiche distanze
entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti di
dimensioni significative, pari a 100 metri nel caso delle unità di
imbombolamento e relativo immagazzinamento, 500 metri per serbatoi di stoccaggio
cilindrici.
3) Incendi
I valori di soglia per danni alle persone, in assenza di specifica protezione
individuale, tengono conto della possibilità per l’individuo di sottrarsi in
tempo utile al campo di irraggiamento, considerate le distanze ridotte che sono
interessate, senza subire danni che impediscano la reazione di fuga.
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile
effetto domino diretto, può essere preso a riferimento il valore di soglia pari
a 12,5 kW/m2. Tale valore corrisponde al possibile danneggiamento dei serbatoi
atmosferici ovvero al collasso termico per quelli pressurizzati per esposizioni
prolungate.
4) Nubi vapori infiammabili/Flash fire
Data l’estrema brevità del fenomeno, si assume che effetti letali possano
presentarsi solo nell’area di sviluppo fisico della fiamma. I valori di soglia
tengono conto anche della possibile disuniformità della nube infiammabile, che
può peraltro originare sacche isolate e localizzate di fiamma anche a distanze
maggiori di quelle corrispondenti al limite inferiore di infiammabilità.
5) Nubi di vapori tossici
I valori soglia indicati, sia per la prima zona che per la seconda zona, si
riferiscono alla concentrazione a cui verrebbe sottoposto un individuo
stazionante all’aperto per un tempo dell’ordine dei 30 minuti. tale situazione
dovrebbe essere considerata mediamente, ma non sempre, come conservativa. In
realtà, qualora il tempo effettivo di esposizione dovesse variare
significativamente, occorrerebbe assumere un valore di soglia congruemente
diverso. In particolare, i tempi di esposizione che si verificano mediamente
nella pratica possono essere significativamente inferiori (sia per la durata
tipicamente minore del rilascio o del passaggio della nube, sia per la
possibilità di rifugio al chiuso per il quale sussiste una certa mitigazione,
almeno per durate non eccessivamente prolungate). Viceversa la durata effettiva
di esposizione potrebbe risultare superiore ad esempio nei casi in cui si possa
avere la formazione di pozza evaporante per il rilascio di liquido tossico
relativamente volatile.
N.B.
I possibili danni alle strutture sono valutate sulla base del superamento dei
valori di soglia espressi nella tabella 2 – Valori di soglia di cui allegato al
DM 9 maggio 2001 relativo ai “Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
V.3. DESCRIZIONE DELLO SCENARIO INCIDENTALE CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI
SENSIBILI ALL’INTERNO DI CIASCUNA ZONA.
Le aree di estensione degli effetti dell’evento incidentale devono essere
riportate, eventualmente sotto forma di curve di inviluppo, sulla cartografia
del sito e sovrapposte con le carte tematiche o di dettaglio riproducenti gli
elementi vulnerabili.
E’ consigliabile assumere valori di scala diversi per individuare l’estensione
delle zone a rischio in relazione alle varie tipologie di effetti attesi
(irraggiamento, sovrappressione, esposizione a sostanze tossiche). ciò è dovuto
al fatto che gli effetti dell’irraggiamento e della sovrappressione sono
solitamente contenuti in una porzione di territorio ridotta rispetto a quella
prevista per un rilascio tossico che potrebbe raggiungere distanze notevoli dal
luogo dell’incidente.
VI MODELLO ORGANIZZATIVO D’INTERVENTO
L’incidente rilevante, definito dalla norma come “un evento quale un’emissione,
un incendio o un’esplosione di grande entità. dovuto a sviluppi incontrollati
che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo a un
pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente,
all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano uno o più
sostanze pericolose”, è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa
per la popolazione e tutela dell’ambiente e, quindi tempestivi interventi per
fronteggiarlo.
L’attività di un PEE, approvato dall’AP e notificato ai soggetti interessati,
comporta l’avvio automatico delle procedure da esso individuate.
VI.1 LE FUNZIONI DI SUPPORTO
Il modello organizzativo, proposto nelle presenti linee guida, prevede
l’utilizzo delle Funzioni di Supporto nella predisposizione del PEE con il
vantaggio di snellire il piano stesso e rendere più tempestive le risposte
operative da attivare in caso di emergenza.
Nel rischio industriale non è necessario attivare tutte le funzioni previste nel
Matodo Augustus (pubblicato su “DPC Informa” n. 4 di maggio-giugno 1997) in
quanto potrebbe essere più funzionale utilizzare solo quelle che effettivamente
risultano necessarie, poichè sono state individuate in relazione ad una
specifica organizzazione della struttura di comando e di controllo.
Le procedure riportate nel PEE attivano le pianificazioni discendenti di ogni
singola funzione di supporto e/o di atri soggetti interessati all’emergenza. Le
funzioni devono, quindi, essere definite in relazione alle caratteristiche
dell’evento incidentale e altre esigenze organizzativo-gestionali.
In allegato 2 si riportano i compiti delle funzioni di supporto, unitamente ad
alcune interrogazioni e modifiche sviluppate ad hoc per il rischio industriale.
Ogni singola funzione è rappresentata da un responsabile, designato dalla
propria organizzazione su richiesta dell’AP, che censisce e acquisisce in “tempo
di pace” le risorse, predispone un piano di funzione e le relative procedure. In
emergenza è questo rappresentante che riveste il ruolo di esperto della funzione
di riferimento.
I responsabili di ciascuna funzione devono essere individuati con atto formale
nel corso della predisposizione del PEE e si devono assumere l’obbligo di
aggiornare i dati del proprio piano.
VI.2 L’ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE
In sede di pianificazione è necessario concordare una gradualità dei livelli di
allerta a cui devono essere collegati, con specifiche procedure di intervento,
distinti flussi comunicativi tra i soggetti preposti alla gestione
dell’emergenza e tra questi e l’esterno.
Inoltre, per facilitare e minimizzare i tempi di intervento è necessito
individuare in “tempo di pace” i mezzi e i materiali eventualmente necessari
sulla base della natura dei rischi; a tal fine può essere opportuno stipulare
convenzioni ad hoc con le componenti pubbliche e private in grado di offrire
servizi e personale adeguati in relazione alla tipologia e all’evoluzione degli
eventi incidentali.
La Sala Operativa h24
L’attivazione del PEE è supportato da una struttura permanente, in funzione h24,
che può essere individuata con una tra quelle già operanti sul territorio.
La gestione dell’emergenza deve prevedere l’attivazione delle funzioni di
supporto che possono confluire nella sede individuata nel PEE opportunamente
attrezzata per seguire l’evoluzione dell’evento incidentale.
Viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e
percorsi alternativi
Settore strategico della pianificazione è quello relativo alla viabilità che
deve essere analizzata e organizzata con i rappresentanti degli enti preposti
per consentire un rapido isolamento delle zone a rischio o già interessate dagli
effetti dell’evento incidentale.
Si dovranno individuare:
- i punti nodali in cui deviare o impedire il traffico, attraverso l’utilizzo di posti di blocco o cancelli, al fine di interdire l’afflusso di traffico nelle zone a rischio e agevolare la tempestività degli interventi, anche in relazione all’evoluzione dell’evento;
- i percorsi alternativi per la confluenza sul posto dei mezzi di soccorso;
- i percorsi preferenziali attraverso i quali far defluire la popolazione eventualmente evacuata (vie di fuga).
Nel PEE i risultati dell’analisi sulla viabilità locale, e quindi
l’individuazione dei posti di blocco, dei cancelli, dei percorsi alternativi e
delle vie di fuga (di cui la popolazione deve essere a conoscenza) deve essere
riportata su idonea cartografia.
L’evacuazione assistita
Gli elementi indispensabili per rendere efficace e tempestiva l’evacuazione
assistita riguardano il reperimento dei mezzi di trasporto adeguati e del
personale qualificato addestrato ad assistere la popolazione in situazioni di
emergenza, nonché l’individuazione e l’allestimento di strutture di ricovero ove
far confluire la popolazione sinistrata.
VI.3 SISTEMI DI ALLARME E FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE
I sistemi di allarme costituiscono un requisito essenziale per rendere efficace
ul PEE in termini di risposta all’emergenza di natura industriale.
Dislocazione dei sistemi di allarme
Ogni realtà industriale possiede un proprio sistema di allarme che in sede di
pianificazione è necessario individuare e provare al fine di comprendere se lo
stesso possa essere utilizzato anche per allertare la popolazione, in
considerazione della sua distribuzione territoriale. In caso di mancanza,
insufficienza e/o inadeguatezza di tali sistemi è necessario concordare con il
gestore dell’impianto l’acquisizione di strumenti più idonei, atti a garantire
la diffusione del segnale di allarme. La dislocazione dei sistemi può essere
riportata sulla cartografia delle zone a rischio. In presenza di più attività
produttive sullo stesso territorio è necessario che i segnali di allarme siano
uguali per tutti gli stabilimenti.
Gestione e manutenzione dei sistemi di allarme
Data l’importanza del corretto funzionamento dei dispositivi di allarme per una
tempestiva attivazione delle azioni di protezione civile volte a fronteggiare
con efficacia l’evento incidentale, è necessario che il soggetto proprietario, o
colui che ha in gestione tali strumenti, ne assicuri l’efficienza nel tempo. In
ogni caso, è opportuno prevedere dei sistemi alternativi di allarme.
VI.4 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del
Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e all’AP il tempo di attivare, in
via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenza
previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela
dell’ambiente.
I livelli di allerta sono:
• ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell’attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale.
in questa fase, il gestore informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l’opportuna gestione.
• PREALLARME
Si instaura uno stato di “preallarme” quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE. L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
• ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di “allarme” quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari e inquinanti, le aree esterne allo stabilimento.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 201).
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
• CESSATO ALLARME
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’AP, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente.
VI. LE COMUNICAZIONI
I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del PEE sono:
• comunicazione dell’evento incidentale del gestore ai VVF e all’AP;
• comunicazione tra la struttura h24 (sala operativa) e gli altri soggetti previsti nel PEE;
• comunicazioni dal Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare dell’evento incidentale in corso ed eventualmente per diramare l’ordine di “rifugio al chiuso” o “evacuazione”;
• comunicazione dell’AP alle Amministrazioni Centrali.
le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono con tutti i mezzi
tecnologici più avanzati a disposizione prevedendo, altresì, situazioni di
difficoltà per mancanza dei servizi essenziali.
VI.6 GESTIONE POST-EMERGENZA
Controllo sulla qualità ambientale e ripristino dello stato di normalità
Il monitoraggio sulla qualità ambientale prosegue anche dopo il cessato allarme
di qualsiasi livello in quanto la zona incidentale deve essere sottoposta a
continue verifiche per stabilire il decadimento dei livelli di inquinamento e
quindi il ripristino dello stato di normalità.
VII INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
La necessità di inserire nel PEE una Sezione riguardante l’informazione alla
popolazione nasce dall’esigenza di completare il quadro delle azioni che devono
essere realizzate dalle Autorità pubbliche locali in merito agli interventi di
prevenzione del rischio e di mitigazione delle conseguenze.
E’ bene che in questa Sezione siano riportate tutte le iniziative promosse sul
territorio per informare e far conoscere al pubblico le caratteristiche dei
rischi e i comportamenti da adottare.
Sarà così possibile ottenere un PEE completo in tutte le sue parti che favorirà
la gestione dell’emergenza, rendendo la risposta efficace ed efficiente.
Campagna informativa preventiva
Il Sindaco predispone le campagne informative preventive per la popolazione e,
se necessario, anche per le attività commerciali e produttive presenti nelle
aree a rischio.
Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite
nella Scheda informativa di cui all’all. V del D. Lgs. 334/1999 e, qualora le
notizie fossero insufficienti, possono essere richieste direttamente con spirito
di collaborazione supportando adeguatamente il Sindaco in questa specifica
attività.
Le modalità di divulgazione dell’informazione sono a discrezione del Sindaco e
possono far riferimento a quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’informazione
alla popolazione” pubblicate nel 1995 dal Dipartimento della Protezione Civile,
in corso di aggiornamento.
Riproduzione della scheda informativa di cui all’allegato V del D. Lgs. 334/1999
La scheda informativa riportata nell’All. V del D. Lgs. 334/1999 è composta di
nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune
ove è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante.
la scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il
processo produttivo, le sostanze pericolose, trattate e/o stoccate, le
caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi
sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di
protezione da adottare.
In sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco, unitamente all’AP, valuti
i contenuti della scheda in ordine agli scenari incidentali trattati nel PEE al
fine di integrare, aggiornare o modificare le notizie già divulgate,
eventualmente richiedendo al gestore anche la riformulazione della predetta
scheda. E’ necessario, infine, che siano programmate esercitazioni per
verificare la conoscenza del PEE e il livello di consapevolezza della
popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante.
Il messaggio informativo preventivo ed in emergenza
Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle
misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di
evento incidentale. La validità della campagna informativa si misura in termini
di capacità della popolazione a collaborare con i soccorritori e a recepire
correttamente il messaggio d’emergenza stabilito nel corso della campagna
preventiva. E’ quindi necessario, in sede di pianificazione, stabilire i
contenuti del messaggio d inoltrare in emergenza e le modalità con le quali
dovrà essere diffuso.
VIII RIEPILOGO DELLE FUNZIONI MINIME DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA
Di seguito sono riportate le funzioni minime dei principali soggetti che
intervengono nella gestione delle emergenze di natura industriale.
Ciò non esclude che l’AP possa individuare altre strutture idonee a fronteggiare
l’emergenza e a collaborare con i soccorsi locali.
Oltre all’elenco descrittivo dei compiti in emergenza, è opportuno che nel PEE
sia riportata anche una sintesi delle comunicazioni e delle responsabilità
operative in forma schematica, in modo da consentire, in fase di gestione,
dell’emergenza una consultazione rapida ed efficace.
IL GESTORE
In caso di evento incidentale:
□ attiva il PEI;
□ informa l’AP, il Sindaco, il Comando Provinciale dei VVF, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente dell’Amministrazione Provinciale del verificarsi dell’incidente rilevante ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D. Lgs. 334/1999;
□ segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con l’AP e resta a disposizione dei VVF.
AUTORITA’ PREPOSTA
(Prefetto: salve eventuali diverse attribuzioni derivanti
dall’attuazione dell’art. 72 del D. Lgs. 112/1998 dalla normative per le
province autonome di Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale)
ha competenza esclusiva per l’elaborazione del PEE degli stabilimenti
industriali a rischio di incidente rilevante soggetti agli obblighi di cui
all’art. 8 del D. Lgs. 334/1099.
In caso di evento incidentale:
□ coordina l’attuazione del PEE in relazione ai diversi livelli di allerta;
□ acquisisce dal gestore e da altri soggetti (da specificare nel PEE) ogni utile informazione in merito all’evento in corso;
□ informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell’interno) e i prefetti delle province limitrofe (art. 24 c. 2 D. Lgs. 334/1999), nonché i sindaci dei comuni limitrofi;
□ acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo presenti sul territorio, dei centri regionali funzionali, laddove operativi, e del Dipartimento della Protezione Civile;
□ assicura l’attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e ai soccorritori;
□ dispone che gli organi preposti effettuino la perimetrazione delle aree che hanno subito l’impatto dell’evento incidentale;
□ valuta e decide con il Sindaco le misure di protezione da far adottare alla popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti e dalle funzioni di supporto;
□ sentiti il Sindaco interessato e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;
□ accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;
□ valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;
□ valuta costantemente con il Sindaco, sentiti gli organi competenti,l’opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;
□ richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente.
VIGILI DEL FUOCO
Le strutture territoriali del CNVVF collaborano con l’AP in fase di
predisposizione, attuazione e sperimentazione del PEE.
Il CNVVF svolge attività di formazione sia con le strutture centrali che con
quelle periferiche, in linea con i propri compiti istituzionali, e attua il
monitoraggio dei dati sulle attività a rischio di incidente rilevante.
In caso di evento incidentale:
□ ricevono dal gestore l’informazione sul preallertamento e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI;
□ svolgono le operazioni di soccorso e si raccordano con l’AP secondo quanto previsto dal PEE
IL SINDACO
Assicura l’informazione alla popolazione ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.
lgs. 334/99, e l’individuazione delle aree di ricovero. Collabora con l’AP nella
fase preparatoria del PEE per organizzare l’evacuazione assistita.
In caso di evento incidentale:
□ attiva le strutture comunali operative di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Volontariato, ecc.) secondo le procedure stabilite nel PEE e nei piani predisposti dalle funzioni di supporto;
□ informa la popolazione sull’evento incidentale e comunica le misure di protezione da far adottare per ridurre le conseguenze;
□ dispone l’utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;
□ predispone il trasporto della popolazione evacuata;
□ segue l’evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di ‘emergenza esterna’;
□ in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e in particolare per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni;
POLIZIA MUNICIPALE
In caso di evento incidentale:
□ predispone e presidia i cancelli;
□ coadiuva la Polizia stradale nel controllo dei blocchi stradali;
□ presidia i percorsi alternativi individuati nel PEE, garantendo un regolare flusso dei mezzi di soccorso.
LE FORZE DI POLIZIA
Sono individuate ai sensi dell’art. 16 della Legge 121/1981. A queste possono
unirsi, in caso di necessità, le Forze Armate nella gestione dell’emergenza.
In caso di evento incidentale:
• svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate dall’emergenza, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.
ASL
Contribuisce all’individuazione dei sistemi di protezione sanitaria per la
popolazione residente nelle zone a rischio.
In caso di evento incidentale:
□ invia il personale tecnico che si raccorda con l’AP secondo quanto previsto dal PEE per una valutazione della situazione;
□ informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari dell’evento incidentale;
□ provvede, in collaborazione con l’Agenzia Regionale o Provinciale per la Protezione Ambientale (ARPA o APPA), ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (Aria, acqua, suolo);
□ fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica.
IL 118
Acquisisce le informazioni necessarie per individuare farmaci, antidoti e
attrezzature per contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali.
In caso di evento incidentale:
□ invia il personale che si raccorda con l’AP secondo quanto previsto dal PEE per effettuare il soccorso sanitario urgente.
L’AGENZIA REGIONALE O PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA o APPA)
E’ l’ente preposto all’acquisizione, elaborazione, diffusione di dati ed
informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti ambientali acque
(superficiali e di falda), aria e suoli soggetti ad agenti contaminanti causati
da un evento incidentale.
L’attività dell’ente si esplica, pertanto, contestualmente all’evento e nelle
fasi successive, con operazioni di monitoraggio programmato, di concerto con le
altre autorità competenti.
In caso di evento incidentale:
□ fornisce supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivante dalle attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei controlli;
□ effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche;
□ fornisce e acquisisce tute le informazioni sulle sostanze coinvolte;
□ trasmette direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste;
□ fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.
VOLONTARIATO
Le Organizzazioni di Volontariato di cui al D.P.R. 194/2001, nel rischio
industriale, possono essere utilizzate solo se:
• le loro attività si svolgono al di fuori delle aree denominate di sicuro impatto e di danno,
• il personale delle stesse è adeguatamente equipaggiato e formato per le attività ad esse deputate nell’ambito della gestione dell’emergenza esterna. La formazione e l’addestramento periodico dei volontari sono progettati e gestiti esclusivamente dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante e di protezione civile.
Le Organizzazioni di Volontariato possono partecipare alle esercitazioni sul
rischio industriale.
In caso di evento incidentale, le funzioni delle organizzazioni di Volontariato
potrebbero essere:
- supporto alle Forse dell’Ordine per il controllo del traffico esterno alla zona dell’evento incidentale;
- assistenza alla popolazione in caso di evacuazione o di momentaneo allontanamento dalle proprie abitazioni verso i centri di raccolta.
REGIONE
Le regioni, nell’ambito dell’intesa prevista dall’art. 20, comma 1 del D. lgs.
334/1999, partecipano alla predisposizione del PEE anche fornendo orientamenti
desunti dalla gestione del territorio nonché dati e informazioni sui rischi
presenti sul territorio e, in particolare, sulla sovrapposizione dei rischi
naturali con quelli antropici.
ALLEGATO 1 – METODO SPEDITIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
(DA UTILIZZATE IN TOTALE ASSENZA DI DATI DEL GESTORE)
Il metodo speditivi, di seguito illustrato, è un aggiornamento e una
semplificazione di quello pubblicato il 18 gennaio 1994 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Di patimento della Protezione Civile . nelle “Linee
guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a
rischio di incidente rilevante”.
E’ un metodo utilizzato per la pianificazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante con il quale si individuano le due
zone a rischio, denominate di “sicuro impatto e di danno”, contigue allo
stabilimento industriale e sulle quali possono ricadere gli effetti dannosi di
un evento incidentale.
il calcolo della terza zona detta di attenzione non è previsto direttamente dal
metodo speditivi poiché, come descritto nel capitolo V – Scenario incidentale –
Delimitazione delle zone a rischio – essa riveste importanza – solo nel caso in
cui si considerano gli effetti acuti sull’uomo in relazione a scenari di
dispersione atmosferica di rilasci tossici e qualora nel territorio di interesse
siamo presenti centri sensibili. In tal caso, infatti, possono essere necessarie
azioni miranti da un lato a verificare il grado di tutela necessario per la
popolazione a rischio e dall’altro a evitare reazioni possibili di panico, anche
in assenza di reale pericolo per la salute degli esposti.
Quale semplice indicazione orientativa si consiglia in assenza di valutazioni
più specifiche9 di assumere una misura per calcolare la
terza zona pari almeno a
quella individuata per la seconda zona.
Il PEE è predisposto sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello
stabilimento e/o di quelle contenute nel Rapporto di Sicurezza (RdS), valicato
dal CTR, al fine di mitigare e ridurre i danno conseguenti ad un’emergenza
chimica. Soltanto in assenza di tali dati si ricorre all’utilizzo del presente
Metodo Speditivo.
La principale modifica apportata alla precedente edizione del 1994 riguarda il
numero delle sostanze contemplate che oggi comprende tutte quelle riportate
nell’Allegato I – parti 1 e 2 del D. Lgs. 334/99; non sono stati invece variati
né il termine “sorgente di rilascio” per rappresentare un evento di gravità
medio-alta né, con riferimento alle dispersioni atmosferiche, le classi di
stabilità (D5 e F2)10 in cui si presume possa evolvere lo scenario incidentale.
Tra gli aggiornamento effettuati si evidenzia che i risultati dei calcoli con i
quali si determina la distanze della seconda zona detta di danno in caso di
rilascio tossico possono risultare diversi rispetto al precedente metodo
speditivi in quanto sono variati alcuni parametri tossicologici riferiti a LC50
e IDLH delle sostanze pericolose.
Allo stato attuale il metodo speditivi non contiene indicazioni specifiche per
la classificazione di pericolosità per l’ambiente della sostanza o delle
categorie di sostanze presenti in uno scenario di contaminazione di terreni e,
soprattutto, di acque.
Le considerazioni che hanno condotto a questa determinazione tengono conto del
fatto che la valutazione ancorché semplificata, di questi scenari presenta
numerosi ostacoli che renderebbero meno che indicative eventuali determinazioni
eseguite, come avviene per un metodo speditivo, in assenza di conoscenze di
dettaglio. Si citano, a titolo di esempio: l’assenza di valori consolidati di
concentrazione di riferimento per la contaminazione delle acque, la grande
variabilità dei parametri di permeabilità dei terreni che non permette una loro
classificazione semplice ma rappresentativa e la notevolissima dipendenza della
gravità della contaminazione, anche a parità di termine sorgente, dalla presenza
o meno di corpi idrici superficiali o falde sotterranee.
Fondamentale è la valutazione del tempo di arrivo di un rilascio tossico nelle
acque superficiali, in falda e nelle acque sotterranee; uno spazio temporale
breve (ore) configura un serio rischio di contaminazione.
Si evidenzia inoltre che le zone a rischio, in caso di dispersione, sono
rappresentate graficamente come un settore circolare con apertura pari a 1/10
del cerchio avente come raggio le distanze calcolate per ciascuna zona. in caso
di incendio o di esplosione si considera un’area circolare.
GUIDA ALL’USO
Il metodo speditivi è riportato nella Tab. 3 che è composta di
7 COLONNE così
suddivise:
COLONNA 1 |
indica la sostanza pericolosa e/o la famiglia di sostanze, ai sensi del D.Lgs.334/99, per le quali si intende applicare il metodo speditivi;
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 2 |
indica lo stato fisico in cui si trovano le sostanze pericolose e/o la categoria di sostanze (solido, liquido, gassoso) quando si verifica l’incidente; esse possono essere anche in miscela con altre sostanze.
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 3 |
indica la tipologia di utilizzo nello stabilimento della sostanza pericolosa e/o della famiglia di sostanze alla quale si intende fare riferimento. Di norma l’utilizzo in processo implica l’assenza di contenimento di eventuali rilasci.
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 4 |
indica l’evento incidentale quale un’esplosione, incendio o rilascio tossico per l’uomo e per l’ambiente;
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 5 |
indica le fasce di riferimento, espresso con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, X per determinare la distanza “di sicuro impatto” in funzione della quantità massima (espressa in tonnellate) di sostanze presente nell’unità di impianto. Per ottenere la fascia di riferimento di interseca la riga corrispondente alla sostanza o famiglia di sostanze individuata con la colonna delle quantità che esprime un intervallo. La lettera ottenuta esprime una categoria di effetti ricadenti su un’estensione indicata da un intervallo espresso in metri (vd. Tab. 1) entro il qual individuare con una interpolazione lineare (vd. Tab. 2) la distanza esatta con la quale si determina la prima zona “di sicuro impatto”.
Tab. 1 Categorie degli effetti
Tab. 2 Distanza di sicuro impatto
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 6 |
SDD = Seconda Distanza di Danno – indica il valore con cui moltiplicare la distanza esatta della prima zona “di sicuro impatto” per ottenere la distanza esatta della seconda zona “di danno”.
|
|||||||||||||||||||||||
COLONNA 7 |
indica il valore con il quale moltiplicare le distanze esatte “di sicuro impatto” e “di danni” per ottenere le stesse distanze in condizioni meteoclimatiche F2.
|
METODO SPEDITIVO PER
LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DI SICURO IMPATTO E DI DANNO IN CLASSE D5
Tab. 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
Nitrato di ammonio15 |
Solido, soluzione |
In mucchio16 |
E |
A |
B | B | C | C | D | X | X | X |
2 |
1 |
|
in contenitori separati |
E |
B |
B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Anidride arsenica, acido (v) aresenico e/o suoi sali |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | X | X |
2 |
1 |
|||
Anidride arseniosa, acido (iii) aresenico o suoi Sali |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | X | X |
2 |
1 |
|||
Bromo |
Liquido |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
- |
- | A | B | C | D | E | F | X |
4,5 |
3,5 |
|
Processo |
TU |
A |
B | C | D | E | F | F | X | X |
4,5 |
3,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
Cloro |
Gas liquefatto |
- |
TU |
C |
D | E | E | F | F | G | X | X | 4,2 | 4 | |
Composti del Nichel in forma polverulenta inalabile17 |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | D | X |
2 |
1 |
|||
Etilenemina |
Liquido |
Stoccaggio con contenimento |
I + E |
- |
- | - | - | A | B | C | C | D |
2 |
1 |
|
TU |
- |
- | A | B | C | D | E | F | X |
3,0 |
3,5 |
||||
Processo |
I + E |
- |
- | A | B | C | D | E | X | X |
2 |
1 |
|||
TU | A | B | C | D | E | F | F | X | X | 2 | 3,5 | ||||
Fluoro |
Gas liquefatto in pressione |
- |
TU |
D |
E | F | G | G | G | X | X | X |
2,9 |
4 |
|
Gas liquef. per refrigerazione |
- |
TU |
D |
E | F | F | G | G | X | X | X |
2,9 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
Formaldeide (concentrazione > 90%) |
Soluzione |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
- |
- | - | - | - | A | B | B | C | 3,1 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 3,1 | 3,5 | |||
Idrogeno |
Gas in pressione |
Stoccaggio fuori terra o processo |
I + E |
A |
B | B | C | D | D | E | X | X |
2 |
1 |
|
Stoccaggio in bombole (25 - 100 kg) |
I + E |
A |
B | C | C | C | C | X | X | X |
2 |
1 |
|||
Acido cloridrico |
Gas liquefatto in bombole |
- |
TU |
- |
A | B | C | D | E | F | F | X |
4,6 |
4 |
|
Gas liquefatto in pressione |
- |
TU |
- |
A | B | C | D | D | E | E | X |
4,6 |
4 |
||
Alchili di piombo |
Liquido |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
- |
- | - | - | - | A | B | B | C |
2,1 |
3,5 |
|
Processo |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | C | C |
2,1 |
3,5 |
|||
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale | Gas liquefatto | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | C | C | D | D | E | E | E | 2 | 1 | |
Stoccaggio in bombole (25 - 100 kg) | I + E | A | B | C | C | C | C | X | X | X | 2 | 1 | |||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
Acetilene | Gas liquefatto | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | - | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |
Stoccaggio in bombole (25 - 100 kg) | I + E | A | B | C | C | C | C | X | X | X | 2 | 1 | |||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
Ossido di etilene | Gas liquefatto in pressione | Stoccaggio fuori terra | I + E | - | A | B | C | D | E | F | X | X | 2 | 1 | |
Processo | I + E | A | B | C | C | D | X | X | X | X | 2 | 1 | |||
Tutti i casi | TU | - | A | B | C | D | E | F | F | X | 2,2 | 4 | |||
Gas liquef. per refrigerazione | Stoccaggio fuori terra | I + E | - | - | - | - | A | B | C | C | D | 2 | 1 | ||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
Tutti i casi | TU | - | A | B | C | D | D | E | E | X | 2,2 | 4 | |||
Ossido di propilene | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | A | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |
TU | - | - | - | - | - | A | B | B | C | 2 | 3,5 | ||||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | ||||
Metanolo | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | - | - | A | B | B | C | 2 | 1 | |
TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 1,5 | 3,5 | ||||
Processo | I + E | - | - | - | A | B | C | D | X | X | 2 | 1 | |||
TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 1,5 | 3,5 | ||||
Solido | Stoccaggio | TU | - | - | - | A | A | B | C | X | X | 1,5 | 1 | ||
4,4- metilen-bis-(2- coloroanilina ) e/o suoi sali | Solido | Stoccaggio | TU | - | - | - | A | A | B | C | X | X | 1,5 | 1 | |
Processo | TU | - | - | A | A | B | C | C | X | X | 1,5 | 1 | |||
Isocianato di metile | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | A | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |
TU | B | B | C | E | F | G | G | H | H | 4,9 | 3,5 | ||||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
TU | C | D | E | F | G | H | H | X | X | 4,9 | 3,5 | ||||
Ossigeno | Gas liquefatto | In mucchio18 | E | A | B | B | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
In contenitori separati | E | B | B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
2,4 Diisocianato di toluene | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
2,6 Diisocianato di toluene | Liquidi | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
Cloruro di carbonile (fosgene) | Gas liquefatto in pressione | - | TU | D | E | F | G | G | G | X | X | X | 1,2 | 4 | |
Gas liquef. per refrigerazione | - | TU | D | E | F | F | G | G | X | X | X | 1,2 | 4 | ||
Triidruro di arsenico (arsina) | Gas liquefatto in pressione | - | I + E | - | A | B | C | D | E | F | X | X | 2 | 1 | |
I + E | A | B | C | C | D | X | X | X | X | 2 | 1 | ||||
TU | E | F | G | H | H | X | X | X | X | 4,0 | 4 | ||||
Gas liquef. per refrigerazione | I + E | - | - | - | - | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |||
I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | ||||
TU | E | F | G | H | H | X | X | X | X | 4,0 | 4 | ||||
Triiduro di fosforo (fosfina) | Gas liquefatto in pressione | - | TU | D | E | F | G | G | G | X | X | X | 1,2 | 4 | |
gas liquef. per refrig. | - | TU | D | E | F | F | G | G | X | X | X | 1,2 | 4 | ||
Dicloruro di zolfo | Liquido | Stoccaggio con contenimento | E | - | A | A | B | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
Processo | E | - | A | A | B | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Triossido di zolfo | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | E | F | G | G | 2,5 | 3,5 | |
Processo | TU | B | B | D | E | F | G | G | X | X | 2,5 | 3,5 | |||
Poli-cloro-dibenzofurani e policloro-dibenzodiossine19 (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente | Prodotti tossici di decomposizione 20 | TU | D | E | F | G | X | X | X | X | X | 3 | n.a. | ||
4-amminobifenile e/o suoi sali, banzidina e suoi sali | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | D | E | F | X | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | B | C | D | E | F | F | X | X | 2 | 3,5 | |||
Solido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | A | A | C | C | X | X | 2 | 1 | ||
Processo | TU | - | - | A | A | B | C | C | X | X | 2 | 1 | |||
Ossido di bis (clorometile) | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | E | F | G | G | 2,5 | 3,5 | |
Processo | TU | B | C | D | E | F | G | G | X | X | 2,5 | 3,5 | |||
Ossido di cloro-metile e di metile | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | A | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |
TU | - | - | A | B | C | E | F | G | G | 2,5 | 3,5 | ||||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
TU | B | C | D | E | F | G | G | X | X | 2,5 | 3,5 | ||||
Cloruro di dimetilcarbam-mile | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
Dimetilnitro-sammina | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
Triammide esametil-fosforica | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
2-naftilammina e/o suoi sali | Liquido Solido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | E | F | G | G | 2,5 | 3,5 | |
Processo | TU | B | C | D | E | F | G | G | X | X | 2,5 | 2,5 | |||
1,3- propansulfone | Solido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | A | A | B | C | 1,5 | 3,5 | |||
Processo | TU | - | A | A | B | C | C | C | 1,5 | 3,5 | |||||
4-nitrodifenile | Liquido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | |||
Processo | TU | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||||
Benzina per autoveicoli ed altre essenze minerali | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | B | C | C | D | 2 | 1 | |||
TU | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | ||||||
Processo | I + E | - | B | C | D | D | D | X | 2 | 1 | |||||
TU | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | ||||||
Solido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | A | B | C | D | X | X | 1,5 | 1 | ||||
Processo | TU | A | B | C | D | D | X | X | 1,5 | 1 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
1. Molto tossiche21 |
Liquido con Teb>100°C |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
- | A | B | D | E | F | F | 2 | 3,5 | |||
Processo | TU | C | D | E | F | F | X | X | 2 | 3,5 | |||||
Liquido con 50<Teb<100°C |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
A | B | C | E | F | G | G |
2,5 |
3,5 |
||||
Processo |
TU |
D | E | F | G | G | X | X |
2,5 |
3,5 |
|||||
Molto tossiche |
Liquido con 25<Teb<50°C |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
C | E | F | G | G | H | H |
2,5 |
3,5 |
|||
Processo |
TU |
B |
C | D | E | F | G | G | X | X |
2,5 |
3,5 |
|||
Gas liquefatto in pressione |
- |
TU |
D |
E | F | G | G | X | X | X | X |
3 |
4 |
||
Gas liquef. per refrigerazione |
- |
TU |
D |
E | F | F | G | X | X | X | X |
3 |
4 |
||
Gas | - | TU | D | E | F | G | H | X | X | X | X | 3 | 4 | ||
2. Tossiche22 |
Solido | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | A | A | B | C | X | X | 1,5 | 1 | |
Processo | TU | - | - | A | A | B | C | C | X | X | 1,5 | 1 | |||
Liquido cone Teb>100°C | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | - | - | - | A | A | B | C | 2 | 3,5 | ||
Processo | TU | - | - | - | A | A | B | C | C | C | 2 | 3,5 | |||
Liquido con 50>Teb>100°C | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | D | E | F | X | 2,5 | 3,5 | ||
Processo | TU | - | B | C | D | E | F | F | X | X | 2,5 | 3,5 | |||
Liquido con 25>Teb>50°C | Stoccaggio con contenimento | TU | - | - | A | B | C | E | F | G | G | 2,5 | 3,5 | ||
Processo | TU | B | C | D | E | F | G | G | X | X | 2,5 | 2,5 | |||
Gas liquefatto in pressione | - | TU | D | E | F | G | G | G | X | X | X | 3 | 4 | ||
Gas liquef. per refrig | - | TU | D | D | E | E | F | F | X | X | X | 3 | 4 | ||
Gas | - | TU | B | C | D | E | F | F | X | X | X | 3 | 4 | ||
3. Comburenti | Solido | - | I +E | - | - | A | A | B | C | C | X | X | 2 | 1 | |
Liquido | I + E | - | A | B | C | D | E | F | X | X | 2 | 1 | |||
Gas | I + E | A | B | C | D | E | F | - | X | X | 2 | 1 | |||
Gas liquefatto | I + E | B | C | D | E | F | F | G | X | X | 2 | 1 | |||
4. Esplosive (R2 e sostanze pirotecniche o esplosive) | Liquido o solido | In mucchio23 | E | A | B | B | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
In contenitori separati | E | B | B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
5. Esplosive (R3) | Liquido o solido | In mucchio24 | E | A | B | B | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
In contenitori separati | E | B | B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
6. Infiammabili (R10) | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I | - | - | - | - | - | A | B | B | C | 2 | 1 | |
Processo | I | - | - | - | A | B | C | D | X | X | 2 | 1 | |||
7a. Facilmente infiammabili (R17 e infiammabili pressurizzati) | Solido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | - | - | B | C | C | D | 2 | 1 | |
Processo | I + E | - | - | - | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
Gas liquefatto in pressione | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | A | B | C | D | E | F | X | X | 2 | 1 | ||
Processo | I + E | A | B | C | C | D | X | X | X | X | 2 | 1 | |||
Gas liquef. per refr | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | - | A | B | C | C | D | 2 | 1 | ||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
7b. Liquidi facilmente infiammabili (R11) | Liquido | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | A | A | B | C | C | D | 2 | 1 | |
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
8. Estremamente infiamambili (R12, vapori, escluso GPL) | Gas liquefatto in pressione | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | A | B | C | D | E | F | X | X | 2 | 1 | |
Processo | I + E | A | B | C | C | D | X | X | X | X | 2 | 1 | |||
Gas liquef. per refrigerazione | Stoccaggio con contenimento | I + E | - | - | - | - | A | B | C | C | D | 2 | 1 | ||
Processo | I + E | - | - | A | B | C | D | E | X | X | 2 | 1 | |||
10.i. Altre categorie (R14)25 | Solido o liquido | Stoccaggio con contenimento | E | - | A | A | B | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
Processo | E | - | A | A | B | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
10.ii. Altre categorie (R29)26 | Solido o liquido | - | TU | C | D | E | F | G | H | X | X | X | 2,5 | 3,5 |
DISPERSIONE DI PRODOTTI TOSSICI DI COMBUSTIONE27
Analogamente a quanto visto per le sostanze e/o famiglie di sostanze anche per i prodotti tossici di combustione si applica la stessa procedura per la valutazione della prima distanza detta di sicuro impatto e per la seconda detta di danno. la valutazione del fattore SDD e di quello per la trasposizione da classe D5 a F2 segue quanto indicato dal DM 5 novembre 1997 concernente la modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia.
E' di seguito riportata la tabella 4 che consente di determinare in base alle quantità di sostanze coninvolte e alla tipologia di fumi conisderati la distanza di sicuro impatto e di danno come indicato nella Guida all'uso.
Tabella 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Tipologia di sostanze | Caratteristiche delle sostanze | Tipologia di lavorazioni svolte | Evento | Fasce di rispetto per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (t) di sostanza presente nell'unità di impianto probabilmente coinvolta in ogni singolo incidente | Fatttore SDD | |||||||||
Quantità | 0,2-1 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-200 | 200-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | >10000 | |||||
Sostanze generate a seguito di incendio | Prodotti tossici di combustione | Da pesticidi | DT | - | A | B | C | E | F | F | X | X | 4 | |
Sostanze generate a seguito di incendio | Prodotti tossici di combustione | Da fertilizzanti azotati | DT | - | - | - | A | C | D | D | X | X | 4 | |
Sostanze generate a seguito di incendio | Prodotti tossici di combustione | Da fertilizzanti solforati | DT | - | - | - | A | C | D | D | X | X | 4 | |
Sostanze generate a seguito di incendio | Prodotti tossici di combustione | Da materia plastiche clorurate | DT | - | - | - | A | C | D | D | X | X | 4 |
ESEMPIO APPLICATIVO 1 - Dato un serbatoio per lo stoccaggio di cloro contenete 300 tonnellate di sostanza in condizioni liquefatte calcolare la prima e la seconda distanza (di sicuro impatto e di danno) in condizioni D5 e F2 a seguito di un rilascio tossico della sostanza con effetti nocivi per la popolazione.
Si procede consultando la tabella del Metodo Speditivo individuando nelle prime 4 colonne rispettivamente la sostanza in esame (colonna 1: Cloro), le caratteristiche (colonna 2: gas liquefatto), la tipologia di lavorazioni svolte (colonna 3: in questo caso senza alcuna specificazione) e l'evento per cui si calcola lo scenario (colonna 4: rilascio con effetti di tossicità per l'uomo: nella colonna indicato con TU). A questo punto si passa alla colonna 5 individuando l'intervallo in cui cade la quantità di sostanza in esame. L'intersezione della colonna delle fasce di riferimento con la riga contenente il caso in esame (Cloro, gas liquefatto, TU= tossicità verso l'uomo) individua la lettera corrispondente alla categoria di effetti (F)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
Nitrato di ammonio15 |
Solido, soluzione |
In mucchio16 |
E |
A |
B | B | C | C | D | X | X | X |
2 |
1 |
|
in contenitori separati |
E |
B |
B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Nitrato di ammonio | Solido | In mucchio | E | A | B | B | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
In contenitori separati | E | B | B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Anidride arsenica, acido (v) aresenico e/o suoi sali |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | X | X |
2 |
1 |
|||
Anidride arseniosa, acido (iii) aresenico o suoi Sali |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | X | X |
2 |
1 |
|||
Bromo |
Liquido |
Stoccaggio con contenimento |
TU |
- |
- | A | B | C | D | E | F | X |
4,5 |
3,5 |
|
Processo |
TU |
A |
B | C | D | E | F | F | X | X |
4,5 |
3,5 |
|||
Cloro |
Gas liquefatto |
- |
TU |
C |
D | E | E | F | F | G | X | X | 4,2 | 4 |
A questo punto utilizzando la tabella relativa alle categorie degli effetti (pag. 21) individuiamo in corrispondenza della lettera F la fascia 500-1000 metri entro cui si deve individuare la distanza esatta per ottenere quella di sicuro impatto:
Tabella 1 Categorie degli effetti
Categoria |
Fascia di riferimento (metri) |
- |
Indica che l’estensione territoriale degli effetti è trascurabile |
A |
0-25 |
B |
25-50 |
C |
50-100 |
D |
100-200 |
E |
200-500 |
F |
500-1000 |
G |
1000-3000 |
H |
3000-10000 |
X |
Indica una combinazione sostanza/quantità non riscontrabile nella normale pratica |
applicando l''espressione contenuta nella tabella 2 pag. 21 otteniamo la distanza esatta relativa alla prima zona di sicuro impatto in cui si hanno effetti di elevata letalità per l'uomo:
Distanza di sicuro impatto = MINF+(MSUP-MINF)X[(QTOT-QINF)/(QSUP-QINF)]
Andando a sostituire i valori corrispondenti si ha:
Distanza di sicuro impatto = |
500 m + (1000m - 500m) * |
(300 t - 200 t) | = 562,5 m |
(1000 t - 200 t) |
Nella riga corrispondente alla sostanza in esame individuata tramite la tabella del metodo speditivo prendiamo nota anche dei fattori SDD e F che ci serviranno per i successivi calcoli.
Moltiplicando la distanza di sicuro impatto e pari a 562,5 m per il SDD (pari a 4,2) si ottiene la distanza esatta di danno pari a 2.362,5 m
Ora si calcolano le distanza per la classe meteo F2 moltiplicando le due distanza individuate per la classe meteo D5 rispettivamente per il fattore F2 trovato precedentemente in tabella 3 (pari a 4)
I distanza per la classe F2 = 562, 5 x 4 = 2250 m
II distanza per la classe F2 = 2362,5 x 4 = 9450 m
Riepilogando le distanze per le due classi meteo D5 e F2 risultanti da un rilascio di 300 t di cloro liquefatto in un impianto di sono riportate nella tabella sottostante.
Classe meteo |
I distanza (m) |
II distanza (m) |
D5 |
562,5 |
2362,5 |
F2 |
2250 |
9450 |
Esempio applicativo 2 - Dato un stoccaggio di nitrato di ammonio contenente 100 tonnellate di sostanza mantenuta in contenitori separati, calcolare la prima e la seconda distanza (di sicuro impatto e di danno) in condizioni D5 e F2 ipotizzando uno scenario riguardante un'esplosione.
Si procede alla consultazione della tabella del Metodo speditivo individuando nelle prime 4 colonne rispettivamente la sostanza in esame (colonna 1: Nitrato d'ammonio), le caratteristiche (colonna 2: solido), la tipologia di lavorazioni svolte (colonna 3: in contenitori separati) e l'evento per cui si calcola lo scenario (colonna 4: esplosione). Nella parte riservata alle fasce di riferimento e categorie evidenziate nella tabella col bordo più scuro si individua la colonna in cui ricade la quantità di sostanza per cui si calcolano le distanze di danno, in questo caso 100 tonnellate. Lo scenario, come già detto, cui si fa riferimento è l'esplosione del nitrato detenuto in contenitori separati e l'intersezione della colonna delle fasce di riferimento con la riga contenente il caso in esame danno la lettera corrispondente alla categoria di effetti, in questo caso C
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D. Lgs. 334/99 |
Stato fisico delle sostanze |
Tipologia di lavorazioni svolte |
Evento 11 |
Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (1) di sostanze presente nell'unità di impianto |
Fattore SDD12 |
Fattore F.213 |
|||||||||
Quantità (1) |
<114 |
1-5 |
5-10 |
10-50 |
50-200 |
200-1000 |
1000-5000 |
5000-10000 |
>10000 |
|
|
||||
Nitrato di ammonio15 |
Solido, soluzione |
In mucchio16 |
E |
A |
B | B | C | C | D | X | X | X |
2 |
1 |
|
In contenitori separati |
E |
B |
B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Nitrato di ammonio | Solido | In mucchio | E | A | B | B | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |
In contenitori separati | E | B | B | C | C | C | D | X | X | X | 2 | 1 | |||
Anidride arsenica, acido (v) aresenico e/o suoi sali |
Solido |
Stoccaggio |
TU |
- |
- | - | A | A | B | C | X | X |
2 |
1 |
|
Processo |
TU |
- |
- | A | A | B | C | C | X | X |
2 |
1 |
A questo punto utilizzando la tabella relativa alle categorie degli effetti (pag. 21) individuiamo in corrispondenza della lettera C la fascia 50-100 metri entro cui si deve individuare la distanza esatta per ottenere quella di sicuro impatto:
Tabella 1 Categorie degli effetti
Categoria |
Fascia di riferimento (metri) |
- |
Indica che l’estensione territoriale degli effetti è trascurabile |
A |
0-25 |
B |
25-50 |
C |
50-100 |
D |
100-200 |
E |
200-500 |
F |
500-1000 |
G |
1000-3000 |
H |
3000-10000 |
X |
Indica una combinazione sostanza/quantità non riscontrabile nella normale pratica |
applicando l''espressione contenuta nella tabella 2 pag. 21 otteniamo la distanza esatta relativa alla prima zona di sicuro impatto in cui si hanno effetti di elevata letalità per l'uomo:
Distanza di sicuro impatto = MINF+(MSUP-MINF)X[(QTOT-QINF)/(QSUP-QINF)]
Andando a sostituire i valori corrispondenti si ha:
Distanza di sicuro impatto = |
50 m + (100m - 50m) * |
(100 t - 50 t) | = 66 m |
(200 t - 50 t) |
Nella riga corrispondente alla sostanza in esame individuata tramite la tabella del metodo speditivo prendiamo nota anche dei fattori SDD e F.2 che ci serviranno per i successivi calcoli.
Moltiplicando la distanza di sicuro impatto e pari a 66 m per il SDD (pari a 2) si ottiene la distanza esatta di danno e pari a 132 m.
Stante le caratteristiche dell'esplosione considerata, le condizioni meteorologiche non hanno alcun effetto come risulterebbe peraltro dall'utilizzo del fattore F.2 che ha valore unitario.
ALLEGATO 2 - LE FUNZIONI DI SUPPORTO
Si riportano di seguito le funzioni di supporto, individuate dal Metodo Augustus, con le osservazioni in corsivo per il rischio industriale. Queste funzioni sono state intergate, per questa tipologia di rischio, dalla funzione n. 15 relativa alla protezione dell'ambiente.
1 - TECNICA E DI PIANIFICAZIONE |
Questa funzione comprende i Gruppi Nazionali di ricerca ed i Servizi Tecnici nazionali e locali. Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune o del genio Civile o del Servizio Tecnico Nazionale28, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. |
2 - SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA |
Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R.I, le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. In linea di massima il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale.
N.B. Per il rischio industriale, particolare cura dovrebbe essere prestata a divulgare una informativa agli ospedali locali per far conoscere a priori il possibile scenario incidentale e le sostanze che eventualmente potrebbero essere coinvolte nell'incidente. Ciò permetterebbe una preparazione alla gestione dell'emergenza in modo mirato dal punto di vista delle cure e degli antidoti da somministrare ai feriti e agli intossicati. Scopo di questa funzione è quella di attivare l'organizzazione necessaria per la tipologia dell'evento verificatosi. |
3 - MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE |
La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa. Sarà cura dell'addetto stampa stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti. Per quanto concerne l'informazione al pubblico sarà cura dell'addetto stampa, coordinandosi con i sindaci interessati, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media. Scopi principali sono:
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione risulta particolarmente delicata e deve essere organizzata dall'AP già in sede di pianificazione. Inoltre, si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. 334/1999, è prevista la divulgazione dell'informazione preventiva e in emergenza alla popolazione da parte del sindaco sulla base della scheda informativa per la popolazione di cui all'allegato V dello stesso decreto. |
4 - VOLONTARIATO |
I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione. Pertanto, in Sala Operativa, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile che avrà il compito di mantenere i rapporti con la consulta provinciale per il volontariato. Il coordinatore provvederà, in "tempo di pace", ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette Organizzazioni.
N.B. Per il rischio industriale, presupposto essenziale per la partecipazione del Volontariato all'emergenze di natura chimica è il grado di qualificazione e specializzazione tecnica del personale che deve operare munito dei Dispositivi di Protezione Individuale di legge e secondo i criteri individuati alla sezione II. |
5 - MATERIALI E MEZZI |
La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione censisce materiali ed i mezzi in dotazione alle amministrazioni; sono censimenti che debbono essere aggiornati costantemente per passare così dalla concezione del "censimento" delle risorse alla concezione di "disponibilità" delle risorse. Si tratat di avere un quadro delle risorse suddivise per aree di stoccaggio. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'aera dell'intervento. Alla gestione di tale funzione concorrono i materiali e mezzi comunque disponibili. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale.
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione deve verificare la disponibilità o reperibilità (anche attraverso convenzioni) dei materiali e mezzi specifici per i singoli eventi incidentali. |
6 - TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA' |
La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il responsabile della funzione 10, "Strutture Operative". Per quanto concerne la parte relativa all'attività di circolazione e viabilità il coordinatore è normalmente il rappresentante della Polstrada o suo sostituto; concorrono per questa attività, oltre alla Polizia Stradale, i Carabinieri ed i Vigili Urbani: i primi due per il duplice aspetto di Polizia giudiziaria e di tutori della legge e gli altri per l'indiscussa idoneità nella gestione della funzione in una emergenza a carattere locale. Si dovranno prevedere esercitazioni congiunte tra le carie forze al fine di verificare ed ottimizzare l'esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici.
N.B. Per il rischio industriale, le forze dell'ordine devono essere informate sulla posizione dei cancelli e dei blocchi, evidenziando che l'evoluzione degli eventi incidentali di natura tossicologica può modificare l'attuazione degli stessi. |
7 - TELECOMUNICAZIONI |
Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale delle azienda di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. Il responsabile di questa funzione è normalmente un esperto di telecomunicazioni. |
8 - SERVIZI ESSENZIALI |
in questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali circa l'efficienza e gli interventi sulla rete. L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell'Ente di gestione presente nella funzione. |
9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE |
L'effettuazione del censimento dei danni a persone e case riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d'emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile e di esperi del settore sanitario, industriale e commerciale. E' ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.
N.B. Vista l'evoluzione della normativa in materia rischio di incidente rilevante, si evidenzia che devono essere individuati anche i danni ambientali intesi come inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. A tale scopo, ci si dovrà avvalere di esperti ambientali.
|
10 - STRUTTURE OPERATIVE S.a.R. (search and rescue - ricerca e salvataggio) |
Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il CCS e i COM:
N.B. Anche in questo caso, come per la funzione 9, la funzione dev'essere ampliata per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente. |
11 - ENTI LOCALI |
In relazione all'evento l responsabile della funzione dovrà essere in possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazioni della zona interessata all'evento. Si dovranno ance organizzare gemellaggi fra le Amministrazioni comunali colpite, le "municipalizzate" dei comuni o delle regioni che portano soccorso per il ripristino immediato dei servizi essenziali (riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari etc.) |
12 - MATERIALI PERICOLOSI |
Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie soggette a notifica e a dichiarazione o altre attività pericolose che possono innescare ulteriori danni alla popolazione dopo un evento distruttivo di varia natura, saranno preventivamente censite e per ognuno studiato il potenziale pericolo che può provocare alla popolazione.
N.B. Per i l rischio industriale, questa funzione è già ricompresa nel PEE che contiene tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza, comprese le caratteristiche delle sostanze e dei preparati potenzialmente coinvolti negli eventi incidentali. |
13 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE |
Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari. Dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell'Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione. Per quanto concerne l'aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le varie azienda di produzione e/o distribuzione alimentare . N.B. Per il rischio industriale, questa funzione rappresenta la parte più delicata per gestire nel corso dell'emergenza eventuali situazioni di caos, panico e quant'altro pose inficiare l'efficacia della risposta di protezione civile. Le misure di autoprotezione da fare adottare alla popolazione da parte del Sindaco per garantire una riduzione delle conseguenze degli effetti dell'incidente devono tenere conto delle caratteristiche del rilascio e delle condizioni meteo-climatiche esistente al momento. i sistemi di mitigazione delle conseguenze sono: - rifugio al chiuso - evacuazione assistita Se la popolazione, a seguito dell'evento incidentale dovesse essere allontanata dalle proprie abitazioni si dovranno organizzare strutture attrezzate dove fornire ogni tipo di assistenza (psicologica, alimentare, sanitaria, etc.) |
14 - COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI |
Il coordinatore della Sala Operativa che gestisce le 14 funzioni di supporto, sarà anche responsabile di questa funzione in quanto dovrà conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul territorio, al fine di garantire nell'area dell'emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando risorse di uomini e materiali. Con l'attivazione delle 14 funzioni di supporto tramite i loro singoli responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e, in "tempo di pace", si garantisce il continuo aggiornamento del piano di emergenza con l'attività degli stesi responsabili. i responsabili delle 14 funzioni di supporto avranno, quindi, la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza. Questo consente di avere sempre nella propria sala operativa esperti che già si conoscono e lavorano per il Piano di emergenza. Ciò porterà a una maggiore efficacia operativa fra le "componenti" e le "strutture operative" (amministrazioni locali, volontariato, FF.AA, Vigili del Fuoco, etc.). Il responsabile della funzione 14 assumerà anche il ruolo di coordinatore della Sala Operativa.
N.B. Per il rischio industriale il PEE è lo strumento con il quale sono organizzate e coordinate tutte le attività volte a fronteggiare l'incidente rilevante. |
15 - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE |
Tale nuova funzione di supporto, non prevista nel Metodo Augustus, è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le attività delle ARPA o APPA, in campo ambientale, da quelle della funzione "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria". Anche il responsabile di questa funzione dovrà essere designato dall'ente di appartenenza con atto formale. e attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel riepilogo delle competenze ed in particolare: - fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivanti dalle attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall'effettuazione dei controlli; - svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell'ambiente nella zona interessata dall'evento, nonchè analisi chimiche e/o fisiche per valutare l'evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche; - acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte; - trasmettere direttamente all'AP le risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF e al 118; - fornire supporto nell'individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l'evento.
N.B. La funzione 15 è correlata alla funzione 1 vista la crescente attenzione che si deve dedicare all'ambiente |
1 Statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670.
2 Prefetto, salve eventuali diverse attribuzioni derivanti dall’attuazione
dell’art. 72 del D. Lgs. 112/98 e dalle normative per le province autonome di
Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale.
3 La suddivisione della popolazione in classi di età può essere effettuata sulla
base del seguente criterio: bambini <15 anni, anziani >65 anni.
4 In presenza di un elevato numero di scenari incidentali, è possibile
individuare degli scenari incidentali “di riferimento”, anziché riportare tutti
gli scenari ipotizzati nel Rapporto di Sicurezza (RdS), scendendo nel
particolare di ciascuno di essi in termini di aree di danno ed elementi
vulnerabili potenzialmente a rischio. Gli scenari possono essere accorpati per
tipologia (energetica o tossicologica) o per scenari omologhi (stessa tipologia
di evento con sostanze pericolose con analoga classificazione di sicurezza).
5 Confined Explosion
6 Unconfined Vapour Cloud Explosion
7 Boiling Liquid Expanding Vapour Explotion
8 In particolare, per un rilascio tossico, in assenza di informazioni, desunte
dal RdS valutato dal CTR, la terza zona può essere convenzionalmente assunta
pari al doppio della distanza della seconda zona del centro di pericolo, laddove
non possano essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura
quali ad es. ERPG3, TLV TWA, LOC, ecc.
9 Le valutazioni quantitative correntemente utilizzate anche in campo
internazionale fanno sovente riferimento al LOC (Level of Concern) inteso pari
ad 1/10 del IDLH, sempre quando non si vogliano o non si possano utilizzare
altri parametri di confronto (soglia odorigena, ERPG-1, ERPG-2, …)
10 Classi di stabilità atmosferica secondo Pasquill
A.
condizioni estremamente instabili |
D.
condizioni neutre (1) |
||||
Velocità del vento a 10 m dal suolo |
Giorno |
Notte (2) |
|||
|
Insolazione |
Nuvolosità < 3/83 |
Copertura sottile o > 4/83 |
||
(m/s) |
forte |
moderata |
leggera |
- |
- |
< 2 |
A |
A-B |
B |
|
|
2 |
A-B |
B |
C |
E |
F |
4 |
B |
B-C |
C |
D |
E |
6 |
C |
C-D |
D |
D |
D |
> 6 |
C |
D |
D |
D |
D |
1. La condizione D vale per qualsiasi vento quanto il cielo è coperto da un
notevole spessore di nubi e nell’ora che precede o che segua la notte |
11 E=Esplosione; TU= rilascio tossico con Tossicità per l'Uomo I= Incendio; DT= dispersione di fumi tossici a seguito di incendio.
12 Seconda Distanza di Danno
13 Fattore da utilizzare per determinare le distanze in classe F2.
14 Per quantità assai piccole (qualche kg) sarebbe necessaria un'analisi di dettaglio riferentesi alle specifiche condizioni incidentali
15 Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso.
16 Singola esplosione possibile
17 Monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triosssido di dinichel
18 Singola esplosione possibile
19 Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti livelli di ponderazione:
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) |
|||
2,3,7,8 - TCDD 1,2,3,7,8 -PeDD
1,2,3,4,7,8 - HxCDD 1,2,3,6,7,8 - HxCDD 1,2,3,7,8,9 - HxCDD
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD
OCDD |
1 0,5
0,1
0,01
0,001 |
2,3,7,8 - TCDF 2,3,4,7,8 - PeCDF 1,2,3,7,8 - PeCDF
1,2,3,4,7,8 - HxCDF 1,2,3,7,8,9 - HxCDF 1,2,3,6,7,8 - HxCDF
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF 1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF
OCDF |
0,1 0,5 0,05
0,1
0,01
0,001 |
(T= tetra, P= penta,Hx= hera, Hp= hepts, O= Octa)
20 Da reazioni
anomale (reazioni di runaway) in reattori di processo o serbatoi di stoccaggio.
22 Riferito all'inalazione
23 Singola esplosione possibile
24 Singola esplosione possibile
25 Reagisce violentemente con l'acqua
26 A contatto con l'acqua libera gas tossici
27 la categoria include acido cloridrico, ossidi di zolfo e di azoto
28 Le funzioni del Servizio Tecnico Nazionale sono state attribuite all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 38 del D. lgs. 300/1999 e succ. mod.