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Regione Lazio
Legge Regionale n. 14 del 31-3-2005
“Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon”
(B.U.R. Lazio n. 10 del 9-4-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale,
previene e limita i rischi connessi all’esposizione al gas radon, al fine di
tutelare la salute pubblica e di salvaguardare il patrimonio ambientale e
naturale.
ARTICOLO 2
(Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione
al gas radon)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il piano regionale
di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon,
derivanti da elevate concentrazioni di tale gas nei campi di fratture naturali e
negli edifici, di seguito denominato piano.
2. Il piano è predisposto avvalendosi del supporto tecnico-scientifico
dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), ai sensi degli articoli 3, comma
1, lettera b), punto 3), e 16, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n.
45 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(ARPA)” e successive modifiche, nonché dell’eventuale collaborazione di enti di
ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia.
3. Il piano, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al Capo III bis del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e successive modifiche, determina, in particolare:
a) i livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e
negli edifici;
b) la delimitazione delle aree e l'individuazione degli edifici ritenuti a
rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti
di recupero e di risanamento degli edifici a rischio;
d) i criteri per la definizione di prescrizioni costruttive e di accorgimenti
tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio di cui alla
lettera b);
e) l’individuazione tra le aree a rischio di cui alla lettera b), di quelle da
sottoporre a monitoraggio periodico, a cura dell’ARPA;
f) le modalità per la realizzazione, a cura dell’Agenzia di sanità pubblica (ASP)
di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 16, di uno studio
epidemiologico della popolazione;
g) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione
all’emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione
dell’esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga
nell’approvvigionamento di acqua potabile per uso domestico;
h) un sistema di informazione e di divulgazione tra la popolazione dei rischi
connessi all’esposizione al gas radon e dell’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla lettera g).
4. Il piano è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda
necessario.
5. Nelle more dell’adozione del piano, possono essere adottati dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, piani stralcio limitati a singoli
ambiti territoriali, ritenuti urgenti ed indifferibili per l’accertata presenza
di livelli di concentrazione di gas radon nei campi di fratture naturali e negli
edifici a rischio per le popolazioni interessate.
6. Il piano e i relativi aggiornamenti ed i piani stralcio sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
7. La pianificazione urbanistico-territoriale locale opera nel rispetto delle
previsioni del piano o degli eventuali piani stralcio.
8. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale ai piani regionali di cui ai commi 1 e 5. In attesa
dell’adeguamento, le previsioni dei piani regionali citati prevalgono su quelle
difformi dei piani comunali e provinciali.
9. I regolamenti edilizi definiscono, in conformità ai criteri di cui al comma
3, lettera d), prescrizioni costruttive ed accorgimenti tecnici da osservare
nelle edificazioni su aree a rischio.
ARTICOLO 3
(Individuazione delle zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon)
1. Ai sensi dell’articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995 e successive modifiche,
la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, nell’ambito delle aree
delimitate dal piano di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), ove già
adottato, e sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla commissione
di cui all’articolo 10 septies dello stesso decreto, le zone o luoghi di lavoro
con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di
attività di radon.
2. L’elenco delle zone e dei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ARTICOLO 4
(Progetti di recupero e di risanamento)
1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e
di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a rischio ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle
prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), dello stesso
articolo.
2. Nelle more dell’adozione del piano i progetti di cui al comma 1 sono
predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell’articolo 2,
comma 5.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione nei limiti
dell’apposito stanziamento iscritto al capitolo di bilancio di cui all’articolo
5.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni trasmettono all’assessorato competente,
entro il termine previsto dalle leggi regionali concernenti “disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio”, i
progetti con l’indicazione della relativa spesa.
5. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
4, la Giunta regionale determina i criteri per la valutazione da parte della
competente struttura regionale dei progetti e per la conseguente formazione di
una graduatoria secondo un ordine di priorità, nonché le modalità di concessione
ed erogazione del finanziamento, in conformità alla normativa vigente.
ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede
mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB E34, dei sottoindicati capitoli:
a) “Spese per la predisposizione del piano regionale di prevenzione e riduzione
dei rischi connessi all’esposizione al gas radon” con lo stanziamento per l’anno
2005 di euro 100.000,00;
b) “Contributi ai comuni per la predisposizione di progetti di recupero e
risanamento degli edifici soggetti ai rischi connessi all’esposizione al gas
radon” con lo stanziamento per l’anno 2005 di Euro 50.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro
150.000,00 dello stanziamento del capitolo E33509.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 31 marzo 2005
Storace