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Deliberazione 27 giugno 2006
Ministero dei Trasporti. Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. (Deliberazione n. 14/06).
(GU n. 162 del 14-7-2006)
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE
ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare
l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione
della qualita' per le imprese di autotrasporto per settori merceologici
specifici;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della
Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera
e), che prevede da parte del Comitato centrale della formulazione di «indirizzi
in materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano trasporti
di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti
farmaceutici»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per
il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalita' e tempi per l'adozione
volontaria di sistemi di certificazione di qualita' da parte delle imprese di
autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286»;
Delibera:
Art. 1.
Scopi e finalita'
La presente delibera formula un corpo coordinato ed integrato di indirizzi in
materia di certificazione di qualita' delle imprese che effettuano autotrasporto
di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti
farmaceutici, in attuazione al disposto dell'art. 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, ai fini del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, allo scopo di offrire un servizio di trasporto
efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.
Art. 2.
Contenuto degli indirizzi
Gli indirizzi in tema di qualita' e sicurezza per le imprese di autotrasporto,
relativamente ai settori di cui all'art. 1, sono definiti nel «Codice di pratica
dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto», allegato e parte
integrante della presente delibera. (Allegato A).
Art. 3.
Adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza
dell'autotrasporto
L'adozione di sistemi di certificazione di qualita', secondo gli indirizzi
formulati nel «Codice di Pratica» di cui all'art. 2, da parte dei vettori per il
trasporto su strada delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, e'
effettuata nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori, e
con le modalita' di cui al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.
Roma, 27 giugno 2006
Il presidente: De Lipsis
Allegato A
Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006
CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AUTOTRASPORTO (SSA)
1. Premessa.
Scopo del presente documento e' quello di fornire i requisiti per un sistema
di gestione della sicurezza per l'autotrasporto (d'ora in poi SSA) per
consentire ad un vettore di controllare i suoi rischi operativi (ad esempio,
ma non solo, incidenti stradali) e di soddisfare le richieste dei clienti.
Il presente codice e' finalizzato alla messa in sicurezza dei servizi e,
pertanto, alla certificazione di qualita' di quelle aziende che operano nei
settori delle merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e dei
prodotti farmaceutici.
L'SSA e' un riferimento tecnico/operativo per le imprese che esercitano
attivita' di autotrasporto su gomma nei quattro settori di cui all'art. 9 del
decreto legislativo n. 284/2005 e che intendono organizzarsi con un sistema di
gestione della sicurezza con la finalita' di conseguire anche la «Certificazione
di conformita» al codice.
Il presente codice puo' essere applicato a qualsiasi vettore che desideri
realizzare un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto per:
1) eliminare o ridurre il rischio per gli autisti e per le parti interessate che
possano risultare esposti ai rischi dell'autotrasporto;
2) andare incontro ai clienti nella soddisfazione desiderata, poiche' la
sicurezza e' considerata come un requisito implicito desiderato dalla clientela;
3) attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della
sicurezza nelle aziende, avendo a riferimento uno strumento di riferimento (il
codice).
2. Elementi essenziali del codice di pratica in un sistema (SSA).
Il vettore deve stabilire,
documentare e mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza allo scopo
di assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti specificati dal
cliente e ai requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente.
2.1. Manuale.
Il vettore deve predisporre il manuale per il sistema di gestione della
sicurezza del trasporto che soddisfi i requisiti di questo codice; il manuale
deve definire la politica della sicurezza, deve comprendere o fare riferimento
alle procedure del sistema e deve indicare la struttura della documentazione
utilizzata nel sistema di gestione.
2.2. Procedure del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto.
Il vettore deve:
predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della legislazione e
dei regolamenti applicabili con il codice.
implementare efficacemente il sistema di gestione per la sicurezza e le sue
procedure documentate.
L'ampiezza e il dettaglio delle procedure che fanno parte del sistema di
gestione per la sicurezza dell'autotrasporto devono essere correlate alla
complessita' dell'attivita', ai metodi utilizzati e alla competenza del
personale addetto allo svolgimento delle attivita'.
2.3. Politica del sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.
La direzione definisce e documenta la politica del «Vettore» in merito alla
sicurezza del trasporto delle merci.
La politica comprende gli obiettivi e l'impegno per la sicurezza del trasporto,
la qualita' del servizio ed il loro miglioramento continuo ed e' finalizzato al
soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei clienti e delle parti
interessate, nonche' al rispetto di ogni specifica norma che riguardera' la
tipologia dei trasporti effettuata.
Il vettore assicura che sia nota, comunicata, compresa, implementata e sostenuta
a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione.
2.4. Responsabilita' e autorita'.
Devono essere definite e documentate le responsabilita', autorita' ed
interrelazioni del personale che gestisce, esegue e verifica le attivita'
afferenti alla sicurezza del trasporto; in particolare per il personale che
necessita di autonomia organizzativa ed autorita' per:
attivare azioni dirette a prevenire il verificarsi di sinistri e di altri
incidenti relativi alla sicurezza del trasporto merci, rifiuti, merci
pericolose, farmaci o alimentari;
attivare azioni atte a prevenire non conformita' riferite alla sicurezza del
trasporto e ad attivare processi e sistemi per raggiungere un alto livello di
sicurezza del trasporto e qualita' del servizio;
documentare e registrare ogni problema afferente alla sicurezza del trasporto
delle merci ed alla sicurezza operativa dei veicoli;
attivare, raccomandare o fornire soluzioni attraverso canali definiti;
verificare l'implementazione delle soluzioni e valutare con continuita' il
miglioramento;
controllare le attivita', la sicurezza del trasporto delle merci, l'utilizzo dei
veicoli nel programma di trasporto e le attrezzature fino all'eliminazione di
ogni carenza o condizione insoddisfacente.
2.5. Documenti organizzativi.
Il vettore deve predisporre uno schema organizzativo (organigramma),
accompagnato da documenti formali (es. mansionari) con i quali vengono definite
le responsabilita', l'autorita' delle persone indicate nello schema
organizzativo. Ogni vettore definisce all'interno dell'organigramma aziendali le
figure responsabili ed i loro compiti: ad es. presidenti, amministratore,
responsabile della sicurezza, responsabili di funzione, responsabili operativi,
ecc.
2.6. Risorse.
Il vettore deve mettere a disposizione risorse idonee per attuare e tenere
aggiornato il sistema di gestione della sicurezza del trasporto, migliorandone
l'efficacia.
Il vettore deve identificare e fornire risorse di personale addestrato per al
gestione, l'erogazione del servizio e la verifica delle attivita', compresi gli
audit annuali interni sulla gestione del sistema di gestione della sicurezza del
trasporto del vettore.
2.7. Rappresentante della direzione.
La direzione, che ha la responsabilita' esecutiva, deve nominare un
rappresentante che, oltre alle altre mansioni, abbia autorita' per:
assicurare che sia istituito, messo in atto e mantenuto attivo un sistema di
gestione della sicurezza dell'autotrasporto conforme al codice;
assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice e nei documenti
del sistema di gestione per la sicurezza del trasporto (manuale, procedure,
istruzioni);
riferire alla direzione, tramite apposita relazione, sull'andamento del sistema
di gestione della sicurezza del trasporto espresso dagli indicatori
appositamente predisposti al fine di permetterne il riesame e il miglioramento;
tale relazione e' la base per la valutazione della direzione dell'efficacia del
sistema dei trasporti e per il suo miglioramento;
promuove la conoscenza dei requisiti del cliente all'interno
dell'organizzazione.
Il rappresentante della direzione deve far parte della direzione aziendale e
puo' avere anche altre responsabilita' purche' non in contrasto con le
responsabilita' assegnategli per il sistema; in piccole organizzazioni, il
rappresentante della direzione puo' coincidere con il titolare.
2.8. Pianificazione.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per
individuare ed avere accesso ai requisiti legali e di altro genere che
riguardano e sono applicabili al sistema di gestione della sicurezza del
trasporto. Il vettore deve mantenere aggiornate queste informazioni e
comunicarle ai dipendenti e alle parti interessate.
2.9. Piano di sicurezza del trasporto.
Il vettore deve tenere in considerazioni le seguenti attivita', ove opportuno,
allo scopo di soddisfare i requisiti specificati per il servizio di trasporto:
l'identificazione e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i permessi, le
assicurazioni, le attrezzature, i controlli, i processi, i veicoli, le
apparecchiature (compresi strumenti di prova e collaudo), le risorse e le
competenze che possono essere necessarie per il raggiungimento dei livelli di
sicurezza individuati dagli obiettivi del sistema di gestione;
l'assicurazione della corrispondenza della manutenzione del veicolo, delle
procedure di prova e collaudo e dell'addestramento con la documentazione
applicabile;
l'aggiornamento, quando necessario, dell'addestramento, della manutenzione,
delle prove, dei collaudi, incluso lo sviluppo e l'acquisizione di nuovi
strumenti;
l'identificazione e l'attuazione delle disposizioni per la misurazione, il
monitoraggio e le conseguenti azioni da compiere per assicurare che i processi
di sicurezza siano effettivamente operativi e conformi ai requisiti del cliente;
l'identificazione e l'opportuna verifica dei cambiamenti e/o delle modifiche
sostanziali ai processi e/o del sistema di gestione;
l'identificazione di tutti gli indicatori di prestazione della sicurezza del
trasporto e la definizione degli obiettivi specifici del vettore rispetto a
questi indicatori;
l'identificazione e la conservazione di tutte le registrazioni.
l'identificazione di tutti gli elementi di controllo riferiti all'area fornitori
e le relative valutazioni;
la definizione del rappresentante della direzione per la sicurezza del
trasporto;
l'informazione e la formazione del personale, in modo da evitare scompensi e
problemi all'integrita' e all'efficacia del sistema di gestione.
Per servizi particolari e specifici, resi al di fuori degli standard aziendali,
il vettore dovrebbe predisporre una pianificazione particolare e quindi
procedure specifiche che siano coerenti con il sistema di gestione della
sicurezza del trasporto.
2.10. Obiettivi.
Il vettore deve stabilire obiettivi documentati, per ogni funzione e ad ogni
livello dell'organizzazione, relativi al sistema di gestione della sicurezza del
trasporto. Ove possibile questi obiettivi devono essere quantificati. Gli
obiettivi devono essere coerenti con la politica e devono includere l'impegno al
miglioramento continuo. Nel definire gli obiettivi, il vettore deve prendere in
considerazione:
le prescrizioni legali e di altro genere applicabili;
i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
le opzioni tecnologiche;
i requisiti finanziari, commerciali e operativi;
l'analisi degli incidenti e degli indicatori di prestazione e di sicurezza;
i requisiti dei clienti e la valutazione della loro soddisfazione.
2.11. Personale.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per
identificare le competenze e le esigenze di addestramento del personale. Inoltre
deve provvedere all'erogazione dell'addestramento opportuno a tutto il personale
che svolge attivita' relativa al sistema di gestione per la sicurezza dei
trasporti.
Le procedure di addestramento devono prendere in considerazione diversi livelli
di responsabilita', abilita' e rischio.
Le procedure devono garantire per tutti i dipendenti impiegati in ogni funzione
e livello la consapevolezza in merito a:
l'importanza di utilizzare le procedure del sistema di gestione della sicurezza
del trasporto;
le conseguenze reali e potenziali delle loro attivita'
lavorative sulla sicurezza;
i benefici delle migliori prestazioni personali sulla sicurezza;
i ruoli e le responsabilita' nella realizzazione della politica e nel rispetto
delle procedure e dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza del
trasporto, compresi i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze ed
alle conseguenze potenziali nel caso non siano seguite specifiche procedure
operative.
Il personale che svolge compiti specifici assegnati, deve essere qualificato
sulla base di appropriata istruzione, addestramento, abilita' ed esperienza
secondo le esigenze. Il sistema di addestramento deve fornire l'aggiornamento
periodico sui requisiti che necessitano di una qualificazione continua e inoltre
deve garantire l'aggiornamento delle competenze del personale (es. patenti di
guida, procedure di carico/scarico, guida sicura, trasporto di merci pericolose,
utilizzo delle nuove attrezzature, ecc.).
Devono essere conservate adeguate registrazioni relative all'addestramento ed
all'aggiornamento del personale.
2.12. Gestione del personale.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per
gestire il personale che svolge attivita' relative al sistema di gestione della
sicurezza del trasporto.
Devono essere conservate adeguate registrazioni che diano evidenza della
corretta gestione del personale.
2.13. Comunicazioni interne ed esterne.
Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per
identificare le parti interessate alle prestazioni del sistema di gestione della
sicurezza del trasporto e per trasmettere adeguate comunicazioni sia ai
dipendenti che alle parti interessate.
2.14. Comunicazioni interne.
La diffusione degli ordini di servizio e delle comunicazioni interne al
personale di volta in volta interessato, ha lo scopo di assicurare che le
direttive impartite dalla direzione siano recepite ed attuate.
La direzione dovra' assicurare che sia attivato un efficace sistema di
comunicazione all'interno dell'organizzazione del vettore per la circolazione
delle informazioni; cio' potra' essere garantito con differenti modalita'
(circolari, riunioni periodiche, siti internet, ecc.): lo scopo e' quello di
rendere edotto ciascun collaboratore che opera all'interno del sistema delle
conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
direzione. Pertanto, sara' fondamentale la comunicazione della politica e degli
obiettivi, ma anche della documentazione di sistema.
Rientrano nel presente ambito d'applicazione quelle comunicazioni che possano
influire sulla valutazione dei rischi.
2.15. Comunicazioni esterne.
Il vettore provvede a fornire le comunicazioni previste utilizzando adeguati
canali d'informazione.
Le comunicazioni esterne possono riguardare anche la politica del vettore in
merito alla gestione della sicurezza del trasporto.
Il vettore mantiene appropriate registrazioni che attestino le comunicazioni
esterne avvenute in conformita' ai requisiti del codice.
Devono essere gestite le comunicazioni che provengono da parti interessate
esterne (pubblica amministrazione, clienti, fornitori, soci, ecc.), in
particolare deve essere mantenuto l'impegno a rispondere sempre per iscritto
entro un termine prefissato richiesto dal richiedente.