AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it


 Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150

 

Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.

 

(GU n. 87 del 13-4-2006)

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;


Emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:

Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cuidell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

 

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 172 e degli articoli 126-bis e 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati, dal presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art. 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

 

=====================================================================
 Norma  |  |Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma 8   | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9, terzo periodo  |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma 8   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9   |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma 11  | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 12  |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 13, con riferimento al comma 5  | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 5   | 6
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e |
  |9   | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e fermata  | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 3   | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma 5   | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma 15, con riferimento al comma 2  | 3
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 15, con riferimento al comma 3  | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 15, con riferimento al comma 8  | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 16, terzo periodo   |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma 4   | 3
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 5, secondo periodo  | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 6   | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5  | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6  | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma 3   | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma 10  | 3
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 11  | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7   | 8
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 8   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158|Comma 2, lettere d), g) e h)  | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Commi 1 e 3   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 2   | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma 5   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma 8   | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma 3   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:  |
---------------------------------------------------------------------
  |  a) eccedenza non superiore a 1t   | 1
---------------------------------------------------------------------
  |  b) eccedenza non superiore a 2t   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |  c) eccedenza non superiore a 3t   | 3
---------------------------------------------------------------------
  |  d) eccedenza superiore a 3t   | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Commi 3, 5 e 6 con riferimento a:   |
---------------------------------------------------------------------
  |  a) eccedenza non superiore al 10 per cento  | 1
---------------------------------------------------------------------
  |  b) eccedenza non superiore al 20 per cento  | 2
---------------------------------------------------------------------
  |  c) eccedenza non superiore al 30 per cento  | 3
---------------------------------------------------------------------
  |  d) eccedenza superiore al 30 per cento  | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 7   | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma 7   | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 8   |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9   |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9-bis   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma 8   | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 10  | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma 6   | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma 2   | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 10 e 11   | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma 3   | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma 4   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 5   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 7   | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma 13  | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)  | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 16  | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma 19  |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)  |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 21  | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177|Comma 5   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma 3   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 4   | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Commi 2 e 2-bis   |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Commi 2 e 7   |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Commi 7 e 8   |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma 5, primo periodo  | 4
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 5, secondo periodo  |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 6   |10
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 9   | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma 1   | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 2   | 2
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 3   | 5
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 4   | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192|Comma 6   | 3
---------------------------------------------------------------------
  |Comma 7   |10


Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».
«Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore). - 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 115 del 9 maggio 2003.
- La direttiva 91/671/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L. 373 del 31 dicembre 1991.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».


Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze

Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli