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Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.
(GU n. 87 del 13-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini).
- 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo
di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di
ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore
solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non
inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag
frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli in
circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i
sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono
essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti
sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il
veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello
figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile
su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente, dal
bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi
audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle
Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita'
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i
bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose, di cuidell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza
del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola
il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro
a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche' installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della
strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 172 e degli articoli 126-bis e 169 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati, dal presente decreto, cosi'
recitano:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta). - 1. Il
conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano
su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che
dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,c) N1, ad
eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma
2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 2, hanno
l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico
da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei
centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art. 122,
comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' sanitarie di altro Stato
membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari che
costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza.
Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo
previsto nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di eta' inferiore ai dodici anni che abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato
alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori
possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in
un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purche' siano accompagnati
da almeno un passeggero di eta' non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il
servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati
secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di
tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 716 a euro 2.867.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorche' installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per
le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza
del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito
dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la
segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i
trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale
dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i
programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente
con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della
violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un
massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e'
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e'
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
=====================================================================
Norma | |Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma 8 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, terzo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma 8 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma 11 | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e |
|9 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e fermata | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma 5 | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma 15, con riferimento al comma 2 | 3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 3 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 15, con riferimento al comma 8 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, terzo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma 4 | 3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6 | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma 3 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma 10 | 3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7 | 8
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158|Comma 2, lettere d), g) e h) | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Commi 1 e 3 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma 5 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma 8 | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma 3 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t | 1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t | 2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t | 3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t | 4
---------------------------------------------------------------------
|Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma 7 | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9-bis | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma 8 | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma 6 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma 2 | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 10 e 11 | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma 3 | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma 13 | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma 19 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177|Comma 5 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma 3 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Commi 2 e 2-bis |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Commi 2 e 7 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Commi 7 e 8 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma 5, primo periodo | 4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, secondo periodo |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma 1 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 | 5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192|Comma 6 | 3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non
siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati
qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.».
«Art. 169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore). - 1.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo'
superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a
due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma
trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero
di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 357 a euro 1.433, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».
- La direttiva 2003/20/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 115 del 9 maggio 2003.
- La direttiva 91/671/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L. 373 del 31 dicembre
1991.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni
sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli