Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 21 marzo 2006
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 278/2006).
(GU n. 90 del 18-4-2006- Suppl.
Ordinario n.98)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e
successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino
della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che
attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed
in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in
particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante esecuzione della Convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a
Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom, in
materia di radiazioni ionizzanti, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della
direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti
per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14)
adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per le sistemazioni di
rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante
norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, recante
disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 13
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004,
recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 18
novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005
recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi
mercantili in viaggi nazionali;
Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 125 del citato decreto
legislativo 17 marzo 2005, n. 230, relative al trasporto di materiali
radioattivi, approvate dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 gennaio
2006;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure amministrative di cui al citato
decreto 13 gennaio 2004, alla luce delle disposizioni di legge e Risoluzioni IMO
nel frattempo intervenute, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutti
i porti italiani le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci
pericolose;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco
e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre
navi (transhipment) delle merci pericolose, allegate al presente decreto.
Art. 2.
Il decreto 13 gennaio 2004, citato in premessa, e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 marzo 2006 Il comandante generale: Dassatti
ALLEGATO Omissis