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Decreto 2 marzo 2006
Ministero della Salute. Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard.
(GU n. 162 del 14-7-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza
nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo»,
con particolare riguardo al suo art. 8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i
soggetti di eta' inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo
nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard;
Visto altresi' l'art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi dei soggetti di eta' inferiore ai 14 anni per l'esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard, a determinare le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e
l'effettuazione dei controlli;
Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualita' di organo
competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione
individuale;
Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998
relative ai caschi per sci alpino;
Decreta:
Art. 1.
1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14
anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono
alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998.
Art. 2.
1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli
utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica
dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono
realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di
riferimento.
2. Per tali caschi e' prescritta la conformita' all'ultima versione aggiornata,
sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza,
della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.
Art. 3.
1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario
presenta a richiesta delle autorita' competenti la dichiarazione e l'attestato
di conformita' come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza
individuale.
Art. 4.
1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3, comma
2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475.
Art. 5.
1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di
ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei
caschi per la protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore
a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale
al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 3, foglio n. 371.