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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 5 dicembre 2006
Ministero dei Trasporti. Modifica del decreto 20 maggio 2005, recante «Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340».
(GU n. 69 del 23-3-2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art.
1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio
2004, n. 47;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto
2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340,
concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in
materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione
del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma
dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il
regolamento») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 (d'ora in avanti: «il
decreto ministeriale»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 luglio 2005, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visti in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale, che individua le
categorie di beni ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 13 del
regolamento, e l'allegato 3 al medesimo decreto ministeriale, che individua tra
l'altro l'ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene
nonche' il limite del contributo per categoria di bene e per impresa;
Visto in particolare l'art. 7 del regolamento nonche' l'art. 13, a norma del
quale «le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le
quali le richieste non saturano la disponibilita' verranno distribuite alle
categorie di beni per i quali le richieste di contributi eccedono i fondi
disponibili], mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata
incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata
capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali
all'ammontare degli stessi limiti definiti» con il decreto ministeriale
14/T/2005;
Considerato che, in esito al perfezionamento dell'istruttoria delle istanze
presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 13, comma 6, del
regolamento, per la categoria «Gru semoventi per la movimentazione di UTI» si e'
verificata un'eccedenza nella richiesta di contributi rispetto all'ammontare
massimo di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale, e che invece per le
seguenti categorie di beni:
locomotori per trazione;
locomotori per manovra;
carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;
carri cisterna per merci pericolose;
casse mobili UIC/CEN;
tank container per merci pericolose;
gru a portale;
le richieste pervenute non hanno saturato l'ammontare massimo di cui al citato
allegato 3;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'allegato 3 al decreto ministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto, vistato e registrato dalla Corte dei conti, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio
n. 216
Allegato 1
LIMITI DI CONTRIBUZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO E DURATA DEL
PERIODO DI INALIENABILITA', AI SENSI DELL'Art. 3
Allegato omesso
(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante
«Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla
percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si
riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal
Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive
modifiche e integrazioni.